Trib. Salerno, sentenza 30/05/2024, n. 1182
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Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SENTENZA N. Anno 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Salerno, dr. I L, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente sentenza nella causa civile recante il N. 7220/2023 Cont. Lav. vertente:
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. G Parte_1
N, in virtù di mandato in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente della Giunta Controparte_1
Regionale legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Pasquale D'Onofrio, in virtù di mandato in atti.
RESISTENTE
CONCLUSIONI RASSEGNATE
Come da note telematiche.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso in riassunzione depositato in data 22/12/2023,
adiva il Giudice del lavoro del Tribunale di Parte_1
Salerno per sentire accogliere le seguenti conclusioni: Dichiarare
l'efficacia vincolante del giudicato esterno formatosi sulla
1
sentenza del Tribunale di Salerno n. 1719/2020, in relazione al rapporto di durata costituito dal contratto di lavoro del ricorrente ad alla obbligazione periodica costituita dal pagamento della retribuzione mensile;
per l'effetto condannare la CP_1
al pagamento in favore del ricorrente delle differenze di
[...]
Ria maturate per il periodo dal 01.01.2018 al 31.08.2020, pari alla complessiva somma di € 1.117,44 oltre interessi dalla maturazione di ciascun credito all'effettivo soddisfo. Condannare inoltre la convenuta a provvedere alla modifica della busta paga del sig. mediante inserimento della Ria spettante pari a Pt_1
complessivi €. 823,80 annui ovvero € 68,65 mensili. Condannare infine la al pagamento di spese diritti ed Controparte_1
onorari del presente giudizio, ivi compreso le somme versate a titolo di Contributo Unificato, con diretta attribuzione al procuratore che si dichiara anticipatario di tutte le spese.
Si costituiva la che concludeva: Controparte_1
preliminarmente dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice Amministrativo;
nel merito rigettare la domanda proposta dal ricorrente perché infondata in fatto e in diritto;
con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Ritenuta superflua ogni integrazione probatoria, sulle conclusioni rassegnate nelle note telematiche disposte in sostituzione dell'udienza del 28.05.2024, il Giudice decideva la causa come da sentenza telematicamente depositata.
Il ricorso deve esser accolto per i motivi che seguono.
Il sig. , nella qualità di dipendente della , Pt_1 Controparte_1
adiva il Tribunale di Salerno, sezione lavoro, eccependo di aver prestato attività lavorativa subordinata in favore del
Commissariato Straordinario di Organizzazione_1
2
venendo successivamente inserito, con decorrenza giuridica dal
18.04.1990, nel Ruolo Generale dei dipendenti della CP_1
attraverso il Decreto n. 12250 del
[...] Controparte_1
07.08.1990. In particolare, il ricorrente evidenziava che nonostante l'art. 12 della L. 730/1986 al comma 4° prevedesse che il trattamento economico del personale immesso nei ruoli della pubblica amministrazione dovesse essere: “rideterminato sulla base di un'anzianità pari al periodo di servizio prestato”, la con il decreto di assunzione gli aveva Controparte_1
riconosciuto un anzianità di servizio solo dalla data di assunzione del 18.04.1990, non riconoscendogli invece l'anzianità maturata per il periodo lavorato alle
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