Trib. Torino, sentenza 22/04/2024, n. 1074
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Testo completo
RGL n. 3185/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torino
Sezione lavoro
Il Giudice dott. L A, all'esito della discussione, ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c. 1, c.p.c.
Nella causa iscritta al n. 3185/2023 R.G.L. promossa da:
(C.F. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Torino, via Palmieri, n. 40 presso lo studio dell'avv. M P che lo rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE contro
(P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore con sede legale in Brescia, via Giovanni
Bruni, n. 14
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: Accertamento rapporto lavoro subordinato-Pagamento differenze retributive. Impugnazione licenziamento.
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente: accogliersi le conclusioni di cui al ricorso, con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario.
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RGL n. 3185/2023
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Le allegazioni di parte ricorrente e lo svolgimento del processo
Il sig. deduce in ricorso: Pt_1
- di aver lavorato alle dipendenze della in assenza di Controparte_1 alcuna regolarizzazione, dal 15.8.2021 in qualità di addetto alle pulizie presso un locale di Torino, via Sant'Ottavio con marchio e Org_1 presso altri locali;
- di aver svolto attività lavorativa, a settimane alterne, dalle 24 alle 6 di mattina e dalle 12 alle 18, per 7 giorni la settimana, senza riposi e senza godere di ferie e permessi;
- di essere stato parzialmente regolarizzato dalla convenuta dal 23.9.2021 con una assunzione a tempo determinato e parziale a 18 ore settimanale e con inquadramento al II livello CCNL Pulizie Multiservizi;
- alla scadenza del termine, il rapporto era proseguito sino alla fine del mese di ottobre 2022, quando un responsabile della convenuta (tale
aveva comunicato telefonicamente al ricorrente il licenziamento;
Per_1
- di aver percepito mensilmente la somma di € 1.200,00, senza nulla ottenere per TFR e spettanze di fine rapporto;
- di vantare complessivamente un credito di € 22.382,71 lordi.
Tutto ciò premesso ed esposto, chiedeva accertare che tra le parti era intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal 15.8.2021 al 30.10.2022 con orario 24/6 e 12/18 a settimane alterne dal lunedì alla domenica e dichiarare tenuta e condannare la convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma lorda di € 22.382,71;
domandava altresì dichiararsi l'inefficacia del licenziamento intimato oralmente, con condanna della convenuta a ripristinare il rapporto di lavoro ed a corrispondergli le retribuzioni maturate dal licenziamento alla data di effettiva ripresa del lavoro sulla base di una retribuzione mensile di € 1.232,00.
Ritualmente citata, la società convenuta non si è costituita in giudizio, né
è comparso il legale rappresentante all'udienza fissata per rendere
l'interrogatorio formale, nonostante la regolare notificazione dell'ordinanza ammissiva del mezzo di prova.
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RGL n. 3185/2023
La causa è poi stata istruita mediante prova per testi e viene decisa con la presente sentenza, resa all'esito della discussione della difesa del ricorrente.
2.La domanda di accertamento del rapporto di lavoro subordinato
e di pagamento delle differenze retributive
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
L'esistenza del rapporto di lavoro per cui è causa, le mansioni ricoperte e
l'orario di lavoro svolto dal ricorrente sono circostanze provate dai due testi escussi, dai documenti prodotti nonché dal contegno della società convenuta, che consente di ritenere altresì provato, ai sensi dell'art. 232
c.p.c. lo svolgimento e la durata del rapporto nei termini indicati in ricorso.
In particolare, dalla certificazione del Centro per l'Impiego (cfr. doc. 2 del ricorrente) e dal listino paga prodotto (cfr. doc. 3 del ricorrente) risulta documentalmente provata l'assunzione del ricorrente presso la società convenuta dal 23.9.2021 al 22.12.2021 con contratto di lavoro a tempo parziale al 45% ed inquadramento al II livello Org_2
Il ricorrente ha allegato di aver iniziato a lavorare dal 15.8.2021 e fino alla data del licenziamento del 30.10.2022 intimato oralmente (per telefono) dal sig. , figlio dell'amministratore unico della società, sig. CP_2
e soggetto che, unitamente al fratello Controparte_3 sig. gestiva, di fatto, la società. Parte_2
Ha altresì dedotto di aver lavorato ininterrottamente nel periodo sopra indicato, senza fruire di giorni di permesso o di ferie con orario dalle 24 alle 6 di mattina e dalle 12 alle 8 a settimane alterne per 7 giorni a settimana.
Il teste sig. amico del ricorrente e Testimone_1 soggetto che ha svolto attività quale intermediario fra