Trib. Avezzano, sentenza 12/11/2024, n. 451
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Testo completo
RG n. 521/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Avezzano
Composto dai sottoindicati magistrati:
Dott. L SO Presidente
Dott. P L Giudice estensore
Dott.ssa F G Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi n. 521 dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 17.7.2024 e promossa da
( ), nata ad Avezzano il 04.12.1970, Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. A T ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Avezzano, Via Trento n.4, in virtù di procura allegata in calce al ricorso per la separazione personale giudiziale dei coniugi
RICORRENTE
CONTRO
( , nato a Pescina il 03.08.1975, Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. E A ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Castelvecchio Subequo, Via Nazionale n. 236/B ex art. 85 c.p.c.
RESISTENTE
Con la partecipazione del P.M.
Oggetto: separazione personale giudiziale dei coniugi
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Parte ricorrente si riporta alle conclusioni di cui al ricorso ed alla memoria integrativa, come precisate ed integrate nel verbale di udienza del 17.7.2024: “L'Avv. TERRA si riporta alle precisazione delle conclusioni formulate nel ricorso e nella memoria integrativa del 14.10.2021 1 facendo rilevare, tuttavia, che ad oggi la figlia è divenuta maggiorenne e che le Persona_1 esigenze personali richiederebbero un aumento del contributo ordinario, posto a carico del padre nella misura di € 300,00 dal Presidente o, in subordine, il mantenimento del contributo già disposto.
L'Avv. TERRA precisa come il pagamento sia eseguito attualmente dal non dal datore CP_1 di lavoro.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in cancelleria il 22.4.2021 e ritualmente notificato al resistente unitamente al decreto di fissazione di udienza, la sig.ra , deducendo di aver Parte_1
contratto matrimonio civile con il sig. in Lecce dei Marsi il 31.5.1999, ha Controparte_1 adito l'intestatario tribunale per ivi sentir: a) dichiarare la separazione personale dei coniugi;
b) disporsi l'affidamento esclusivo della minore a lei;
c) disporsi l'assegnazione, in suo favore, della casa coniugale, di sua esclusiva proprietà;
d) porsi, a carico del un CP_1 assegno di mantenimento di euro 300,00 mensili per la sola figlia , all'epoca Per_1
dell'introduzione del giudizio minorenne, oltre al rimborso, in misura del 50%, delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia, come da protocollo d'intesa vigente in questo tribunale.
A fondamento della domanda, la ricorrente ha dedotto il progressivo venir meno dell'affectio coniugalis a causa dei problemi di tossicodipendenza e di natura psichica da cui era affetto il resistente che hanno reso intollerabile la vita coniugale;
ha sostenuto, inoltre, che la convivenza tra i coniugi si è definitivamente interrotta nel 2019, ovvero dal momento del ricovero del sig. presso una struttura specializzata. CP_1
Ha, altresì, dichiarato di provvedere in via esclusiva all'assistenza materiale e spirituale della figlia ed ha, quindi, insistito per l'affidamento esclusivo della minore a lei e per la previsione di un contributo di mantenimento mensile, a carico del resistente, non inferiore ad euro 300,00, alla luce delle ingenti spese sostenute mensilmente a titolo di rimborso di prestiti contratti per le
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Avezzano
Composto dai sottoindicati magistrati:
Dott. L SO Presidente
Dott. P L Giudice estensore
Dott.ssa F G Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi n. 521 dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 17.7.2024 e promossa da
( ), nata ad Avezzano il 04.12.1970, Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. A T ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Avezzano, Via Trento n.4, in virtù di procura allegata in calce al ricorso per la separazione personale giudiziale dei coniugi
RICORRENTE
CONTRO
( , nato a Pescina il 03.08.1975, Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. E A ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Castelvecchio Subequo, Via Nazionale n. 236/B ex art. 85 c.p.c.
RESISTENTE
Con la partecipazione del P.M.
Oggetto: separazione personale giudiziale dei coniugi
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Parte ricorrente si riporta alle conclusioni di cui al ricorso ed alla memoria integrativa, come precisate ed integrate nel verbale di udienza del 17.7.2024: “L'Avv. TERRA si riporta alle precisazione delle conclusioni formulate nel ricorso e nella memoria integrativa del 14.10.2021 1 facendo rilevare, tuttavia, che ad oggi la figlia è divenuta maggiorenne e che le Persona_1 esigenze personali richiederebbero un aumento del contributo ordinario, posto a carico del padre nella misura di € 300,00 dal Presidente o, in subordine, il mantenimento del contributo già disposto.
L'Avv. TERRA precisa come il pagamento sia eseguito attualmente dal non dal datore CP_1 di lavoro.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in cancelleria il 22.4.2021 e ritualmente notificato al resistente unitamente al decreto di fissazione di udienza, la sig.ra , deducendo di aver Parte_1
contratto matrimonio civile con il sig. in Lecce dei Marsi il 31.5.1999, ha Controparte_1 adito l'intestatario tribunale per ivi sentir: a) dichiarare la separazione personale dei coniugi;
b) disporsi l'affidamento esclusivo della minore a lei;
c) disporsi l'assegnazione, in suo favore, della casa coniugale, di sua esclusiva proprietà;
d) porsi, a carico del un CP_1 assegno di mantenimento di euro 300,00 mensili per la sola figlia , all'epoca Per_1
dell'introduzione del giudizio minorenne, oltre al rimborso, in misura del 50%, delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia, come da protocollo d'intesa vigente in questo tribunale.
A fondamento della domanda, la ricorrente ha dedotto il progressivo venir meno dell'affectio coniugalis a causa dei problemi di tossicodipendenza e di natura psichica da cui era affetto il resistente che hanno reso intollerabile la vita coniugale;
ha sostenuto, inoltre, che la convivenza tra i coniugi si è definitivamente interrotta nel 2019, ovvero dal momento del ricovero del sig. presso una struttura specializzata. CP_1
Ha, altresì, dichiarato di provvedere in via esclusiva all'assistenza materiale e spirituale della figlia ed ha, quindi, insistito per l'affidamento esclusivo della minore a lei e per la previsione di un contributo di mantenimento mensile, a carico del resistente, non inferiore ad euro 300,00, alla luce delle ingenti spese sostenute mensilmente a titolo di rimborso di prestiti contratti per le
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