Trib. Benevento, sentenza 19/02/2024, n. 156

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Benevento, sentenza 19/02/2024, n. 156
Giurisdizione : Trib. Benevento
Numero : 156
Data del deposito : 19 febbraio 2024

Testo completo

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Benevento
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 2983/2023R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA SPARANEO ASSUNTA, elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico, presso lo studio dell'avv. BIONDI PASQUALE, che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;

- parte ricorrente -
C O N T R O
ONSORZIO SMALTIMENTO RIFIUTI BN 1, contumace
INPS rapp.to e difeso dall'Avv. Fernando Bagnasco ed elettivamente domiciliato in Benevento alla Via Michele Foschini 28 presso l'Ufficio Legale della sede provinciale dell'Istituto
- parte resistente - all'esito della trattazione scritta del 16/02/2024 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26.7.23 parte ricorrente ha esposto di:
- Essere dipendente del convenuto Consorzio dal 27/03/2000 e fino al
18/05/2014 , con inquadramento, nella categoria operaia, nel livello 3° di cui al
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CCNL dei Servizi Ambientali (Federambiente) (in all. 01) e con regime orario part time all'83,33%;

- Che su decisione del Commissario liquidatore del convenuto Consorzio, è stato sospeso dal lavoro per il periodo dal 27/07/2010 e fino al 31/12/2010 con richiesta di intervento della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria in deroga;

- Che con decreto dirigenziale n. 201 del 10.12.2010 (cfr. in all. 02), la
Regione Campania - Settore ORMEL (Osservatorio Regionale Mercato del
Lavoro) ha concesso, per il periodo dal 27.07.2010 al 31.12.2010, ai sensi dell'art. 13 legge n. 26 del 2010, il trattamento di CIG in deroga ai 127 lavoratori dei Consorzi di Smaltimento Rifiuti dei Bacini BN1, BN2 e BN3, autorizzando la
Direzione della sede INPS di Benevento ad erogare detto trattamento ai lavoratori interessati;
che
- successivamente, lo stesso Commissario liquidatore del convenuto
Consorzio, con lettera raccomandata a.r. del 28/12/2010, ha disposto la sospensione del ricorrente dal lavoro anche per il periodo dal 01/01/2011 e fino al 31/12/2011, con conseguente proroga della sottoposizione del ricorrente al trattamento di CIG in deroga;

- che va, tuttavia rilevato che, già solo tre mesi dopo, e precisamente con decreto dirigenziale n. 28 del 29/03/2011 (cfr. in all.03), la Regione Campania –
Settore ORMEL ha annullato in via di autotutela il proprio precedente decreto dirigenziale n. 201 del 10.12.2019 e con esso il trattamento di CIG in deroga ivi concesso in favore di lavoratori dei Consorzi BN1, BN2 e BN3 dal 27.07.2010 al
31.12.2010);

- Che con decorrenza dal 27/07/2010, giorno della sospensione unilaterale del rapporto di lavoro, il Consorzio non ha mai richiamato in servizio l'istante, né ha provveduto al pagamento delle retribuzioni medio tempore maturate, così come non ha nemmeno mai corrisposto il trattamento di CIG in deroga .
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Ha concluso chiedendo di “IN VIA PRELIMINARE: Accertare e dichiarare che il convenuto Consorzio ha omesso di versare all'INPS i contributi relativi al rapporto di lavoro tra quest'ultimo e parte ricorrente e maturati a decorrere dal
26/07/2010, o dalla diversa data che sarà ritenuta di giustizia e fino al
12/09/2012;
B) PER L'EFFETTO, 1)IN VIA PRINCIPALE:

1.a) Accertare e dichiarare come fondato e non prescritto il diritto dell'INPS al pagamento da parte del convenuto Consorzio dei contributi relativi al rapporto di lavoro con parte ricorrente e maturati a decorrere dal 26/07/2010, o dalla diversa data che sarà ritenuta di giustizia e fino al 12/09/2012;

1.b)Condannare, quindi, il convenuto Consorzio, in persona del Commissario liquidatore pro tempore, al pagamento in favore dell'INPS dei contributi relativi al rapporto di lavoro con parte ricorrente e maturati a decorrere dal mese dal 26/07/2010, o dalla diversa data che sarà ritenuta di giustizia e fino al 12/09/2012;
IN VIA
SUBORDINATA, laddove si ritenga in tutto o in parte prescritto l'azionato credito contributivo:

2.a) Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a pretendere che sia costituita dall'INPS, ai sensi dell'art. 13 della legge
n.1338/1962
, una rendita vitalizia riversibile pari alla pensione o quota di pensione adeguata dell'assicurazione obbligatoria e spettante a parte ricorrente in relazione ai contributi omessi dal convenuto Consorzio e già prescritti e che la costituzione di tale rendita avvenga tramite il pagamento da parte del Consorzio delle relativa riserva matematica in favore dell'INPS;

2.b) Condannare il convenuto Consorzio, in persona del Commissario liquidatore pro tempore, al pagamento in favore dell'INPS della somma necessaria alla costituzione delle predetta rendita vitalizia;
3)Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA ed attribuzione ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto avvocato, che ne è creditore.”.
Si è costituito l'INPS eccependo l'improcedibilità del ricorso per non aver esperito la procedura amministrativa nei confronti dell'INPS, nonché il difetto di
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legittimazione passiva trattandosi di una controversia che attiene in via esclusiva ai rapporti tra il ricorrente e il proprio datore di lavoro ed infine la prescrizione stante il principio di irricevibilità dei contributi prescritti.
Il Consorzio convenuto invece è rimasto contumace.
Ciò posto l'odierna controversia attiene alla richiesta dei lavoratori di ottenere il pagamento dei contributi non versati dal datore di lavoro durante il periodo di sospensione dal lavoro, successivamente dichiarato illegittimo.
Dalla documentazione versata in atti risulta che parte ricorrente, dopo la revoca in autotutela disposta dalla Regione Campania del trattamento di CIG in deroga originariamente concesso quanto ai lavoratori del Consorzio, ha chiesto ed ottenuto in via d'urgenza la condanna del Consorzio, non solo all'immediato ripristino del rapporto di lavoro (attesa l'intervenuta revoca del trattamento di
CIG in deroga), ma anche al pagamento delle retribuzioni mensili allo stesso spettanti.
Anche dopo tale Ordinanza cautelare, il Consorzio ha continuato a non adempiere ad i propri obblighi retributivi nei confronti di parte ricorrente, sicché quest'ultima ha chiesto ed ottenuto varie ingiunzioni di pagamento, relative alle retribuzioni via via maturate dalla data di sospensione dal lavoro.
Avverso l'ordinanza cautelare (fondante i successivi decreti ingiuntivi emessi sempre da Codesto Tribunale), il Consorzio ha proposto opposizione, che è stata respinta.
Avverso la predetta sentenza, il Consorzio soccombente ha, poi, proposto atto di gravame, rigettato con sentenza dalla Corte di Appello di Napoli, Sezione Lavoro
(in all. n. 10), passata in giudicato, non essendo stata la stessa mai impugnata dal soccombente Consorzio. Può dunque ritenersi definitivamente accertato il diritto di parte ricorrente al pagamento delle retribuzioni maturate a decorrere dal
26/07/2010 (data dell'illegittima sospensione di parte ricorrente dal lavoro)
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Dall'ultima busta paga ricevuta dalla parte ricorrente, acquisita agli atti del giudizio anche ai sensi dell'art. 421 c.p.c., risulta che la stessa è stata alle dipendenze del Consorzio con contratto part time all'83,33%, qualifica di operaio
e inquadramento nel 3° livello del CCNL servizi ambientali Federambiente.
Secondo la giurisprudenza di legittimità consolidatasi dopo Cass. S.U. n. 11199 del 2002, l'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali, ai sensi dell'art. 1, d.l. n. 338/1989 (conv. con l. n.
389/1989), non può essere inferiore all'importo del c.d. "minimale contributivo", ossia all'importo di quella retribuzione che ai lavoratori di un determinato settore dovrebbe essere corrisposta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale. Tale regola è
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