Trib. Avezzano, sentenza 12/11/2024, n. 451
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Testo completo
RG n. 521/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Avezzano
Composto dai sottoindicati magistrati:
Dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente
Dott. Paolo LEPIDI Giudice estensore
Dott.ssa Francesca GRECO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi n. 521 dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 17.7.2024 e promossa da
( ), nata ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Antonella Terra ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Avezzano, Via Trento n.4, in virtù di procura allegata in calce al ricorso per la separazione personale giudiziale dei coniugi
RICORRENTE
CONTRO
( , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. Elisabetta Angelone ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Castelvecchio Subequo, Via Nazionale n. 236/B ex art. 85 c.p.c.
RESISTENTE
Con la partecipazione del P.M.
Oggetto: separazione personale giudiziale dei coniugi
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Parte ricorrente si riporta alle conclusioni di cui al ricorso ed alla memoria integrativa, come precisate ed integrate nel verbale di udienza del 17.7.2024: “L'Avv. TERRA si riporta alle precisazione delle conclusioni formulate nel ricorso e nella memoria integrativa del 14.10.2021 1 facendo rilevare, tuttavia, che ad oggi la figlia è divenuta maggiorenne e che le Persona_1 esigenze personali richiederebbero un aumento del contributo ordinario, posto a carico del padre nella misura di € 300,00 dal Presidente o, in subordine, il mantenimento del contributo già disposto.
L'Avv. TERRA precisa come il pagamento sia eseguito attualmente dal non dal datore CP_1 di lavoro.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in cancelleria il 22.4.2021 e ritualmente notificato al resistente unitamente al decreto di fissazione di udienza, la sig.ra , deducendo di aver Parte_1
contratto matrimonio civile con il sig. in Lecce dei Marsi il 31.5.1999, ha Controparte_1 adito l'intestatario tribunale per ivi sentir: a) dichiarare la separazione personale dei coniugi;
b) disporsi l'affidamento esclusivo della minore a lei;
c) disporsi l'assegnazione, in suo favore, della casa coniugale, di sua esclusiva proprietà;
d) porsi, a carico del un CP_1 assegno di mantenimento di euro 300,00 mensili per la sola figlia , all'epoca Per_1
dell'introduzione del giudizio minorenne, oltre al rimborso, in misura del 50%, delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia, come da protocollo d'intesa vigente in questo tribunale.
A fondamento della domanda, la ricorrente ha dedotto il progressivo venir meno dell'affectio coniugalis a causa dei problemi di tossicodipendenza e di natura psichica da cui era affetto il resistente che hanno reso intollerabile la vita coniugale;
ha sostenuto, inoltre, che la convivenza tra i coniugi si è definitivamente interrotta nel 2019, ovvero dal momento del ricovero del sig. presso una struttura specializzata. CP_1
Ha, altresì, dichiarato di provvedere in via esclusiva all'assistenza materiale e spirituale della figlia ed ha, quindi, insistito per l'affidamento esclusivo della minore a lei e per la previsione di un contributo di mantenimento mensile, a carico del resistente, non inferiore ad euro 300,00, alla luce delle ingenti spese sostenute mensilmente a titolo di rimborso di
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Avezzano
Composto dai sottoindicati magistrati:
Dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente
Dott. Paolo LEPIDI Giudice estensore
Dott.ssa Francesca GRECO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi n. 521 dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 17.7.2024 e promossa da
( ), nata ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Antonella Terra ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Avezzano, Via Trento n.4, in virtù di procura allegata in calce al ricorso per la separazione personale giudiziale dei coniugi
RICORRENTE
CONTRO
( , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. Elisabetta Angelone ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Castelvecchio Subequo, Via Nazionale n. 236/B ex art. 85 c.p.c.
RESISTENTE
Con la partecipazione del P.M.
Oggetto: separazione personale giudiziale dei coniugi
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Parte ricorrente si riporta alle conclusioni di cui al ricorso ed alla memoria integrativa, come precisate ed integrate nel verbale di udienza del 17.7.2024: “L'Avv. TERRA si riporta alle precisazione delle conclusioni formulate nel ricorso e nella memoria integrativa del 14.10.2021 1 facendo rilevare, tuttavia, che ad oggi la figlia è divenuta maggiorenne e che le Persona_1 esigenze personali richiederebbero un aumento del contributo ordinario, posto a carico del padre nella misura di € 300,00 dal Presidente o, in subordine, il mantenimento del contributo già disposto.
L'Avv. TERRA precisa come il pagamento sia eseguito attualmente dal non dal datore CP_1 di lavoro.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in cancelleria il 22.4.2021 e ritualmente notificato al resistente unitamente al decreto di fissazione di udienza, la sig.ra , deducendo di aver Parte_1
contratto matrimonio civile con il sig. in Lecce dei Marsi il 31.5.1999, ha Controparte_1 adito l'intestatario tribunale per ivi sentir: a) dichiarare la separazione personale dei coniugi;
b) disporsi l'affidamento esclusivo della minore a lei;
c) disporsi l'assegnazione, in suo favore, della casa coniugale, di sua esclusiva proprietà;
d) porsi, a carico del un CP_1 assegno di mantenimento di euro 300,00 mensili per la sola figlia , all'epoca Per_1
dell'introduzione del giudizio minorenne, oltre al rimborso, in misura del 50%, delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia, come da protocollo d'intesa vigente in questo tribunale.
A fondamento della domanda, la ricorrente ha dedotto il progressivo venir meno dell'affectio coniugalis a causa dei problemi di tossicodipendenza e di natura psichica da cui era affetto il resistente che hanno reso intollerabile la vita coniugale;
ha sostenuto, inoltre, che la convivenza tra i coniugi si è definitivamente interrotta nel 2019, ovvero dal momento del ricovero del sig. presso una struttura specializzata. CP_1
Ha, altresì, dichiarato di provvedere in via esclusiva all'assistenza materiale e spirituale della figlia ed ha, quindi, insistito per l'affidamento esclusivo della minore a lei e per la previsione di un contributo di mantenimento mensile, a carico del resistente, non inferiore ad euro 300,00, alla luce delle ingenti spese sostenute mensilmente a titolo di rimborso di
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