Trib. Foggia, sentenza 07/06/2024, n. 1801
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Testo completo
8763 2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott.ssa A P, dopo l'udienza con trattazione scritta del 9.5.2024, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa tra
, nato a San Severo il 08/03/1977 ed ivi residente alla Via Brindisi n. 266, Parte_1
c.f. , rappresentato e difeso, giusta mandato a margine del presente atto, C.F._1 congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. G C e dall'Avv. B C
C O N T R O
con sede legale in San Pietro Vernotico (Br) alla S.P. per Torchiarolo Controparte_1
- “Contrada Cornacchia” in persona del proprio Legale Rappresentante pro tempore dott.
(P. Iva: ), rappresentata e difesa, anche in via disgiunta, dagli Controparte_2 P.IVA_1
Avv.ti S S, M V, C S e A D.
Oggetto: differenze retributive per lavoro straordinario e domanda riconvenzionale per dimissioni non sorrette da giusta causa
dando lettura del dispositivo e della
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO :
Con ricorso depositato il 19.11.2020 chiede differenze retributive pari ad Parte_1 euro 1.202,55 a titolo di compenso per il lavoro straordinario da lui svolto in favore della società presso la quale espone di aver lavorato quale commesso Controparte_1 specializzato, operario livello III CCNL per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi, dal 12.12.2018 al 13.4.2019 , data in cui l' come Pt_1 documentato da parte resistente ha rassegnato le dimissioni.
A sostegno del ricorso eccepisce la nullità del clausola contrattuale inserita nel contratto individuale sottoscritto con parte resistente, che al punto n. 5, prevede il c.d. Straordinario
1
forfettizzato, ovvero il riconoscimento di un importo suppletivo sulla retribuzione ordinaria fisso e predeterminato in euro 120,00.
In particolare detta clausola prevede: “.. oltre alla retribuzione ordinaria, verranno retribuite in via forfettaria le ore di lavoro straordinario alle quali dovrà ricorre nell'espletamento della sua mansioni per un importo mensile lordo pari a: € 120,00...”.
In ragione della genericità della clausola parte ricorrente ne eccepisce la nullità poiché in modo aprioristico, riconosce una maggiorazione minima senza alcun legame con la prestazione effettivamente poi esercitata dal dipendente, così violando palesemente ogni criterio di ragionevolezza, in rapporto alla necessaria tutela della salute e dell'integrità fisiopsichica garantita dalla Costituzione a tutti i lavoratori, risultando slegata dalle ore di lavoro effettivamente lavorate con relativo impegno fisico e intellettuale richiesto al lavoratore.
In ogni caso assume che a fronte dell'orario di lavoro contrattuale pari a 38 ore ha sempre svolto un orario di lavoro maggiore come analiticamente indicato nei prospetti orari che
l'azienda datoriale richiedeva di compilare ai propri dipendente quotidianamente.
Così dal mese di gennaio 2019 al mese di marzo 2019 (periodo in cui si è in possesso dei prospetti giornalieri con ingressi e uscite), il ricorrente deduce di aver totalizzato un numero di ore di straordinario superiore a 150 ore. Quindi in soli 3 mesi il ricorrente assume di aver osservato turni di lavoro di “10, 12 o anche 15 ore” (cfr. ricorso punto 14 pag 7) .
Precisa che nel mese di aprile 2019 ha rispettato l'orario indicato nella mail del 24/04/2019 inoltrata alla società con il riepilogo delle ore lavorate nel periodo 01/04/2019 – 13/04/2019.
Dal 1° gennaio 2019 al 12 aprile 2019, quindi, assume di aver rispettato gli orari analiticamente indicati in ricorso (cfr. pag. da pag 7 a pag 12 dell'atto introduttivo del giudizio).
Su tali premesse ha così concluso:
“ 1) accertare e dichiarare che il ricorrente alle dipendenze della resistente, nel periodo indicato in premessa, ha svolto la prestazione lavorativa con le modalità indicate in premessa, rispettando gli orari analiticamente specificati, e sotto la costante direzione e controllo delle datrici di lavoro, al cui potere direttivo, disciplinare e di controllo era assoggettato;
2) accertare che la clausola del lavoro straordinario forfettizzato è nulla in quanto generico, ovvero inidonea a determinare l'effettiva retribuzione dovuta al ricorrente, il quale, per tali ragioni, non è mai stata conforme ai parametri retributivi dettati dalla contrattazione collettiva specificati in ricorso negli allegati conteggi, e comunque mai proporzionata all'effettiva quantità e qualità della prestazione espletata ed offerta, in violazione del precetto di cui all'art. 36 Cost.;
3) Per l'effetto, condannare la resistente al pagamento in favore del resistente delle differenze retributive maturate a seguito della corretta applicazione del CCNL di riferimento, quantificate in € 1.202,55 quali differenze retributive, con regolarizzazione contributiva ed assicurativa, ovvero nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia, nel rispetto dei principi costituzionali sanciti degli artt. 432 c.p.c. e 36 Cost.
2 4) con vittoria di spese e competenze del giudizio con distrazione in favore dei procuratori antistatari.”
Si è costituita la società convenuta, contestando la fondatezza della domanda in punto di straordinario, deducendo l'attribuzione in busta paga di una voce di compenso forfettizzato dello straordinario e comunque documentando di aver riconosciuto oltre allo straordinario forfettizzato anche le ore di lavoro straordinario secondo previsioni pattizie di categoria.
Ha precisato che ogni negozio pertanto anche l'esercizio di è Controparte_1 Pt_2 munito di orologio marcatempo che però, a causa di problemi di connessione legati alla configurazione della rete internet, per l'esercizio di vi sono stati errori di funzionamento Pt_2 tali da comprometterne la funzionalità. Così la società ha chiesto ai dipendenti di annotare di proprio pugno le ore di lavoro quotidianamente prestate da far confluire, previa verifica, nel gestionale aziendale;
che detto figlio è stato predisposto proprio dall' con il compito Pt_1 di inviarlo , quale referente aziendale, con cadenza settimanale all'ufficio del personale.
La società ha precisato che in ragione dei fogli inviati dall' questi è stato Pt_1 correttamente retribuito per le quantità delle ore lavorate come comunicate. Sul punto la società resistente ha contestato la documentazione prodotta dal ricorrente atteso che i “fogli presenza” compresi nell'incarto documentale depositato dall' sono in parte difformi da quelli Pt_1 pervenuti ad e inviati dallo stesso istante . CP_1
, inoltre , ha dedotto e documentato che il ricorrente si è dimesso con Controparte_1 preavviso adducendo un “consistente svuotamento delle mansioni tali da pregiudicare il bagaglio professionale del dipendente”, circostanza contestata.
Tanto premesso e precisato che l' dopo le dimissioni ha trovato occupazione presso Pt_1 altra impresa operante nel medesimo settore ha spiegato formale domanda riconvenzionale finalizzata al riconoscimento del danno da questi arrecato a causa della anticipata risoluzione del contratto a termine in essere alla data del 13.4.2019 non supportata da giusta causa.
Parte resistente ha così concluso:
• Rigettare le pretese tutte di controparte perché infondate in fatto ed in diritto;
• Accogliere la domanda riconvenzionale e per l'effetto dichiarare che le dimissioni formalizzate dall' il 3.4.2019 sono a qualificarsi ad ogni effetto come volontarie e Pt_1 conseguentemente condannare lo stesso al pagamento in suo favore del derivato risarcimento del danno quantificato nella complessiva somma di € 8.068,99, oltre accessori di legge, ovvero nell'importo maggiore o minore ritenuto di giustizia;
• Gradatamente, nella denegata ipotesi in cui dovesse essere accertato un debito della società in favore del ricorrente, disporre la compensazione dei contrapposti crediti.
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La causa è stata istruita con i documenti prodotti dalle parti e con prova orale.
Dopo l'udienza del 9.5.2024 tenuta ex art. 127 ter cpc, pervenute le note di trattazione scritta, la causa viene decisa con la presente motivazione nei termini e nei modi di cui alla richiamata disciplina.
Pare opportuno rammentare, in via generale, come la giurisprudenza sia del tutto concorde