Trib. Alessandria, sentenza 05/11/2024, n. 239
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Testo completo
V.G. n. 1346/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. A D Presidente
Dott. G B Giudice
Dott. M B Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 1346/2024, in materia di cessazione degli effetti civili ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. ), nata a [...], il [...] con l'Avv. Parte_1 C.F._1
SCIORATI MADDALENA
- ricorrente -
e
(C.F. ), nato a [...], il [...] con Controparte_1 C.F._2
l'Avv. SCIORATI MADDALENA
- ricorrente -
Con la partecipazione del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte:
“[…] i ricorrenti congiuntamente chiedono l'accoglimento delle seguenti conclusioni: dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in Castellazzo Bormida (AL) il
1 15.09.2013, atto regolarmente trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Castellazzo
Bormida atto n.7 parte 2 serie A, anno 2013, con il regime della separazione dei beni;
ordinare al
Comune di Castellazzo Bormida (AL) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
il tutto alle seguenti condizioni: 1) I coniugi si danno reciprocamente atto di aver già provveduto alla divisione del patrimonio familiare depositato e investito;
2) la figlia minore
[...]
viene affidata in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento infrasettimanale Per_1
alternato (4 giorni la settimana la figlia starà con la madre e 3 giorni con il padre) presso i due genitori;
la residenza della minore viene fissata con quella della madre;
3) entrambi i genitori eserciteranno la potestà separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni di maggiore interesse e/o straordinaria amministrazione attinenti alla minore relative all'istruzione, all'educazione, alla Persona_1
salute, alle attività sportive e culturali, e in generale ogni decisione di rilievo rispetto alla crescita della figlia, verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa;
4) sarà responsabilità di ciascun genitore l'interessarsi sui progressi della figlia, in tutte le sue espressioni (scolastiche ed extrascolastiche), offrendo alla stessa ogni più consono supporto per ottimizzare il suo sviluppo personale, educativo, fisico e spirituale. Ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro con spirito collaborativo ogni informazione riguardante la figlia minore ricevuta in occasione degli incontri, riunioni, colloqui con i docenti, i catechisti, gli insegnanti, ecc.;
5) nell'ottica della reciproca collaborazione tra i genitori nella gestione della figlia, ciascun coniuge si impegna a rivolgersi all'altro come primo punto di sostegno e aiuto in caso di situazione di urgenza o necessità particolari che dovessero verificarsi durante i periodi di convivenza con la minore stessa;
6) trascorrerà il giorno di Natale con un genitore e il giorno di Santo Stefano con Persona_1
l'altro genitore ad anni alterni, le festività natalizie dal 26 al 30 dicembre con un genitore, e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore, sempre ad anni alterni, e con un genitore la Pasqua e
l'altro la Pasquetta, sempre ad anni alterni, in attuazione del principio della reciprocità dei rapporti genitoriali, salvo diversi accordi tra le parti 7) Entrambi i coniugi avranno diritto a tre settimane (di cui due consecutive) di ferie con la figlia durante le vacanze estive in periodi da concordare tra gli stessi, tenendo conto delle rispettive esigenze lavorative;
ove il periodo non venisse concordato la scelta spetterà ad anni alterni all'uno e
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. A D Presidente
Dott. G B Giudice
Dott. M B Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 1346/2024, in materia di cessazione degli effetti civili ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. ), nata a [...], il [...] con l'Avv. Parte_1 C.F._1
SCIORATI MADDALENA
- ricorrente -
e
(C.F. ), nato a [...], il [...] con Controparte_1 C.F._2
l'Avv. SCIORATI MADDALENA
- ricorrente -
Con la partecipazione del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte:
“[…] i ricorrenti congiuntamente chiedono l'accoglimento delle seguenti conclusioni: dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in Castellazzo Bormida (AL) il
1 15.09.2013, atto regolarmente trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Castellazzo
Bormida atto n.7 parte 2 serie A, anno 2013, con il regime della separazione dei beni;
ordinare al
Comune di Castellazzo Bormida (AL) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
il tutto alle seguenti condizioni: 1) I coniugi si danno reciprocamente atto di aver già provveduto alla divisione del patrimonio familiare depositato e investito;
2) la figlia minore
[...]
viene affidata in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento infrasettimanale Per_1
alternato (4 giorni la settimana la figlia starà con la madre e 3 giorni con il padre) presso i due genitori;
la residenza della minore viene fissata con quella della madre;
3) entrambi i genitori eserciteranno la potestà separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni di maggiore interesse e/o straordinaria amministrazione attinenti alla minore relative all'istruzione, all'educazione, alla Persona_1
salute, alle attività sportive e culturali, e in generale ogni decisione di rilievo rispetto alla crescita della figlia, verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa;
4) sarà responsabilità di ciascun genitore l'interessarsi sui progressi della figlia, in tutte le sue espressioni (scolastiche ed extrascolastiche), offrendo alla stessa ogni più consono supporto per ottimizzare il suo sviluppo personale, educativo, fisico e spirituale. Ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro con spirito collaborativo ogni informazione riguardante la figlia minore ricevuta in occasione degli incontri, riunioni, colloqui con i docenti, i catechisti, gli insegnanti, ecc.;
5) nell'ottica della reciproca collaborazione tra i genitori nella gestione della figlia, ciascun coniuge si impegna a rivolgersi all'altro come primo punto di sostegno e aiuto in caso di situazione di urgenza o necessità particolari che dovessero verificarsi durante i periodi di convivenza con la minore stessa;
6) trascorrerà il giorno di Natale con un genitore e il giorno di Santo Stefano con Persona_1
l'altro genitore ad anni alterni, le festività natalizie dal 26 al 30 dicembre con un genitore, e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore, sempre ad anni alterni, e con un genitore la Pasqua e
l'altro la Pasquetta, sempre ad anni alterni, in attuazione del principio della reciprocità dei rapporti genitoriali, salvo diversi accordi tra le parti 7) Entrambi i coniugi avranno diritto a tre settimane (di cui due consecutive) di ferie con la figlia durante le vacanze estive in periodi da concordare tra gli stessi, tenendo conto delle rispettive esigenze lavorative;
ove il periodo non venisse concordato la scelta spetterà ad anni alterni all'uno e
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