Trib. Massa, sentenza 15/04/2024, n. 276

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Massa, sentenza 15/04/2024, n. 276
Giurisdizione : Trib. Massa
Numero : 276
Data del deposito : 15 aprile 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MASSA
Il Tribunale di Massa, in persona del Giudice Unico dott. Ilario Ottobrino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 697/2020 R.G.A.C. promossa da:
AI S.p.a. (già Supermatic S.p.a.), in persona del Presidente del C.d.A. e legale rappresentante pro tempore Sig. Emanuele Offredi (c.f. [...]), con sede legale in Trezzano sul Naviglio (MI), Via Marconi n. 20, C.F./P.IVA 04817720487, rappresentata e difesa, in virtù di procura agli atti, dagli Avv.ti Andrea Netti e Gian
Marco Peretti, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in, Macerata, Via
Carducci, n. 63 attrice opponente nei confronti di
JOYFULL BREAK S.R.L. UNIPERSONALE IN LIQUIDAZIONE, con sede in
Massa (MS), Via Palestro n 4, C.F./P.IVA 01182890457, in persona del legale rappresentante pro tempore signor Gian Luca Brunetti, rappresentata e difesa, giusta procura agli atti, dall'Avv. Matteo D'Amico ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Massa, Via Dorsale, n. 9 convenuta opposta

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
pagina 1 di 13 Conclusioni: per Dai s.p.a. “Voglia l'Ill.mo Giudice adìto, ogni contraria domanda eccezione e deduzione disattesa, in accoglimento della presente opposizione, così statuire, - nel merito, accertare e dichiarare che, in ragione della sopravvenuta ordinanza di assegnazione del Tribunale dell'Esecuzione di Milano del 13/11/2020 (n.R.G.E 1834/2020), nulla è più dovuto all'ingiungente FU AK
S.r.l. Unipersonale in Liquidazione in forza del decreto ingiuntivo opposto avendo l'Opponente adempiuto ed estinto ogni credito fondato sul titolo medesimo;
- in via riconvenzionale, accertare e dichiarare l'avvenuta retrocessione del ramo aziendale di cui al Lodo Arbitrale del 29/11/2019 in capo alla convenuta FU AK S.r.l. Unipersonale in liquidazione nelle modalità e nelle consistenze indicate nelle intimazioni formulate dall'odierna opponente nelle proprie comunicazioni pec del 9-10 e

11 dicembre 2019 di cui in narrativa e con efficacia dalla data di queste o dalla data che verrà ritenuta di giustizia e, in ogni caso, condannare la società opposta-convenuta a porre in essere qualsivoglia eventuale adempimento necessario per il perfezionamento del trasferimento del ramo d'azienda;
- sempre in via riconvenzionale, in ogni caso accertare e dichiarare valida l'offerta di adempimento dell'obbligazione formulata da AI S.p.a. nei confronti di FU AK S.r.l. Unipersonale in liquidazione avente ad oggetto la restituzione del ramo aziendale di cui al Lodo Arbitrale del

29/11/2019 emesso dalla Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio di Firenze e quindi accertare e dichiarare l'avvenuta costituzione in mora di FU AK S.r.l. Unipersonale in liquidazione con efficacia dalla data delle comunicazioni pec del 9-10 e 11 dicembre 2019 o dalla data che sarà ritenuta di giustizia;
- In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari di causa”;
per FU AK S.r.l. “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale, rigettata ogni contraria domanda, eccezione ed istanza, proposta nell'interesse di AI S.p.a, rigettare l'opposizione e tutte le domande ed istanze avanzate da controparte, AI S.p.a., in quanto infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 880/2019 emesso dal Tribunale di Massa, con ogni conseguenza di legge. Vinte le spese”.
MOTIVI IN FATTO
pagina 2 di 13 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, AI S.p.A. conveniva in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Massa, FU AK S.r.l., proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo notificatole in data 19/12/2019, emesso dal Tribunale di Massa in data 18/12/2019, mediante cui le era stato ingiunto l'immediato pagamento della somma di € 40.024,57, oltre interessi legali e spese del procedimento monitorio.
A sostegno della proposta opposizione, la società AI S.p.A. ricostruiva analiticamente
i rapporti intercorrenti tra le parti e le pregresse vicende processuali, contestando la debenza delle somme azionate in sede monitoria e rilevando, in particolare, che: 1) sia la provvisoria esecuzione sia l'esenzione del termine ex art. 482 c.p.c. erano state concesse sulla base di una prospettazione falsa e parziale di quanto accaduto;
2) invero, AI
S.p.A. non doveva pagare € 40.024,57 a JOYFULL, atteso che i rapporti dare/avere tra le parti erano stati definiti attraverso una serie di compensazioni legali;
3) di tali compensazioni, risultanti anche da provvedimenti passati in giudicato, la società ricorrente in sede monitoria aveva artatamente omesso di riferire;
4) la pretesa creditoria avanzata da controparte non era né certa né liquida in quanto il credito azionato in sede monitoria era controverso sia nella sua esistenza sia nella sua determinazione, non avendo l'opposta provveduto alla relativa quantificazione né avendo fornito i criteri per la sua quantificazione;
5) la ricorrente non aveva pertanto prodotto gli elementi indispensabili richiesti dal codice di rito, a pena di inammissibilità, per l'ottenimento dell'ingiunzione, di talché il decreto ingiuntivo doveva reputarsi nullo;

6) a seguito del deposito del Lodo Arbitrale agli atti, AI S.p.a. con comunicazione pec del 29 novembre 2019, aveva posto in mora l'odierna opposta, intimando alla stessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1206 c.c. e s.s., di riprendere il ramo oggetto di restituzione con contestuale invito ad una riunione dove condividere i dettagli logistici e di comunicazioni ai clienti;
7) alla luce della condotta negligente di parte opposta ed al fine di poter ultimare gli adempimenti disposti dal Lodo, sussistevano i presupposti per
pagina 3 di 13
avanzare in via riconvenzionale domanda di condanna della convenuta FU AK alla retrocessione del ramo aziendale indicato in citazione, nelle consistenze indicate nella intimazione formulata ed a far data da questa;
8) si rendeva necessario disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento monitorio ex art. 649 c.p.c., ravvisandosene i presupposti di legge;
9) invero, come evincibile dalla documentazione agli atti, erano plurimi i valori che comprovavano la solidità finanziaria ed economica di
AI S.p.A., quali il Margine Operativo Lordo pari a quasi 6 milioni di euro
(sostanzialmente in linea il dato 2017) nonché la disponibilità di liquidità immediata pari
a € 1.263.672 (decisamente superiore alla pretesa creditoria azionata in sede monitoria);

10) inoltre, ad ulteriore conferma della solidità della società opponente e della compagine societaria che la partecipava, vi era da rilevare che all'indomani della sanzione irrogata dall'AGCM (cui controparte alludeva nel ricorso) era stata approvata dai soci l'emissione di n. 625.260 Strumenti Finanziari Partecipativi per un controvalore complessivo di € 6.252.600 (pari alla sanzione iniziale), interamente sottoscritti, come da verbale di Assemblea Straordinaria del 24/09/2016. Alla luce di quanto sopra,
l'opponente concludeva come segue: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda eccezione e deduzione disattesa, in accoglimento della presente opposizione, così statuire: - in via preliminare, previo accertamento dell'inesistenza dei presupposti ex lege per l'emissione del decreto ingiuntivo in forma immediatamente esecutiva, ricorrendone gravi motivi come esposti in narrativa, sospendere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 880/19 del 19/12/2019 (R.G. n.
2683/2019) del Tribunale di Massa;
- nel merito, accertare e dichiarare che nulla è dovuto all'ingiungente convenuta per le ragioni in premessa, tanto in fatto quanto in diritto, ed in particolare perché ogni credito di FU AK fondato sul Lodo Arbitrale del 29/11/2019 emesso dalla

Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio di Firenze è stato soddisfatto mediante compensazioni legali con i crediti vantati da AI S.p.a. come descritto in narrativa;
quindi revocare

e/o dichiarare nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi