Trib. Treviso, sentenza 02/12/2024, n. 2035
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO
PRIMA SEZIONE CIVILE
nr. 7638/2021 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice dott.ssa Cristina Bandiera Giudice rel. ed est.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 7638/2021 R.G., introdotta con ricorso depositato in data 07/12/2021 da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
Con l'avv. ZANIOL GIANMARCO
- ricorrente -
nei confronti di
(C.F. Controparte_1 C.F._2
Con l'avv. PERON MASSIMO
- resistente -
e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
Avente ad oggetto: Separazione giudiziale
Causa trattenuta in decisione con ordinanza del 15.7.2024, sulle seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente: in via istruttoria come in atti e nel merito,
“Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza:
1. Preso atto dell'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza che ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, addebitare la separazione, per tutti i motivi esposti in atti, al marito sig. .” Controparte_1
Per parte resistente: in via istruttoria come in atti e nel merito,
“In via preliminare:
1 1) per quanto occorrer possa, essendo sopravvenuta sentenza definitiva di questo Tribunale sullo “status”, confermare la separazione personale dei coniugi e l'Ordinanza Presidenziale 25.5.2022.
In via principale:
2) rigettare la domanda volta alla corresponsione da parte del resistente ed a favore della ricorrente, della somma mensile pari ad € 500,00 a titolo di contribuzione per il mantenimento ordinario della figlia : Per_1
2.1) perché è economicamente autonoma ed indipendente;
2.2) per rinuncia alla stessa da parte della sig.ra esposta in corso di causa all'udienza Presidenziale Parte_1
13.5.22;
3) rigettare la domanda di porre a carico a carico del Sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra Controparte_1 Parte_1 la somma di € 2.000,00 a titolo di mantenimento della moglie, infondata in fatto ed in diritto per le ragioni
[...] esposte dal resistente, non ricorrendone i presupposti di legge;
4) rigettare la richiesta avversaria di addebito della separazione al marito sig. perché infondata in Controparte_1 fatto ed in diritto;
5) addebitare, per i motivi esposti dal resistente, la separazione alla sig.ra avendo relazione Parte_1 extraconiugale prima del deposito del ricorso introduttivo, fatto confessato avanti il Presidente;
6) con vittoria di spese e competenze di lite, anche della fase Presidenziale, oltre all'IVA e al CPA come per legge;”
Per il Pubblico Ministero: “visto”
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
− Con il ricorso riportato in epigrafe, agiva nei confronti di , Parte_1 Controparte_1 con cui allegava di aver contratto matrimonio a Montebelluna (TV) il 29.9.1990 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Montebelluna, atto n. 99, Parte II, serie A, ufficio 1, anno
1990). Unione da cui nascevano (il 2.9.1992) e (il 28.6.1998), entrambe Per_2 Per_1 maggiorenni, la seconda non economicamente indipendente al momento della proposizione del ricorso. Allegava:
i. di aver donato al marito nel 1988 nove milioni di lire per permettergli di acquisire una quota della
Sintesi S.r.l., operante nel settore dell'idraulica;
ii. di aver i coniugi vissuto nella casa di proprietà esclusiva della ricorrente a far data dal matrimonio;
iii. essere fallita la società del resistente nel 1994 e di aver quindi provveduto con il proprio stipendio di impiegata a mantenere il marito e la figlia primogenita fino al 1995 quando il resistente costituiva la chiusa nel 1999 con costituzione, insieme alla moglie, Parte_2 della Pozzobon Impianti S.r.l., con sede legale presso un capannone di proprietà del padre della ricorrente e dal 2007 della ricorrente stessa;
iv. di aver nel frattempo lavorato per altre imprese come impiegata/ragioniera e aiutato il marito con la gestione di amministrazione e contabilità delle imprese di questi;
2
v. di aver cessato l'attività lavorativa subordinata a partire dal 2000, in accordo con il marito per occuparsi delle figlie e dell'attività di quest'ultimo, peraltro assunta anche formalmente dal 2001 al
2016;
vi. di essersi dimessa formalmente nel 2016 ma di aver continuato a prestare attività lavorativa fino al
2019;
vii. essere confluite le retribuzioni della ricorrente, i canoni da questa percepiti grazie a immobili di proprietà (doc. 7 ricorrente) e gli utili delle imprese del marito in conto corrente cointestato ed essere state tali somme utilizzate dal marito per l'acquisto di immobili o investimenti a lui intestati in via esclusiva (docc.
8-10 ricorrente) oltre che di una barca e di una autovettura marca Porsche;
viii. avere il marito problemi di alcolismo con conseguenti reazioni violente nei confronti della coniuge negli ultimi anni (doc. 12);
ix. che il 13.2.2021 il marito abbandonava improvvisamente il tetto coniugale riferendo di non provare più niente per la coniuge da molto tempo;
x. di essere venuta a conoscenza solo dopo la separazione del fatto che il marito intratteneva relazioni extra coniugali durante il matrimonio, quantomeno a far data dal 2020;
xi. che dopo l'abbandono del tetto coniugale nel febbraio del 2021 il resistente nulla più versava a titolo di contributo al mantenimento, nemmeno della figlia Per_1
Chiedeva pronunciarsi la separazione con addebito al marito e riconoscimento di un assegno di mantenimento di € 2.000,00 mensili, chiedeva assegnazione a sé della casa familiare per abitarvi con la figlia maggiorenne ma non
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi