Trib. Lecce, sentenza 08/11/2024, n. 3471

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Lecce, sentenza 08/11/2024, n. 3471
Giurisdizione : Trib. Lecce
Numero : 3471
Data del deposito : 8 novembre 2024

Testo completo


R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente rel.
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 6377 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023,
T R A
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Anna Maria Parte_1 C.F._1
Barone, come da mandato in atti;

E
(c.f.: , rappresentata e difesa dall'avv. Anna Controparte_1 C.F._2
Maria Barone, come da mandato in atti;



- RICORRENTI -


OGGETTO: separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione effetti civili).
Per l'udienza del 9 ottobre 2024 davanti alla relatrice, svoltasi mediante trattazione scritta, entrambe le parti hanno depositato note scritte, chiedendo congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni tra loro concordate e specificate in atti. Il P.M. ha rassegnato per iscritto le sue conclusioni in data 15.3.2024, nulla opponendo.
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RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 26.9.2023, le parti indicate in epigrafe hanno esposto: di aver contratto matrimonio secondo il rito concordatario il 30.4.2012 in Parabita (LE), in regime economico di separazione dei beni;
che dalla loro unione erano nati i figli il 15.2.2013, l 22.2.2016 e Per_1 Per_2 il 26.7.2020;
che già in data 9.6.2017 era stata omologata la separazione tra i coniugi e che, Per_3 successivamente, si erano riconciliati il 1°.

5.2020 a seguito di dichiarazione resa dinanzi all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Parabita;
che avevano stabilito la residenza coniugale in Casarano, in un'abitazione concessa loro in uso dalla nonna del ;
che la situazione economico- Pt_1 patrimoniale delle parti era quella indicata in atti;
che, venuta meno l'affectio coniugalis, il rapporto coniugale
era in crisi ed era ormai intollerabile la prosecuzione della convivenza. Tanto premesso, hanno chiesto che fosse dichiarata la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni, indicate in atti:


1. I coniugi vivranno separati, regolando senza reciproche interferenze il corso della loro vita;



2. Le parti rinunciano reciprocamente ad ogni forma di mantenimento perché entrambi economicamente autosufficienti;



3. Le parti concordano che la casa coniugale, sita in Casarano alla via Solferino n. 142, di proprietà della IG.ra

, nonna del ricorrente, unitamente a mobili, arredi e pertinenze, sia assegnata al IG. Persona_4 Parte_1 che la abiterà unitamente ai figli minori, ivi stabilmente conviventi ed in ogni caso fino a quando non saranno completati i lavori riferiti
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