Trib. Teramo, sentenza 11/12/2024, n. 739
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Testo completo
TRIBUNALE DI TERAMO
Magistratura del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, Dr. Giuseppe Marcheggiani, nella causa iscritta al n°
1467/2020 R.G.
TRA
(C.F.: , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv.
Carlo Scarpantoni (Cod. Fisc. pec: CodiceFiscale_2 Email_1 congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Luca Scarpantoni (Cod. Fisc.
e all'Avv. Claudia Scarpantoni CodiceFiscale_3 Email_2
(Cod. Fisc. ed elettivamente CodiceFiscale_4 Email_3
domiciliato in Teramo, Via Torre Bruciata nn. 17/21 presso e nello studio dei suoi procuratori, giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
(P.I. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Direttore Generale dott. con sede legale in Teramo in via Controparte_2
Circonvallazione Ragusa n. 1, elettivamente domiciliata in Teramo, in Corso Porta
Romana n. 31/d, presso e nello studio del suo procuratore avv. Gaetano Luca Ronchi
(c.f. pec: che la CodiceFiscale_5 Email_4
rappresenta e difende in virtù di procura in atti, giusta delibera n. 0174 del 2 febbraio
2021
RESISTENTE
All'udienza del giorno 11 dicembre 2024 ha pronunciato sentenza con il seguente
DISPOSITIVO
(art.127 ter c.p.c.)
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Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del
Lavoro, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
• rigetta il ricorso;
• compensa le spese processuali tra le parti;
• pone a carico delle parti in via solidale tra loro nei riguardi del CTU ed in ragione della metà ciascuna nei rapporti interni le spese di CTU, che liquida con separato decreto.
Così deciso in Teramo in data 11 dicembre 2024
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Giuseppe Marcheggiani
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte parte ricorrente:
“1. Accertare il diritto del sig. al collocamento in fascia A fino alla data del Pt_1
06.10.2019.
2. Per l'effetto, condannare parte resistente alla devoluzione della somma di € 1.549,35 quale indennità di rischio radiologico.
3. Riconoscere il diritto del ricorrente alla corresponsione della somma di € 1.260,82 attesa la mancata fruizione delle ferie aggiuntive dovute ai lavoratori sottoposti al rischio radiologico.
4. Con vittoria di onorari e con il rimborso delle spese forfettarie da liquidarsi in favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari”.
Per parte resistente:
“- in via principale e nel merito rigettare il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto.
-in via gradata: ridurre la pretesa creditoria.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
Con ricorso ex art. 414 Cod.Proc.Civ. depositato in data 04.09.2020, regolarmente notificato, , in epigrafe generalizzato/a, si rivolgeva al Tribunale Parte_1
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di Teramo, in funzione di giudice del lavoro, esponendo: • di essere dipendente della
ASL con qualifica di CPS infermiere, assegnato in sala operatoria con turni CP_1
dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 14.00 o dalle 13.50 alle 20.00, festivi e notturni in pronta disponibilità;
• di aver percepito a far data dal 20.06.2016 l'indennità di rischio radiologico in quanto riconosciuto dalla Commissione per il relativo rischio appartenente alla Cat. A;
• che prima dello scadere del termine biennale, la ASL comunicava il suo passaggio alla categoria di rischio B a far data dal 01.04.2018, pur continuando a svolgere le medesime mansioni che aveva espletato in passato • di essere stato assegnato solo in data 10.06.2019 alla centrale di sterilizzazione.
Alla luce di tali premesse rivendicava il diritto alla corresponsione dell'indennità di rischio per il periodo dal 1 aprile 2018 al 9 giugno 2019 (data cessazione attività presso il blocco operatorio) per l'importo complessivo di € 1.549,35 oltre alla somma di €
1.260,82 per la mancata fruizione del periodo aggiuntivo di ferie ai sensi dell'art. 5
CCNL Comparto Sanità.
In data 26.02.2021 si costituiva in giudizio la Controparte_3
resistendo alla domanda, della quale ha chiesto il rigetto, assumendone
[...]
l'infondatezza.
In particolare, la resistente ha sottolineato che, a differenza del personale medico e tecnico di radiologia per cui opera una presunzione assoluta del rischio, per il personale sanitario che sia esposto al rischio in modo discontinuo, temporaneo o a rotazione,
l'accertamento della sussistenza del rischio effettivo, e della conseguente spettanza dell'indennità, è devoluta ad un'apposita commissione tecnica, ai sensi dell'art. 58, comma 4, DPR 270/1987, che deve necessariamente verificare le singole situazioni concrete, ovverosia: svolgimento di attività in zona controllata, modalità della prestazione, intensità e durata dell'esposizione al rischio radiologico e livello del rischio, tenuto conto dei dispositivi di radioprotezione.
Ha rappresentato che nel caso di specie, l'apposita Commissione Rischio
Radiologico, sulla base dei rilievi acquisiti ed ai sensi dell'art. 80 D.Lgs 230/1995 e dell'allegato III del D.Lgs 241/2000, aveva classificato il ricorrente dal 1° aprile 2018 in categoria B, in quanto ritenuto suscettibile di un'esposizione non superiore, in un anno solare, ad uno dei seguenti valori: 1 mSv di dose efficace;
15 mSv di dose equivalente per il cristallino, 50 mSv di dose equivalente per la pelle, calcolato in media su 1 cm
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quadrato qualsiasi di pelle, indipendentemente dalla superficie esposta;
50 mSv di dose equivalente per mani, avambracci, piedi e caviglie.
Ha aggiunto, infine, che l'attività espletata dal ovvero la predisposizione della Pt_1
camera operatoria e la conduzione del paziente per l'intervento, e la posizione di distanza dal tavolo operatorio non rendevano plausibile il superamento dei predetti valori, come del resto accertato dal dosimetro in uso al ricorrente.
La causa veniva istruita a mezzo di produzione documentale, escussione testimoniale
e CTU a mezzo di uno specialista iscritto nell'elenco degli esperti qualificati in materia di fisica sanitaria e rinviata alla data odierna per la discussione con termine per note ex art. 127 ter cpc alle parti fino a cinque giorni prima.
Con note del 04.12.2024 la ASL insisteva per il rigetto del ricorso mentre, parte ricorrente con note depositate in data 06.12.2024 ha eccepito la nullità della perizia per aver il consulente acquisito dati (LB) non presenti in atti ed in subordine la sua riconvocazione al fine di valutare la compatibilità dei tempi di esposizione e dei parametri di irradiazione con i valori del dosimetro come riportati dal laboratorio LB.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La domanda proposta dal ricorrente concerne l'accertamento della sussistenza delle condizioni per il riconoscimento del diritto alla corresponsione dell'indennità per il rischio radiologico e dell'indennità per la mancata fruizione delle ferie aggiuntive ex art
5 CCNL comparto sanità, in ragione della propria esposizione al rischio da radiazioni ionizzanti per il periodo tra il 01.04.2018 al 10.06.2019 nel corso del quale, pur continuando a svolgere presso il blocco operatorio dell'ospedale di Giulianova (TE) la medesima attività lavorativa svolta dal 2016 e per la quale gli era stata corrisposta la citata indennità, era stato collocato in Fascia B di rischio, in base al presupposto per cui la sua posizione lavorativa era stata formalmente modificata a partire dal 1° aprile 2018.
Prima di portare l'esame sui dati istruttori, che andranno necessariamente valutati alla stregua delle norme che disciplinano l'accertamento del livello di esposizione a sorgenti radiogene negli ambienti di lavoro, è opportuna una breve ricognizione del quadro normativo di fonte legislativa e contrattuale in materia, da integrarsi poi con riferimenti alle disposizioni più propriamente tecniche, specificate nella relazione dal C.T.U.
L'indennità di rischio radiologico è stata istituita, con la legge n. 416 del 1968, intitolata alla “Indennità di rischio da radiazione per i tecnici di radiologia medica”.
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L'art.1 di tale legge disponeva, nel testo originario, che:
“1. A favore dei tecnici di radiologia medica che alle dipendenze o per conto di qualsiasi amministrazione pubblica o privata esplichino detta mansione, è istituita una indennità di <> nella misura unica mensile di lire 30.000 […]”.
Con l'art.58 d.P.R. n.270 del 1987, recante disposizioni risultanti dalla contrattazione collettiva per il personale del comparto del Servizio sanitario nazionale, fu disposto che:
“1. Al personale medico e tecnico di radiologia sottoposto in continuità all'azione di sostanze ionizzanti o adibito ad apparecchiature radiologiche in maniera permanente, viene corrisposta una indennità di <> nella misura unica mensile lorda di L. 30.000 ai sensi della legge 28 marzo 1968, n. 416, e successive modificazioni e integrazioni.
2. L'indennità in parola spetta alla condizione che il suddetto personale sia tenuto a prestare la propria opera in <>, ai sensi della circolare del Ministero della sanità n. 144 del 4 settembre 1971, e che il rischio stesso abbia carattere professionale, nel senso che non sia possibile esercitare l'attività senza sottoporsi al relativo rischio.
3. L'accertamento delle condizioni ambientali che caratterizzano le zone controllate deve essere effettuato con le modalità di cui alla richiamata circolare del Ministero della sanità.
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