Trib. Siracusa, sentenza 07/01/2025, n. 2
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Testo completo
N.R.G. 2/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SIRACUSA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Siracusa dott.ssa Maddalena Vetta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 14.11.2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 2/2024 tra
DU AN ([...]), nata ad [...] il [...], elettivamente domiciliata in Montecchio di Vallefoglia (PU), via Roma n. 61, presso lo studio dell'avv. DORSI
Daniele, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- ricorrente contro
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE e del MERITO, in persona del Ministro pro-tempore;
- resistente contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 02.01.2024, DU EB esponeva di essere una docente assunta a tempo determinato con ultima sede di servizio, al momento della proposizione del ricorso, presso l'Istituto Comprensivo “G. Bianca” di Avola (SR);
deduceva, altresì, di avere prestato servizio, durante l'a.s. 2022/2023, alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione e del Merito, in virtù di un contratto di lavoro a tempo determinato, con decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico e fino al termine delle attività didattiche;
in particolare, dal 12.09.2022 al 30.06.2023, presso l'Istituto
Comprensivo “L. Capuana “ di Avola (SR), e di essere attualmente in servizio, dall'01.09.2023 al
30.06.2024, presso Istituto Comprensivo “G. Bianca” di Avola (SR).
Evidenziava di non avere mai fruito, pur avendone diritto, della c.d. “Carta elettronica del docente”, ossia dell'erogazione della somma di 500,00 euro annui, prevista dall'art. 1, comma 121, della
1
legge n. 107/2015 per l'acquisto di beni e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali.
Al riguardo lamentava, in particolare, la violazione del principio europeo di non discriminazione tra lavoratori assunti a tempo indeterminato e lavoratori assunti a tempo determinato sancito dalla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 18/3/99, allegato alla
Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea 28 giugno 1999/70/CEE, considerando l'obbligo di aggiornamento e di qualificazione delle proprie competenze professionali valido per tutti gli insegnanti, sia quelli di ruolo che quelli assunti con contratti a termine (richiamando sul punto anche la sentenza del Consiglio di Stato n. 1842/2022);
evidenziava che il diverso trattamento riservato ai lavoratori a tempo determinato rispetto a quelli assunti a tempo indeterminato si pone in contrasto con quanto previsto dagli artt. 29, 63 e 64 del CCNL del 29.11.2007;
censurava, altresì, la violazione della clausola 6 dell'Accordo Quadro secondo cui i “datori di lavoro dovrebbero agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato a opportunità di formazione adeguate, per aumentarne le qualifiche, promuoverne la carriera e migliorarne la mobilità occupazionale”, nonché la violazione del diritto all'accesso alla formazione professionale continua come sancito dall'art. 14 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea;
richiamava, altresì, la sentenza
n. 1842 del 16 marzo 2022 con la quale il Consiglio di Stato aveva annullato il DPCM n. 32313 del
23 settembre 2015 nella parte in cui aveva escluso i docenti precari dal diritto di fruire della Carta elettronica di cui trattasi, nonchè l'ordinanza emessa il 18 maggio 2022 nella causa C-450/21, con la quale la Corte di giustizia UE aveva dichiarato incompatibile con l'ordinamento eurounitario la norma preclusiva per i docenti precari del diritto di avvalersi dei 500 euro della carta per
l'aggiornamento e la formazione.
Chiedeva, pertanto, di accertare il diritto della ricorrente alla percezione del beneficio economico di
€ 500,00 annui tramite la Carta Elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 e di condannare il MIUR al riconoscimento del beneficio stesso come previsto dalla normativa in vigore.
L'amministrazione convenuta, sebbene regolarmente citata, non si costituiva in giudizio.
All'udienza del 14.11.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa, di natura documentale, viene decisa mediante il deposito della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del Ministero dell'Istruzione e del Merito che, benchè regolarmente citato, non si è costituito in giudizio.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei termini di seguito precisati.
2
Va evidenziato che la presente controversia si iscrive nell'ambito di un contenzioso giudiziario di ampia portata su scala nazionale, affrontato da numerose pronunce di questo Tribunale, cui - per la notevole analogia delle questioni proposte e della situazione processuale - può farsi riferimento ex art. 118 disp. att. c.p.c., recependone la motivazione (per la giurisprudenza di merito v. Tribunale di
Milano sentenza n. 3770/2023 dell'8.11.2023, sentenza n. 3761/2024 del 24.7.2024;
Tribunale di
Teramo sentenza n. 147/2024 del 21.2.2024;
Tribunale di Catania sentenza n. 3929/2022 del
15.11.2022, sentenza n. 3798/2022 del 9.11.2022, sentenza n. 138/2023 del 17.1.2023;
sentenza n.
4852/2023 dell'1.12.2023, sentenza n. 4800/2023 del 29.11.2023).
In punto di diritto, giova richiamare la normativa istitutiva della Carta Docente, cioè l'art. 1, comma
121, L. n. 107 del 13/7/2015, che così dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'Istruzione , a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”
La lettera della norma prevede,
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SIRACUSA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Siracusa dott.ssa Maddalena Vetta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 14.11.2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 2/2024 tra
DU AN ([...]), nata ad [...] il [...], elettivamente domiciliata in Montecchio di Vallefoglia (PU), via Roma n. 61, presso lo studio dell'avv. DORSI
Daniele, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- ricorrente contro
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE e del MERITO, in persona del Ministro pro-tempore;
- resistente contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 02.01.2024, DU EB esponeva di essere una docente assunta a tempo determinato con ultima sede di servizio, al momento della proposizione del ricorso, presso l'Istituto Comprensivo “G. Bianca” di Avola (SR);
deduceva, altresì, di avere prestato servizio, durante l'a.s. 2022/2023, alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione e del Merito, in virtù di un contratto di lavoro a tempo determinato, con decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico e fino al termine delle attività didattiche;
in particolare, dal 12.09.2022 al 30.06.2023, presso l'Istituto
Comprensivo “L. Capuana “ di Avola (SR), e di essere attualmente in servizio, dall'01.09.2023 al
30.06.2024, presso Istituto Comprensivo “G. Bianca” di Avola (SR).
Evidenziava di non avere mai fruito, pur avendone diritto, della c.d. “Carta elettronica del docente”, ossia dell'erogazione della somma di 500,00 euro annui, prevista dall'art. 1, comma 121, della
1
legge n. 107/2015 per l'acquisto di beni e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali.
Al riguardo lamentava, in particolare, la violazione del principio europeo di non discriminazione tra lavoratori assunti a tempo indeterminato e lavoratori assunti a tempo determinato sancito dalla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 18/3/99, allegato alla
Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea 28 giugno 1999/70/CEE, considerando l'obbligo di aggiornamento e di qualificazione delle proprie competenze professionali valido per tutti gli insegnanti, sia quelli di ruolo che quelli assunti con contratti a termine (richiamando sul punto anche la sentenza del Consiglio di Stato n. 1842/2022);
evidenziava che il diverso trattamento riservato ai lavoratori a tempo determinato rispetto a quelli assunti a tempo indeterminato si pone in contrasto con quanto previsto dagli artt. 29, 63 e 64 del CCNL del 29.11.2007;
censurava, altresì, la violazione della clausola 6 dell'Accordo Quadro secondo cui i “datori di lavoro dovrebbero agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato a opportunità di formazione adeguate, per aumentarne le qualifiche, promuoverne la carriera e migliorarne la mobilità occupazionale”, nonché la violazione del diritto all'accesso alla formazione professionale continua come sancito dall'art. 14 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea;
richiamava, altresì, la sentenza
n. 1842 del 16 marzo 2022 con la quale il Consiglio di Stato aveva annullato il DPCM n. 32313 del
23 settembre 2015 nella parte in cui aveva escluso i docenti precari dal diritto di fruire della Carta elettronica di cui trattasi, nonchè l'ordinanza emessa il 18 maggio 2022 nella causa C-450/21, con la quale la Corte di giustizia UE aveva dichiarato incompatibile con l'ordinamento eurounitario la norma preclusiva per i docenti precari del diritto di avvalersi dei 500 euro della carta per
l'aggiornamento e la formazione.
Chiedeva, pertanto, di accertare il diritto della ricorrente alla percezione del beneficio economico di
€ 500,00 annui tramite la Carta Elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 e di condannare il MIUR al riconoscimento del beneficio stesso come previsto dalla normativa in vigore.
L'amministrazione convenuta, sebbene regolarmente citata, non si costituiva in giudizio.
All'udienza del 14.11.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa, di natura documentale, viene decisa mediante il deposito della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del Ministero dell'Istruzione e del Merito che, benchè regolarmente citato, non si è costituito in giudizio.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei termini di seguito precisati.
2
Va evidenziato che la presente controversia si iscrive nell'ambito di un contenzioso giudiziario di ampia portata su scala nazionale, affrontato da numerose pronunce di questo Tribunale, cui - per la notevole analogia delle questioni proposte e della situazione processuale - può farsi riferimento ex art. 118 disp. att. c.p.c., recependone la motivazione (per la giurisprudenza di merito v. Tribunale di
Milano sentenza n. 3770/2023 dell'8.11.2023, sentenza n. 3761/2024 del 24.7.2024;
Tribunale di
Teramo sentenza n. 147/2024 del 21.2.2024;
Tribunale di Catania sentenza n. 3929/2022 del
15.11.2022, sentenza n. 3798/2022 del 9.11.2022, sentenza n. 138/2023 del 17.1.2023;
sentenza n.
4852/2023 dell'1.12.2023, sentenza n. 4800/2023 del 29.11.2023).
In punto di diritto, giova richiamare la normativa istitutiva della Carta Docente, cioè l'art. 1, comma
121, L. n. 107 del 13/7/2015, che così dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'Istruzione , a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”
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