Trib. Brescia, sentenza 16/10/2024, n. 1106
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Testo completo
N. 1572 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa
I A, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia di primo grado promossa da
n persona del legale rappresentante pro temporeParte_1 con gli avv. RUGGIERO ANTONIO e MARIANI SILVIA
- RICORRENTE contro
CP_1 con l'avv. BONETTI BARBARA e l'abg. BASSAN PAOLO
- RESISTENTE
Oggetto: retribuzione
All'udienza odierna, i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1
345/2024 con il quale l'intestato Tribunale l'ha condannata al versamento di Euro 3.760,00 in favore di oltre oneri accessori e spese. CP_1
Ha premesso di aver sottoscritto con la controparte un contratto di agenzia, con riferimento al quale aveva esercitato il diritto di recesso in data 31.05.2023 per cessazione dell'attività aziendale.
Ha rappresentato che il credito azionato dall'opposto si fondava sul citato negozio ed era costituito, in particolare, dalle somme residue dovute a titolo di indennità suppletiva di clientela.
Ha contestato la debenza dell'importo richiesto, sostenendo che il ricevuto il recesso, CP_1 avesse instaurato un rapporto di lavoro con una società sua concorrente – la Dalpi S.r.l. – in violazione dell'art. 2598 n. 3) c.c. o comunque dell'art. 2043 c.c.
Nello specifico, ha dedotto che l'ex agente aveva utilizzato informazioni riservate acquisite in precedenza (lista dei clienti e condizioni economiche praticate), al fine di sviare la propria clientela.
Ha sottolineato come tale condotta - da ritenersi illegittima a prescindere dall'assenza di un patto di
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa
I A, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia di primo grado promossa da
n persona del legale rappresentante pro temporeParte_1 con gli avv. RUGGIERO ANTONIO e MARIANI SILVIA
- RICORRENTE contro
CP_1 con l'avv. BONETTI BARBARA e l'abg. BASSAN PAOLO
- RESISTENTE
Oggetto: retribuzione
All'udienza odierna, i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1
345/2024 con il quale l'intestato Tribunale l'ha condannata al versamento di Euro 3.760,00 in favore di oltre oneri accessori e spese. CP_1
Ha premesso di aver sottoscritto con la controparte un contratto di agenzia, con riferimento al quale aveva esercitato il diritto di recesso in data 31.05.2023 per cessazione dell'attività aziendale.
Ha rappresentato che il credito azionato dall'opposto si fondava sul citato negozio ed era costituito, in particolare, dalle somme residue dovute a titolo di indennità suppletiva di clientela.
Ha contestato la debenza dell'importo richiesto, sostenendo che il ricevuto il recesso, CP_1 avesse instaurato un rapporto di lavoro con una società sua concorrente – la Dalpi S.r.l. – in violazione dell'art. 2598 n. 3) c.c. o comunque dell'art. 2043 c.c.
Nello specifico, ha dedotto che l'ex agente aveva utilizzato informazioni riservate acquisite in precedenza (lista dei clienti e condizioni economiche praticate), al fine di sviare la propria clientela.
Ha sottolineato come tale condotta - da ritenersi illegittima a prescindere dall'assenza di un patto di
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