Trib. Termini Imerese, sentenza 03/04/2024, n. 495

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Termini Imerese, sentenza 03/04/2024, n. 495
Giurisdizione : Trib. Termini Imerese
Numero : 495
Data del deposito : 3 aprile 2024

Testo completo

N. R.G. 1999/2023

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE
nelle persone dei Magistrati:
dott.ssa M M Presidente
dott. D S A Giudice
dott. A Q Gdice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1999 del Ruolo Generale degli Affari Civili dell'anno 2023, promosso
DA

, nata a Palermo il 01.07.1974, C.F. ed elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Bagheria (PA), presso lo studio dell'avv. A T che la rappresenta e difende giusta procura in atti

E
, nato a Bagheria (PA) il 27.09.1968, C.F. ed CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in Santa Flavia (PA) in via San Marco n. 89, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti

NONCHÉ con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Termini Imerese
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: divorzio su ricorso congiunto
Conclusioni dei ricorrenti: come da verbale di udienza del 21.03.2024
n. 1999/2023 r.g.a.c. Pag. 1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Non ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Nello specifico, rilevato:
a) che con ricorso congiunto le parti hanno dedotto che con sentenza n. 674/2020 il
Tribunale di Termini Imerese dichiarava la loro separazione personale, regolamentando i rapporti successivi alla crisi matrimoniale;

b) che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi non si era successivamente ricostituita, avendo, pertanto, maturato la comune volontà di addivenire ad una pronuncia di divorzio, concordando anche sulle condizioni per i rapporti susseguenti alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;

c) che, tuttavia, all'udienza del 31.01.2024 veniva evidenziata la volontà di Pt_1
di non voler più addivenire ad un divorzio secondo le condizioni concordate
[...]
con in ricorso;
CP_1
d) che con successiva ordinanza il Collegio riteneva di dover comunque proseguire nella procedura disponendo la comparizione personale delle parti per esperire il tentativo di conciliazione;

e) che all'udienza del 21.03.2024 veniva esperito il tentativo di conciliazione con le parti che dichiaravano di non volere riconciliarsi;

f) che confermava, tuttavia, la volontà di non voler più prestare Parte_1
consenso alle condizioni da lei originariamente concordate in ricorso, mentre
confermava integralmente quanto previsto nell'atto introduttivo del CP_1
giudizio.
Tutto ciò posto, deve, preliminarmente, evidenziarsi che il Collegio aderisce all'orientamento espresso dalla Suprema Corte secondo cui: “[…] qualora sia stata proposta istanza congiunta di divorzio, la revoca del consenso da parte di uno dei coniugi non comporta l'improcedibilità della domanda, ma il Tribunale deve provvedere ugualmente all'accertamento dei presupposti per la pronuncia richiesta, per poi procedere, in caso di esito positivo della verifica, all'esame delle condizioni concordate dai coniugi, valutandone la conformità a norme inderogabili ed agli interessi dei figli minori, poiché a differenza di quanto avviene nel procedimento di separazione consensuale, la domanda congiunta di divorzio dà luogo ad un procedimento che si conclude con una sentenza costitutiva, nell'ambito del quale l'accordo sotteso alla relativa domanda riveste natura meramente ricognitiva, con
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