Trib. Genova, sentenza 22/01/2024, n. 94

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Genova, sentenza 22/01/2024, n. 94
Giurisdizione : Trib. Genova
Numero : 94
Data del deposito : 22 gennaio 2024

Testo completo

N. R.G. 1990/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE di GENOVA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefano Grillo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1990/2022 promossa dal geometra:
SI LL, nato a [...] il [...], C.F. [...], residente in [...], elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avvocato Massimo
Fichera, sito in Genova, Piazza Dante 9/20 A, che lo rappresenta e difende per mandato depositato telematicamente
-ricorrente-
CONTRO la SA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI
PROFESSIONISTI (C.F. 80032590582 - P.IVA 02115531002), in persona del Presidente e legale rapp.te in carica, dr. Diego Buono, con sede in Roma al Lungotevere Arnaldo da Brescia n°4, rapp.ta e difesa – giusta procura in calce al presente atto – dall'avv.to Giuseppe Mazzarella, col quale elett.te domicilia presso lo studio in Aversa (CE) alla Via Pisacane n.1
-convenuto-
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 co. 1 c.p.c., nell'odierna udienza ex art. 127 bis c.p.c.
Conclusioni delle parti
1
RICORRENTE:
RICORRE
A Codesto Ill.mo Giudice, affinché Voglia contrariis reicetis,
In via preliminare
- Accertare e dichiarare il non assoggettamento di NE LL alla forma di previdenza
SA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA GEOMETRI - AG e conseguentemente ordinare alla medesima la cancellazione della posizione contributiva e previdenziale del geometra NE LL con accertamento negativo dell'asserito credito di cui alla missiva di messa in mora inviata dall'Ente impositore al ricorrente in data 13.04.2022;

- In ogni caso accertare e dichiarare la intervenuta prescrizione di tutte le pretese contributive avanzate da AG nei confronti del ricorrente NE LL relativamente ai seguenti periodi:
,
così a ritroso sino al 09.12.2013.
In ogni caso Vinte le spese e gli onorari di tutte di causa, rimborso del contributo unificiato, con distrazione a favore del Avv.to Massimo Fichera, che se ne dichiara procuratore antistatario”;

CONVENUTA:
Voglia l'On.le Tribunale adito:
In via pregiudiziale accertare e dichiarare l'improcedibilità del ricorso atteso che parte ricorrente ha adito la Giustizia senza esperire preliminarmente la fase contenziosa amministrativa.
In subordine ed in via principale e nel merito, rigettare la domanda avversaria perché infondata
(in tutto ovvero, in linea subordinata, in parte) in fatto ed in diritto per i motivi sopra indicati e, per l'effetto, confermare la legittimità dell'iscrizione obbligatoria del ricorrente alla Cassa, e la fondatezza della relativa pretesa contributiva.
In linea subordinata, nella malaugurata ipotesi di accoglimento anche parziale dell'avversa domanda, si chiede di rideterminare il credito di C.I.P.A.G. e, per l'effetto, condannare in sentenza il ricorrente al pagamento della somma indicata nell'atto impugnato ovvero di quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dall'istruttoria ovvero che il Giudice dovesse ritenere equa e giusta oltre accessori.
Condannare altresì il ricorrente al pagamento di spese e competenze di lite”.
2 Motivi della decisione
1. Con ricorso depositato telematicamente il 1° luglio 2022, il geom. SI LL ha convenuto in giudizio la Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi
Professionisti (nel seguito, per brevità, anche solo “AG”, o la “SA”), per sentire: dichiarare che non era assoggettato “alla forma di previdenza SA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA
GEOMETRI – AG”;
ordinare, quindi, alla medesima AG “la cancellazione della [propria] posizione contributiva e previdenziale… con accertamento negativo dell'asserito credito di cui alla missiva di messa in mora inviata dall'Ente impositore… in data 13.04.2022”;
dichiarare, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione di tutte le pretese contributive avanzate da AG, relative ai
“periodi dal 09.12.2018 e così a ritroso sino al 09.12.2013”, ovvero, in via di estremo subordine,
“per tutto il periodo dal 13.04.2017 e così a ritroso sino al 09.12.2013”.
Il ricorrente ha dedotto, a sostegno delle proprie domande, quanto segue:
-in data 13.4.2022 gli è stato notificato da AG atto in pari data, avente ad oggetto
“Comunicazione di gravi morosità – Matricola 858721G” (doc. 1 ric.), contenente la contestazione di grave morosità riferita alla propria posizione contributiva, “conseguente all'asserito perdurante omesso versamento dei contributi”;

-il provvedimento “non porta alcuna somma e/o alcuna specificazione in relazione agli anni
e ai titoli oggetto di presunte morosità, non indicando in alcun modo la misura delle prestazioni da versarsi in autoliquidazione e tanto meno quelle da versarsi a titolo di contributo minimo soggettivo ovvero di contributo maternità ovvero quale contributo integrativo”;

-detto provvedimento “… è originato da precedente comunicazione di iscrizione d'ufficio alla cassa emesso dall'Ente previdenziale…, del 19.12.2013 come da n. protocollo 15062” (doc. 2 ric.) cui è seguita “… comunicazione del 6.8.2019 contenente presunta contestazione circa la omessa dichiarazione degli adempimenti dichiarativi e contributivi per gli anni 2014 – 2019” (doc.
3 ric.);

-in tutte le comunicazioni provenienti da AG, “… non vi è mai stata alcuna indicazione di eventuali somme dovute e tanto meno dei presunti titoli a cui ricondurre le suddette somme, le eventuali more, ovvero le sanzioni relative, con la conseguente inefficacia e invalidità giuridica di ciascuna richiesta, attesa altresì la prescrizione contributiva ultraquinquennale che con il presente atto si contesta, oltre a contestarsi ogni presunta pretesa di diffida in mora per le ragioni che
3
seguiranno, posto che… non ha mai svolto l'attività di libero professionista quale geometra, neppure sporadicamente, ove il medesimo mai è stato titolare di partita iva e mai avrebbe dovuto essere iscritto e/o in ogni caso mantenuto nelle liste degli iscritti alla AG”;

-l'obbligo d'iscrizione e di versamento a favore della SA discende “… dalla mera condizione di iscrizione all'Albo e dall'esercizio in via continuativa dell'attività libero professionale, ovvero e comunque dell'attività di geometra, nonché delle cosiddette attività connesse alla stessa professione”;
egli non ne ha esercitata alcuna;

-è iscritto presso l'Ordine dei Geometri della Provincia di Genova con il numero di matricola 858721G a far data dal 9.12.2013 (doc. 2 ric.) ed è sempre stato titolare, sin dal 1998, di posizione contributiva presso l'INPS, Gestione ordinaria e Gestione separata (doc. 5 ric.);

-nel corso degli anni ha svolto e tutt'oggi svolge attività di docente e formatore, come risulta dai diversi incarichi di docenza (doc. 6 ric.: incarichi di docenza dal 2013 ad oggi), occupandosi in particolare di docenza e formazione nelle materie della sicurezza sul lavoro e antincendio, tanto a bordo di nave quanto presso gli stabilimenti a terra (doc. 7 ric.), e di sicurezza sul lavoro per le figure di RSPP, RLS e ASPP (docc. 8 e 9 ric.);

-tali attività non possono ricomprendersi nell'alveo delle attività professionali che per regolamento AG risultano “connesse” allo svolgimento dell'attività di geometra (v. nota chiarimento AG, doc. 10 ric.);

-le società per le quali ha svolto e svolge attività lavorativa, vale a dire OAGS soc. coop. a
r.l, (per un brevissimo periodo, antecedente l'anno 2013) e quindi OA service – Centro formazione professionale s,r,l. (nel seguito, per brevità, anche solo “OA”), hanno quale oggetto sociale anche attività in forma d'impresa nella gestione e sicurezza sul lavoro” (v. visure camerali, doc. 11 ric.);
di tali attività egli non si è mai occupato, svolgendo esclusivamente attività di docente e formatore,
“con assegnazione di gestione dei rapporti commerciali esclusivamente rivolti alla promozione e vendita di servizi alla formazione professionale”;

-appare allora evidente che AG, “sulla sola presunzione dell'iscrizione all'albo e del possesso di una posizione con partita iva da parte del ricorrente, senza alcuna indagine in relazione alla esistenza e modalità di utilizzo della partita iva, mai acquisita dal ricorrente, ha desunto una continuità nella attività professionale e/o una connessione circa la relativa attività che… non vi è mai stata”;

4
-egli non ricopre alcuna carica di amministratore e/o consigliere presso alcuna delle società sopra individuate come risulta dalle visure camerali prodotte e “… quand'anche egli avesse rivestito in passato la carica di consigliere e/o amministratore allo stesso non potrebbe comunque imputarsi la obbligazione contributiva presso la Cassa di previdenza e assistenza dei geometri”;

-deve trovare applicazione, nella specie, in assenza di previsioni specifiche, la circolare
INPS n. 55 dell'anno 2000, secondo cui: “L'atto interruttivo della prescrizione, per essere valido, deve contenere sempre la quantificazione del credito, o l'indicazione di tutti gli elementi che consentano al debitore di quantificarlo. L'interruzione del termine di prescrizione riguarda sia la contribuzione che le sanzioni civili. Nella richiesta di pagamento deve essere specificata la richiesta di sanzioni (dette anche oneri accessori)” (doc. 4 ric.);
onde “… nulla risulta la comunicazione di presunta messa in mora datata 13.04.2022”;

-ad ogni buon conto ed in subordine, “… qualora e nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Sig.
Giudice volesse ritenere giuridicamente efficace ai fini interruttivi della prescrizione la comunicazione AG del 13.04.2022, nulla risulterà dovuto per tutto quanto afferisce il periodo dal 09.12.2018 al 09.12.2013 ovvero e in estremo subordine per tutto il periodo dal 13.04.2017 al
09.12.2013”.

La AG si è costituita ritualmente in giudizio, chiedendo: “in via pregiudiziale”, di dichiarare l'improcedibilità del ricorso, per mancato esperimento della fase contenziosa amministrativa;
“in subordine ed in via principale e nel merito”, il rigetto delle domande avversarie perché infondate (in tutto, ovvero,
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