Trib. Udine, sentenza 11/12/2024, n. 1131

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Udine, sentenza 11/12/2024, n. 1131
Giurisdizione : Trib. Udine
Numero : 1131
Data del deposito : 11 dicembre 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di Udine
Sezione prima civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lorenzo Massarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1754 /2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ORTIS Parte_1 C.F._1
GIOVANNI
ATTRICE/APPELLANTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MELCHIOR Controparte_1 C.F._2
LARA
CONVENUTO/APPELLATO
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Nel merito: ogni diversa domanda, istanza e/o eccezione rigettate, in totale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Udine n. 256/2024, voglia l'Ill.mo Tribunale adito rigettare la proposta opposizione del signor e confermarsi il decreto ingiuntivo del Giudice di Pace Controparte_1
di Udine n. 1687/2021.
In ogni caso, per i motivi esposti nel presente e negli atti già depositati, ogni diversa domanda e/o eccezione avversaria rigettata, e rigettata la domanda riconvenzionale di condanna al pagamento di
€ 4.433,99 perché del tutto infondata, condannarsi il signor a pagare in favore Controparte_1 della signora somma di € 1.630,95, oltre agli interessi moratori ex DLGS Parte_2
231/02 dal dovuto al saldo, le spese del procedimento monitorio e successive.
Spese, compensi, C.N.A. ed I.V.A. di entrambi i gradi di giudizio rifusi.
In via istruttoria: omissis
1 Per parte convenuta:
“In via principale, nel merito: contrariis reiectis, rigettarsi l'appello proposto dalla sig.ra Parte_1
con atto dd. 2/7/24 per le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto, confermarsi la sentenza n.
[...]
256/2024 del Giudice di Pace di Udine dd. 3/6/2024 e, conseguentemente, per i motivi esposti nel presente e negli atti già depositati, confermarsi l'accoglimento della domanda riconvenzionale di cui atto di opposizione a decreto ingiuntivo e contestuale domanda riconvenzionale dd. 3/2/2022.
In ogni caso: Spese del presente grado rifuse con distrazione a favore del sottoscritto proc. anticipante.
In via istruttoria: omissis
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
ha chiesto ed ottenuto dal giudice di pace di Udine il decreto ingiuntivo Parte_1
provvisoriamente esecutivo n° 1687/21 di pagamento della somma di € 1.630,95, oltre accessori, a carico di . Ciò a titolo di rimborso della metà delle spese sostenute da gennaio Controparte_1
2020 a settembre 2021 in favore delle comuni figlie.
L'ingiunto ha proposto opposizione, lamentando di essere tenuto a concorrere al pagamento solo di alcune delle spese rivendicate (corsi di equitazione in favore della figlia corsi di danza Per_1
della figlia ;
non delle ulteriori, perché eccessive e conseguenti ad iniziative assunte in via Per_2
unilaterale dalla controparte.
Ha quindi proposto domanda riconvenzionale diretta ad ottenere la condanna della controparte al rimborso della metà delle spese sostenute per il mantenimento di un cavallo, acquistato in favore della figlia per parte delle relative lezioni di equitazione, e per la partecipazione della stessa Per_1
ad un centro estivo, pari complessivamente ad € 4.433,39.
Con sentenza n° 256/2024 il giudice di pace di Udine, in parziale accoglimento dell'opposizione, ha in primis revocato il decreto opposto e quantificato il credito di in € 888,04;
ha Parte_1 poi accolto la riconvenzionale, determinando il credito di in € 7.058,99;
ha Controparte_1
infine condannato al pagamento della differenza (€ 6.170,95) alla controparte. Parte_1
Avverso tale sentenza la soccombente ha proposto appello, reiterando le proprie istanze.
Resiste l'appellato, chiedendo il rigetto dell'impugnazione e senza proporre alcuna impugnazione incidentale.
La causa, discussa oralmente alla prima udienza del 12 novembre 2024, è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c. sulle conclusioni di parte in epigrafe trascritte.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo l'appellante deduce l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui
l'ha condannata a restituire alla controparte la somma di € 2.700,00, perché anticipata da CP_1
in forza della provvisoria esecutività conferita originariamente al decreto ingiuntivo
[...]
opposto.
Il motivo è fondato e merita accoglimento.
Innanzitutto, perché il primo giudice ha preso in esame la questione senza che vi fosse una domanda in tal senso da parte dell'odierno
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