Trib. Benevento, sentenza 28/01/2025, n. 113
TRIB Benevento
Sentenza
28 gennaio 2025
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28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
I sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati: dr. Ennio RICCI Presidente dr.ssa Floriana CONSOLANTE Giudice relatore dr.ssa Serena BERRUTI Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 3646 R.G. dell'anno 2021 vertente
TRA
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Emanuela Parte_1 C.F._1
Romaniello, giusta procura in atti;
ricorrente
E
(C.F. ) rappresentato e difeso, giusta procura in atti Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. David Napolitano;
resistente
Con l'intervento del P.M.
OGGETTO: avente ad oggetto: «Separazione giudiziale».
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 8 aprile 2024, da intendersi qui integralmente trascritte. Il
P.M. ha concluso come da atto del 29.11.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
, con ricorso depositato in data 9 agosto 2021, adiva questo Tribunale affinché fosse Parte_1
dichiarata la separazione personale dal marito con il quale si era unita in Controparte_1
matrimonio celebrato in Sant'Agata dei Goti in data 12 luglio 2008 ( atto trascritto nel registro degli
1
atti di matrimonio del predetto Comune al n. 23 parte II serie A anno 2008), da cui erano nati i due figli ( nato in data [...]) e ( nata il [...]). _1 Per_2
La ricorrente deduceva che, negli ultimi anni, il matrimonio era entrato in crisi, stante il manifestarsi di una profonda incompatibilità di carattere che aveva reso impossibile e dannosa la prosecuzione della convivenza coniugale, ragion per cui è venuta a mancare l'affectio coniugalis;
che i coniugi già nell'anno 2020 avevano deciso di avvenire ad una separazione consensuale;
che il giudizio di separazione consensuale, proposto dinanzi a questo Tribunale ed iscritto al n. Rg.
5489/20, era stato definito con provvedimento del 31.3.2021 con cui il Presidente, preso atto della revoca del consenso della , aveva dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso congiunto. Pt_1
Tanto premesso, la ricorrente con il presente ricorso adiva il Tribunale con il quale:
-chiedeva di autorizzare i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo di mutuo rispetto;
-deduceva di rinunciare all'assegnazione della casa coniugale di esclusiva proprietà del marito sita in Sant'Agate dei Goti che, pertanto, sarebbe restata nella sua libera disponibilità, in quanto ella si sarebbe trasferita in Casoria;
-chiedeva di affidare i figli, e , entrambi minorenni, congiuntamente ad _1 Persona_3
entrambi i genitori, con domicilio prevalente e privilegiato presso la madre;
-chiedeva di disciplinare la frequentazione tra il padre e i figli minori secondo il seguente calendario: due pomeriggi a settimana, purché libero da impegni lavorativi, da concordarsi entro le
24 ore precedenti, tenuto conto degli impegni e dei turni lavorativi del padre, il tutto compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori. A weekend alternati, con pernottamento dal sabato dopo scuola e sino alla domenica alle ore 20,00, con prelievo e riaccompagno presso la madre a carico del padre. Il tutto purché venga rispettata la proporzione delle visite in ambito mensile;
nei giorni di visita del padre, i bambini saranno prelevati presso l'abitazione materna o, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni di entrambi i genitori, nel luogo ove i minori si trovino con la madre stessa;
-chiedeva di disciplinare la frequentazione del padre con i figli minori durante le festività, le ricorrenze e il periodo estivo,
-chiedeva di porre a carico di un assegno per il mantenimento dei figli minori per Controparte_1 un importo complessivo mensile di € 700,00 (€ 350,00 per ciascun minore), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie.
In data 23.9.2021, proponeva nel presente giudizio ricorso ex art. 709 ter c.p.c. con Parte_1 il quale evidenziava che la separazione di fatto tra i coniugi risaliva ormai all'agosto 2020 e che, subito dopo la proposizione del ricorso introduttivo del presente giudizio, i primissimi giorni del
2
mese di settembre 2021, ella si era trasferita, come preannunciato al marito, presso la casa dei suoi genitori in Casoria (Na), portando con sé i due figlioli, e quindi iscrivendo per l'anno _1
scolastico 2021/2022 al primo anno della scuola secondaria di primo grado “Nino Cortese” sita in
Casoria e la piccola ad un istituto privato per l'asilo. Per_2
La ricorrente deduceva che, a pochi giorni dall'inizio dell'attività scolastica, l'istituto “A.Oriani” di
Sant'Agata de' Goti aveva revocato il nulla osta concesso per l'iscrizione del figlio minore alla scuola di Casoria, in quanto il padre aveva manifestato il suo dissenso al _1
trasferimento, non permettendo così a di iniziare il nuovo anno scolastico in Casoria _1
(Na), luogo in cui si erano trasferite la mamma e la sorella , ed obbligandoli così a vivere Per_2
separatamente.
La deduceva che il resistente non aveva accettato la decisione della moglie di trasferirsi in Pt_1
Casoria, per cui il giorno 06.09.2021 si era recato in Casoria presso l'abitazione dei nonni materni per prelevare i figli, affinchè questi potessero trascorrere qualche giorno anche con i nonni paterni;
che mentre il figlio aveva deciso di seguire il padre, invece la figlia si era _1 Per_2
rifiutata ed era restata con la mamma;
che da quel momento il piccolo non aveva fatto _1
più ritorno dalla madre;
che per tali fatti ella aveva sporto denuncia nei confronti del coniuge.
La nel ricorso ex art. 709 ter c.p.c. esponeva che il marito si era reso responsabile di un Pt_1
gravissimo episodio poiché il giorno 10.9.2021, mentre lei era alla guida della sua autovettura con a bordo il figlio per fare ritorno a Casoria, l'aveva inseguita alla guida _1 Controparte_1
della propria auto, speronandola, tanto da costringerla a fermarsi sul ciglio della strada;
che dopo l'intervento dei Carabinieri, ella aveva fatto ritorno a Casoria insieme al piccolo che il _1
giorno 11.9.2021, per evitare ulteriori conflitti, non si era opposta a che il marito portasse con sé i figli a Sant'Agata dei Goti ma, successivamente, la sera di domenica 12.9.2021 il marito riaccompagnò a Casoria solo la piccola , trattenendo con sé il figlio Per_2 _1
La ricorrente sosteneva che il comportamento posto in essere dal resistente era stato molto grave e lesivo dei diritti dei figli minori e della madre, sia sotto il profilo del mantenimento dell'unità familiare, sia sotto il profilo della bigenitorialità poiché i fratelli erano tenuti separati.
La lamentava che le era stato impedito di tenere con sé il piccolo il quale, con Pt_1 _1
una serie di artifizi, era stato ricondotto a Sant'Agata e, di fatto, a causa degli impegni di lavoro del padre, era lasciato quotidianamente da solo in casa, anche di notte.
Tanto premesso la ricorrente chiedeva al Tribunale di affidarle in via esclusiva i due figli minori o in subordine disporre l'affido condiviso, con collocazione di entrambi i figli minori presso di sé in
3
Casoria e autorizzare la frequentazione scolastica del figlio presso l'istituto “Cortese” in _1
Casoria.
Era iscritto il sub-procedimento nel quale si costituiva il quale contestava le Controparte_1
domande della ricorrente e deduceva che la si era trasferita in Casoria, unitamente ai figli Pt_1
minori senza preavviso e, senza il suo consenso, aveva iscritto il figlio in un istituto _1
scolastico di Casoria. Evidenziava, altresì che la volontà di era di rimanere a vivere a _1
Sant'Agata dei Gori e, pertanto, insisteva per l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con collocazione degli stessi presso di sé in Sant'Agata dei Goti.
All'udienza presidenziale, ascoltati i coniugi, il Presidente disponeva acquisirsi informazioni dai
Servizi Sociali del Comune di Sant'Agata dei Goti e del Comune di Casoria e in prosieguo procedeva all'ascolto del minore _1
All'esito, con ordinanza del 30.3.2022, erano emessi i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti:
:<
1. autorizza i coniugi a vivere separati, con obbligo di mutuo rispetto e facoltà di stabilire la propria dimora dove meglio credano;
2. affida i figli minori ad entrambi i genitori, per cui la potestà genitoriale dovrà essere esercitata da entrambi i genitori, e le decisioni di maggior interesse, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli, salve le decisioni di ordinaria amministrazione, circa le quali la potestà potrà essere esercitata separatamente dai genitori;
3. stabilisce che, in via ordinaria, il figlio coabiti con il padre e la figlia coabiti _1 Per_2
con la madre;
4. ciascun genitore non collocatario ed i nonni potranno vedere e tenere con sé i minori tutte le volte che questi ne facciano richiesta, compatibilmente con i loro obblighi educativi, previa disponibilità del genitore non convivente o dei nonni, che dovranno farsi carico di prelevarli dalla loro abitazione e di riaccompagnarli al termine della visita;
in ogni caso, potranno vedere e tenere con sé entrambi i predetti figli: a) due giorni infrasettimanali - il martedì ed il giovedì, salvo diverso accordo tra i coniugi - dalle ore 16,00 sino alle ore 21,00;
b) a settimane alterne, dalle ore
16,00 del sabato alle ore 20,00 della domenica, avendo cura di prelevarli e riaccompagnarli all'abitazione dell'altro genitore c) ad anni alterni i giorni 24, 25 e 26 dicembre e 31 dicembre, 1 e
2 gennaio di ciascun anno, nonché, sempre ad anni alterni, i giorni di Sabato Santo, Pasqua e
Lunedì in Albis;
d) nel periodo estivo per 15 giorni anche non continuativi, concordando tale periodo con il coniuge collocatario entro il 30 giugno di ogni anno;
4
5. assegna il godimento della casa familiare sita in Sant'Agata dei Goti alla Via Bocca e Riello n.
49 allo ;
CP_1
6.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
I sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati: dr. Ennio RICCI Presidente dr.ssa Floriana CONSOLANTE Giudice relatore dr.ssa Serena BERRUTI Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 3646 R.G. dell'anno 2021 vertente
TRA
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Emanuela Parte_1 C.F._1
Romaniello, giusta procura in atti;
ricorrente
E
(C.F. ) rappresentato e difeso, giusta procura in atti Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. David Napolitano;
resistente
Con l'intervento del P.M.
OGGETTO: avente ad oggetto: «Separazione giudiziale».
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 8 aprile 2024, da intendersi qui integralmente trascritte. Il
P.M. ha concluso come da atto del 29.11.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
, con ricorso depositato in data 9 agosto 2021, adiva questo Tribunale affinché fosse Parte_1
dichiarata la separazione personale dal marito con il quale si era unita in Controparte_1
matrimonio celebrato in Sant'Agata dei Goti in data 12 luglio 2008 ( atto trascritto nel registro degli
1
atti di matrimonio del predetto Comune al n. 23 parte II serie A anno 2008), da cui erano nati i due figli ( nato in data [...]) e ( nata il [...]). _1 Per_2
La ricorrente deduceva che, negli ultimi anni, il matrimonio era entrato in crisi, stante il manifestarsi di una profonda incompatibilità di carattere che aveva reso impossibile e dannosa la prosecuzione della convivenza coniugale, ragion per cui è venuta a mancare l'affectio coniugalis;
che i coniugi già nell'anno 2020 avevano deciso di avvenire ad una separazione consensuale;
che il giudizio di separazione consensuale, proposto dinanzi a questo Tribunale ed iscritto al n. Rg.
5489/20, era stato definito con provvedimento del 31.3.2021 con cui il Presidente, preso atto della revoca del consenso della , aveva dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso congiunto. Pt_1
Tanto premesso, la ricorrente con il presente ricorso adiva il Tribunale con il quale:
-chiedeva di autorizzare i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo di mutuo rispetto;
-deduceva di rinunciare all'assegnazione della casa coniugale di esclusiva proprietà del marito sita in Sant'Agate dei Goti che, pertanto, sarebbe restata nella sua libera disponibilità, in quanto ella si sarebbe trasferita in Casoria;
-chiedeva di affidare i figli, e , entrambi minorenni, congiuntamente ad _1 Persona_3
entrambi i genitori, con domicilio prevalente e privilegiato presso la madre;
-chiedeva di disciplinare la frequentazione tra il padre e i figli minori secondo il seguente calendario: due pomeriggi a settimana, purché libero da impegni lavorativi, da concordarsi entro le
24 ore precedenti, tenuto conto degli impegni e dei turni lavorativi del padre, il tutto compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori. A weekend alternati, con pernottamento dal sabato dopo scuola e sino alla domenica alle ore 20,00, con prelievo e riaccompagno presso la madre a carico del padre. Il tutto purché venga rispettata la proporzione delle visite in ambito mensile;
nei giorni di visita del padre, i bambini saranno prelevati presso l'abitazione materna o, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni di entrambi i genitori, nel luogo ove i minori si trovino con la madre stessa;
-chiedeva di disciplinare la frequentazione del padre con i figli minori durante le festività, le ricorrenze e il periodo estivo,
-chiedeva di porre a carico di un assegno per il mantenimento dei figli minori per Controparte_1 un importo complessivo mensile di € 700,00 (€ 350,00 per ciascun minore), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie.
In data 23.9.2021, proponeva nel presente giudizio ricorso ex art. 709 ter c.p.c. con Parte_1 il quale evidenziava che la separazione di fatto tra i coniugi risaliva ormai all'agosto 2020 e che, subito dopo la proposizione del ricorso introduttivo del presente giudizio, i primissimi giorni del
2
mese di settembre 2021, ella si era trasferita, come preannunciato al marito, presso la casa dei suoi genitori in Casoria (Na), portando con sé i due figlioli, e quindi iscrivendo per l'anno _1
scolastico 2021/2022 al primo anno della scuola secondaria di primo grado “Nino Cortese” sita in
Casoria e la piccola ad un istituto privato per l'asilo. Per_2
La ricorrente deduceva che, a pochi giorni dall'inizio dell'attività scolastica, l'istituto “A.Oriani” di
Sant'Agata de' Goti aveva revocato il nulla osta concesso per l'iscrizione del figlio minore alla scuola di Casoria, in quanto il padre aveva manifestato il suo dissenso al _1
trasferimento, non permettendo così a di iniziare il nuovo anno scolastico in Casoria _1
(Na), luogo in cui si erano trasferite la mamma e la sorella , ed obbligandoli così a vivere Per_2
separatamente.
La deduceva che il resistente non aveva accettato la decisione della moglie di trasferirsi in Pt_1
Casoria, per cui il giorno 06.09.2021 si era recato in Casoria presso l'abitazione dei nonni materni per prelevare i figli, affinchè questi potessero trascorrere qualche giorno anche con i nonni paterni;
che mentre il figlio aveva deciso di seguire il padre, invece la figlia si era _1 Per_2
rifiutata ed era restata con la mamma;
che da quel momento il piccolo non aveva fatto _1
più ritorno dalla madre;
che per tali fatti ella aveva sporto denuncia nei confronti del coniuge.
La nel ricorso ex art. 709 ter c.p.c. esponeva che il marito si era reso responsabile di un Pt_1
gravissimo episodio poiché il giorno 10.9.2021, mentre lei era alla guida della sua autovettura con a bordo il figlio per fare ritorno a Casoria, l'aveva inseguita alla guida _1 Controparte_1
della propria auto, speronandola, tanto da costringerla a fermarsi sul ciglio della strada;
che dopo l'intervento dei Carabinieri, ella aveva fatto ritorno a Casoria insieme al piccolo che il _1
giorno 11.9.2021, per evitare ulteriori conflitti, non si era opposta a che il marito portasse con sé i figli a Sant'Agata dei Goti ma, successivamente, la sera di domenica 12.9.2021 il marito riaccompagnò a Casoria solo la piccola , trattenendo con sé il figlio Per_2 _1
La ricorrente sosteneva che il comportamento posto in essere dal resistente era stato molto grave e lesivo dei diritti dei figli minori e della madre, sia sotto il profilo del mantenimento dell'unità familiare, sia sotto il profilo della bigenitorialità poiché i fratelli erano tenuti separati.
La lamentava che le era stato impedito di tenere con sé il piccolo il quale, con Pt_1 _1
una serie di artifizi, era stato ricondotto a Sant'Agata e, di fatto, a causa degli impegni di lavoro del padre, era lasciato quotidianamente da solo in casa, anche di notte.
Tanto premesso la ricorrente chiedeva al Tribunale di affidarle in via esclusiva i due figli minori o in subordine disporre l'affido condiviso, con collocazione di entrambi i figli minori presso di sé in
3
Casoria e autorizzare la frequentazione scolastica del figlio presso l'istituto “Cortese” in _1
Casoria.
Era iscritto il sub-procedimento nel quale si costituiva il quale contestava le Controparte_1
domande della ricorrente e deduceva che la si era trasferita in Casoria, unitamente ai figli Pt_1
minori senza preavviso e, senza il suo consenso, aveva iscritto il figlio in un istituto _1
scolastico di Casoria. Evidenziava, altresì che la volontà di era di rimanere a vivere a _1
Sant'Agata dei Gori e, pertanto, insisteva per l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con collocazione degli stessi presso di sé in Sant'Agata dei Goti.
All'udienza presidenziale, ascoltati i coniugi, il Presidente disponeva acquisirsi informazioni dai
Servizi Sociali del Comune di Sant'Agata dei Goti e del Comune di Casoria e in prosieguo procedeva all'ascolto del minore _1
All'esito, con ordinanza del 30.3.2022, erano emessi i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti:
:<
1. autorizza i coniugi a vivere separati, con obbligo di mutuo rispetto e facoltà di stabilire la propria dimora dove meglio credano;
2. affida i figli minori ad entrambi i genitori, per cui la potestà genitoriale dovrà essere esercitata da entrambi i genitori, e le decisioni di maggior interesse, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli, salve le decisioni di ordinaria amministrazione, circa le quali la potestà potrà essere esercitata separatamente dai genitori;
3. stabilisce che, in via ordinaria, il figlio coabiti con il padre e la figlia coabiti _1 Per_2
con la madre;
4. ciascun genitore non collocatario ed i nonni potranno vedere e tenere con sé i minori tutte le volte che questi ne facciano richiesta, compatibilmente con i loro obblighi educativi, previa disponibilità del genitore non convivente o dei nonni, che dovranno farsi carico di prelevarli dalla loro abitazione e di riaccompagnarli al termine della visita;
in ogni caso, potranno vedere e tenere con sé entrambi i predetti figli: a) due giorni infrasettimanali - il martedì ed il giovedì, salvo diverso accordo tra i coniugi - dalle ore 16,00 sino alle ore 21,00;
b) a settimane alterne, dalle ore
16,00 del sabato alle ore 20,00 della domenica, avendo cura di prelevarli e riaccompagnarli all'abitazione dell'altro genitore c) ad anni alterni i giorni 24, 25 e 26 dicembre e 31 dicembre, 1 e
2 gennaio di ciascun anno, nonché, sempre ad anni alterni, i giorni di Sabato Santo, Pasqua e
Lunedì in Albis;
d) nel periodo estivo per 15 giorni anche non continuativi, concordando tale periodo con il coniuge collocatario entro il 30 giugno di ogni anno;
4
5. assegna il godimento della casa familiare sita in Sant'Agata dei Goti alla Via Bocca e Riello n.
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