Trib. La Spezia, sentenza 10/07/2024, n. 218
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
Il Giudice monocratico in funzione di Giudice del lavoro dottor Giampiero PANICO
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1025 del 2022 R.G.L., su ricorso depositato il 24 ottobre 2022,
avente ad oggetto:
RISARCIMENTO DANNI: ALTRE IPOTESI,
promossa da:
AR BISO, c.f. [...], res.te in Sarzana (SP), rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Roberto VALETTINI ed Emanuele BUTTINI
(indirizzi p.e.c. avvrobertovalettini@cnfpec.it, avvemanuelebuttini@cnfpec.it) ed elettivamente domiciliata come in atti,
RICORRENTE
contro
: AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5 “SPEZZINO”, c.f. e p. I.V.A. 00962520110=, sedente alla Spezia (SP), in persona del Direttore generale pro tempore in carica, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Saverio LOSITO (indirizzo p.e.c. francescosaverio.losito@milano.pecavvocati.it) ed elettivamente domiciliata come in atti,
CONVENUTO
sulle seguenti conclusioni delle parti:
per ciascuna parte:
- come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. La ricorrente di cui in epigrafe, dipendente dell'Azienda sanitaria convenuta, agiva in giudizio, avanti questo Tribunale-giudice del lavoro, nei confronti di quest'ultima, formulando le seguenti conclusioni:
« Piaccia al Tribunale … dichiarar tenuta e per gli effetti condannare Azienda Unità Sanitaria Locale n°5 Spezzino … , a risarcire la ricorrente di tutti i danni alla stessa cagionati così come illustrati nelle premesse del presente atto, nella misura di euro 84.376,55 o comunque in quello che riterrà provata in esito alla espletanda istruttoria. Oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.
Con vittoria di competenze professionali da distrarre a favore dei procuratori antistatari» (ric., p. 24).
La convenuta ut supra (deinde, anche solo A.S.L. od Azienda) si costituiva, resisteva al ricorso, contestava l'esistenza della colpa in capo a sé per i fatti di causa e chiedeva la reiezione delle attrici domande, col favore delle spese.
Radicatosi il contraddittorio, non riuscita la conciliazione della lite, dopo l'istruttoria seguivano la discussione dei patroni e la decisione del giudice, come da separato dispositivo, letto e poi emesso per via telematica.
2. La domanda oggetto di cognizione in questa sede è stata presentata dalla lavoratrice, dipendente pubblica privatizzata di parte convenuta (ex d.lgs. n. 165 del 2001,
t.u. sul pubblico impiego), in servizio nel Circondario di questo Tribunale, dal 1992 in avanti, come infermiera professionale.
Resiste la convenuta.
3. Sebbene parte convenuta nulla eccepisca in merito, occorre chiarire che sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, quale giudice del lavoro.
Si deve infatti richiamare l'insegnamento della suprema Corte, secondo il quale «…
materia di pubblico impiego, la domanda di risarcimento danni, proposta nei confronti della P.A. datrice di lavoro, per lesione dell'integrità psicofisica da esposizione ad amianto, appartiene, qualora la patologia sia stata diagnosticata in data successiva al 30 giugno
1998, alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto il fatto costitutivo del diritto, in base al quale deve essere determinata la giurisdizione "quoad tempus" ex art. 69, comma 7, del
d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, va individuato nell'insorgenza della patologia» (Cass., ord.,
17 ott. 2014, n. 22034).
Inoltre, va puntualizzato che colui che intende azionare utilmente il proprio diritto deve essere cosciente della manifestazione della malattia, laddove per manifestazione deve intendersi ogni emersione della patologia, per segni o per sintomi, idonea a rendere edotto il soggetto stesso della sua esistenza secondo criteri oggettivi e non direttamente dipendenti dalle conoscenze soggettive del singolo.
Nel caso di specie, la prima documentazione medica refertante la patologia poi inquadrata come leucemia mieloide acuta secondaria et cetera [v. doc. n. 19), ric.], è un referto dell'Ospedale di Livorno del 6 luglio 2011 [doc. n. 1), ric.].
Sussiste quindi la competenza funzionale e per territorio del Tribunale adito, quale giudice del lavoro (artt. 63, d.lgs. n. 165 del 2001, t.u. sul pubblico impiego;
409 ss., c.p.c.).
4. Va poi precisato che la ricorrente aziona la responsabilità contrattuale dell'Azienda sanitaria, poiché lamenta la violazione, durante il rapporto di lavoro de quo, dell'obbligo di sicurezza gravante ex lege (art. 2087, c.c.) sul datore di lavoro in virtú dell'instaurazione del ridetto rapporto;
pertanto, ciò fonda la competenza del giudice del lavoro (così, a contrario, già Cass. 7 apr. 1992, n. 4248 e poi moltissime altre).
In merito alla responsabilità contrattuale, ex art. 2087, c.c., la prova liberatoria incombe sul datore di lavoro-debitore, il quale, ai sensi dell'art. 1218, c.c., dovrà provare che
l'inadempimento non è a lui imputabile, mentre il lavoratore-creditore dovrà provare il titolo del suo diritto (e la durata, se vi è un termine), limitarsi ad allegare l'inadempimento (Cass.,
s.u., 30 ottobre 2001, n. 13533;
Cass. 17 maggio 2006, n. 11523) e provare il nesso di causa (Cass. 25 maggio 2006, n. 12445, Id. 14 aprile 2008, n. 9817 ed altre).
Come vedremo, proprio quest'ultimo elemento non risulta dimostrato nel giudizio.
5. Per quel che concerne il regime prescrizionale, l'azione ex art. 2087, c.c., si prescrive nel termine di anni dieci (art. 2946, c.c.), che non si
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