Trib. Napoli, sentenza 11/11/2024, n. 5046

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Napoli, sentenza 11/11/2024, n. 5046
Giurisdizione : Trib. Napoli
Numero : 5046
Data del deposito : 11 novembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Federica Acquaviva
Coppola, ha pronunciato la seguente sentenza lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 16212 /2023
TRA
LO NE , rappresentato e difeso dall'Avv. CARBONE VINCENZO , giusta procura generale alle liti in atti, elettivamente domiciliato come da procura in atti
Ricorrente
CONTRO
CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI ,in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'Avv. MAZZARELLA GIUSEPPE , presso il cui studio elettivamente domicilia, in virtù di procura in atti;

Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
OGGETTO: OPPOSIZIONE DECRETO ING N. n. 566/2023
Il Tribunale di Napoli Nord – sez. lavoro con decreto n. 566/2023, ha accolto la domanda proposta dalla
Cassa e, per l'effetto, ha ingiunto al geom. Comune di pagare la somma di € 21.342,22 , per la causale di cui alla domanda monitoria, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo, ingiungendo altresì il pagamento di spese e competenze della procedura monitoria, liquidate in €.540,00 per compensi oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge e spese successive
Con ricorso in opposizione depositato in data 27.12.24 e quindi tempestivamente rispetto alla notifica del
d. ing avvenuta in data 14.11.23 , il geom. Comune ha proposto opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo, eccependo:
• l'infondatezza della richiesta di CIPAG per non aver esercitato con carattere di continuità l'attività professionale di geometra. Contesta, pertanto, l'iscrizione alla Cassa poiché subordinata all'esercizio della
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libera professione con carattere di continuità ed a cascata la legittimità dell'art. 5 dello Statuto CIPAG in quanto trattasi di norma in contrasto con l'art. 22 L. 773/1982;

• la prescrizione dei crediti contributivi;

• il mancato espletamento della procedura di mediazione obbligatoria.
Parte opponente ha concluso chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) accogliere
l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 566/23, recante R.G. n. 12816/23, emesso dal Tribunale di Napoli Nord
e notificato in data 14.11.2023 e, per l'effetto, b) previo accertamento e conseguente declaratoria di nullità
e/o invalidità e/o illegittimità dell'opposto decreto ingiuntivo o comunque di essere privo di efficacia e, di conseguenza, revocarlo;
c) comunque dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente, in favore di controparte, per le motivazioni e causali innanzi riferite e documentate di cui al presente atto, e pertanto revocare

l'opposto decreto ingiuntivo;
d) con vittoria di spese, compensi professionali e rimborso forfettario, oltre

CPA ed IVA, come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario”.
Si costituiva la Cipag che con varie argomentazioni chiedeva il rigetto della opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Lette le note di trattazione depositate da entrambe le parti il Gl Decideva la causa.
Va fatto un preliminare esame della normativa in materia di contributi per la categoria professionale dei geometri.
La riforma in vigore dal 1.1.2003 è stata disposta proprio per adeguarsi alla legge di riforma n. 335/95 nonché al decreto legislativo n. 103/96, i cui principi fondamentali vincolanti anche per le Casse privatizzate hanno confermato come la tutela previdenziale scaturisca direttamente dall'esercizio dell'attività professionale e spetti anche ai professionisti, ancorché svolgano contemporaneamente attività di lavoro dipendente, basandosi sulla fondamentale considerazione che per diverse attività esercitate debbano sussistere diverse e specifiche forme di tutela previdenziale (dunque, a nulla rileva il fatto che il geometra svolgeva contemporaneamente altra attività).
L'esercizio della professione si presume per tutti gli iscritti all'albo come il geometra ricorrente, sino a prova contraria che l'interessato deve fornire secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione della
Cassa Geometri con delibera n. 2/2003 adottata in data 23 gennaio 2003 dalla Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti.
Tale delibera è stata approvata con ministeriale 9 PP/80215/GEO-L-51 del 24 marzo 2003, di concerto con il
Ministero dell'Economia e delle Finanze e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 11 aprile 2003 Serie
Generale.
In particolare il geometra avrebbe dovuto dichiarare, in autocertificazione, nei termini perentori di cui appresso:
1) di non esercitare l'attività professionale, senza vincolo di subordinazione, in forma singola, societaria o associata, anche in via occasionale e/o sotto forma di consulenza, di perizia, e di attività coordinata e continuativa e di qualsiasi attività le cui prestazioni rientrino nelle competenze tecniche di geometra;

2) di non essere titolare di partita iva per l'esercizio della professione di geometra.
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Si legge nella delibera n. 2/2003 che per coloro, come il geometra PEZONE che al 31 dicembre 2002 risultavano essere iscritti di solidarietà, dovevano far pervenire entro il termine perentorio di 90 giorni dall'approvazione della delibera da parte dei ministeri vigilanti l'autocertificazione che attesta le condizioni
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