Trib. Rimini, sentenza 24/09/2024, n. 248
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rimini
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. L A' ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 478/2023 promossa da:
(Codice Fiscale: ) Parte_1 C.F._1
(Codice Fiscale: ) Parte_2 C.F._2
(Codice Fiscale: ) Parte_3 C.F._3
(Codice Fiscale: ) Parte_4 C.F._4
(Codice Fiscale: ) Parte_5 C.F._5
(Codice Fiscale: ) Parte_6 C.F._6
(Codice Fiscale: ) Parte_7 C.F._7
(Codice Fiscale: Parte_8 C.F._8
(Codice Fiscale: Parte_9 C.F._9
(Codice Fiscale: ) Parte_10 C.F._10
(Codice Fiscale: ) Parte_11 C.F._11
(Codice Fiscale: ) Parte_12 C.F._12
(Codice Fiscale: ) Parte_13 C.F._13
(Codice Fiscale: Parte_14 C.F._14
(Codice Fiscale: ) Parte_15 C.F._15
(Codice Fiscale: ) Parte_16 C.F._16
(Codice Fiscale: ) Parte_17 C.F._17
(Codice Fiscale: ) Parte_18 C.F._18
(Codice Fiscale: ) Parte_19 C.F._19
(Codice Fiscale: ) Parte_20 C.F._20
(Codice Fiscale: ) Parte_21 C.F._21
(Codice Fiscale: ) Parte_22 C.F._22
(Codice Fiscale: ) Parte_23 C.F._23
(Codice Fiscale: ) Parte_24 C.F._24
(Codice Fiscale: ) Parte_25 C.F._25
(Codice Fiscale: Parte_26 C.F._26
(Codice Fiscale: ) Parte_27 C.F._27
(Codice Fiscale: Parte_28 C.F._28
(Codice Fiscale: Parte_29 C.F._29
(Codice Fiscale: ) Parte_30 C.F._30
(Codice Fiscale: ) Parte_31 C.F._31 tutti rappresentati e difesi dall'avv. Gemma Paternostro ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito a Roma in via Girolamo da Carpi n. 6
RICORRENTI
CONTRO
(CF/PI Controparte_1
) con sede legale in Ravenna Via De Gasperi n. 8 in persona del P.IVA_1 legale rappresentante pro-tempore ;
rappresentata e difesa, ex art. 417 bis c.p.c. dalle dipendenti avv. Manila Cecchini e Giorgia Fabbri ed elettivamente domiciliata presso la sede di Ravenna, Via De Gasperi n. 8
RESISTENTE
E
(c.f. con sede legale a Controparte_2 P.IVA_2
Bologna in Viale Aldo Moro n. 52 in persona del legale rappresentante pro tempore ;
rappresentata e difesa dagli avv. Maria Rosaria Russo Valentini e
Roberto Bonatti ed elettivamente domiciliata presso i loro indirizzi PEC e Email_1 Email_2
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
OGGETTO
PUBBLICO IMPIEGO
CONCLUSIONI
Per le parti ricorrenti :
Previa disapplicazione di ogni atto della Pubblica Amministrazione precedente, annesso, connesso alla e/o derivante dalla costituzione del Fondo di Contr ponderazione qualitativa delle quote capitarie (art. 58 dell' 2005 e art. 44 dell'ACN 2022) e previa ogni occorrenda attività istruttoria tesa a conoscere le modalità di costituzione, arricchimento, rendicontazione e distribuzione del Fondo applicate dall'Azienda convenuta, nonché il numero dei pediatri cessati dal 2010 in poi unitamente all'importo dell'assegno individuale da ciascuno percepito, dichiarare l'illegittimità del blocco dell'arricchimento del Fondo per la ponderazione qualitativa delle quote capitarie a partire dall'anno 2010 e della conseguente mancata distribuzione ai ricorrenti delle quote loro spettanti dalla corretta ricostruzione del Fondo stesso con gli assegni individuali dei pediatri cessati a qualsiasi titolo dal rapporto di convenzionamento con il SSN a partire dall'1 gennaio 2015, comprese le quote degli assegni individuali dei pediatri cessati durante il periodo di sospensione 2011-2014 e maturate dall'1 gennaio
2015, con esclusione delle quote maturate nel periodo di blocco 2011-2014.
Conseguentemente condannare l' , Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, alla corretta ricostruzione del
Fondo di ponderazione qualitativa delle quote capitarie, considerando l'incremento determinato dell'1 gennaio 2015 in poi derivante dagli assegni individuali che sarebbero dovuti confluire nel Fondo, come da contratto, per la cessazione a qualsiasi titolo del rapporto di convenzionamento dei pediatri a partire dall'anno 2015 in poi, con conseguente condanna al ricalcolo e relativa corresponsione a favore di ciascun ricorrente del relativo importo, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, come per legge, fino all'effettivo pagamento, con riserva di agire per qualsiasi danno patrimoniale, ivi incluso il danno pensionistico, e non patrimoniale subito da ciascun ricorrente a seguito dell'illegittima condotta dell' convenuta. CP_1
Con espressa riserva ad ulteriormente dedurre, eccepire e produrre documentazione all'esito della costituzione dell' convenuta. CP_1
Con vittoria di spese e onorari di giudizio.
Per la parte resistente Controparte_1
:
[...]
In via pregiudiziale, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo all' nel presente giudizio e, per l'effetto, estromettere la Parte_32 stessa dal giudizio de quo con conseguente condanna alle spese dei ricorrenti;
Accertare e dichiarare la Regione Emilia Romagna legittimo contraddittore nei confronti dei ricorrenti e, conseguentemente, autorizzare, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., la chiamata in causa della Regione Emilia Romagna in persona del
Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede a Bologna, Viale Aldo
Moro n. 52, differendo a tale fine la prima udienza di comparizione al fine della di consentire la evocazione in giudizio nel rispetto dei termini di legge.
In via principale, nel merito,
Rigettare, per tutti i motivi esposti, l'avversario ricorso e tutte le domande ed istanze proposte dai ricorrenti contro Controparte_1
assolvendo quest'ultima da ogni pretesa attorea, con ogni miglior
[...] statuizione;
Condannare i ricorrenti al pagamento, a favore di Controparte_1
delle spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge.
[...]
Per la parte chiamata in causa REGIONE EMILIA ROMAGNA :
In via principale, dichiarare palesemente infondate in fatto ed in diritto le domande tutte e le pretese avanzate con il ricorso intestato.
In via subordinata, disporre l'esperimento del procedimento pregiudiziale ai sensi dell'art. 64 D.lgs. 165/2001 nella parte relativa all'interpretazione dell'art. 44 dell' 10 febbraio 2022 e alle pretese riguardanti il periodo di CP_4 applicabilità dello stesso dal triennio 2016-2018.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio .
MOTIVAZIONE
Con ricorso ritualmente depositato in data 13\06\2023 , Parte_1
, , Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , , , Parte_5 Parte_6 Parte_7 [...]
, , , , Pt_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11
, , , Parte_12 Parte_13 Parte_14
, , , , Parte_15 Parte_16 Parte_17 Parte_18
, , , , Parte_19 Parte_20 Parte_21 Parte_22
, , , , Parte_23 Parte_24 Parte_25 Parte_26
, , , Parte_27 Parte_28 Parte_29 e medici pediatri di libera scelta Parte_30 Parte_33 convenzionati a tempo indeterminato con il Servizio Sanitario Nazionale dell' appartenenti ai distretti area di Rimini e di Riccione – Parte_32
convenivano in giudizio perché venisse Controparte_5 giudizialmente accertato la natura illegittima del blocco dell'arricchimento del Fondo per la ponderazione qualitativa delle quote capitarie a partire dall'anno 2010 e della conseguente mancata distribuzione ai ricorrenti delle quote loro spettanti dalla corretta ricostruzione del Fondo stesso con gli assegni individuali dei pediatri cessati a qualsiasi titolo dal rapporto di convenzionamento con il SSN a partire dall'1 gennaio 2015 .
Si costituiva in giudizio l' che , nel contestare le ragioni dei Parte_32 ricorrenti , effettuava la chiamata in causa della REGIONE EMILIA ROMAGNA che si costituiva anch'essa in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso .
Alla prima udienza il difensore dei ricorrenti eccepiva la violazione del contraddittorio essendo stata autorizzata fuori udienza la chiamata di terzo della
di cui chiedeva l'estromissione dal presente Controparte_2 giudizio .
Con ordinanza che qui si conferma il giudice affermava in via pregiudiziale la legittimazione passiva sia della convenuta nella Controparte_5 sua qualità quale di datrice di lavoro − e come tale soggetto obbligato ad erogare ai ricorrenti stessi le spettanze retributive nella parte sia fissa sia variabile in ossequio alle disposizioni normative e contrattual-collettive applicabili al caso di specie – che della terza chiamata in causa che era tra i Controparte_2 soggetti competenti per quel che riguarda la quantificazione delle quote capitarie del fondo per la ponderazione qualitativa di cui è causa.
Quindi la causa veniva rinviata per discussione con trattazione scritta alla udienza del giorno 24 settembre 2024 all'esito della quale le parti rassegnavano le conclusioni riportate a verbale .
Il trattamento economico dei ricorrenti è definito dall'art. 58 dell'Accordo Collettivo Nazionale per i Pediatri di Libera Scelta del 2005 che individua la
"quota capitaria per assistito ponderata " tra le voci costitutive del compenso retributivo dei pediatri di libera scelta e , nel prevedere al quarto comma la costituzione a livello aziendale di un "fondo per la ponderazione qualitativa delle quote capitarie", al quinto comma ha disposto che a decorrere dal 1 gennaio 2004 il predetto fondo “si arricchirà anche con gli assegni individuali resisi disponibili per effetto della cessazione del rapporto convenzionale dei singoli medici” e al successivo sesto comma che “Dal 1.1.2004 tutti i pediatri di libera scelta convenzionati a tempo indeterminato ai sensi del presente accordo partecipano al riparto del fondo per la ponderazione qualitativa delle quote capitarie, mediante attribuzione di una quota capitaria definita dagli accordi regionali” .
Il predetto meccanismo di arricchimento del Fondo per la ponderazione qualitativa delle quote capitarie è stato peraltro bloccato a decorrere dal 2010 in attuazione di diverse leggi statali finalizzate al contenimento della spesa pubblica ed in particolare :
− l'art. 9 comma 2 bis del D.L. 31.05.2010 n. 78 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” convertito con modificazioni dalla Legge 30.07.2010 n. 122 che ha disposto il c.d. “blocco” del trattamento economico dei dipendenti pubblici e del personale convenzionato per gli anni
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