Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 102

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 102
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 102
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 27589/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 27589/2023 promossa da:
(C.F. ), nata in [...] il Parte_1 C.F._1
28/12/1983, con il patrocinio dell'avv. LESCHIUTTA ALESSIA, con elezione di domicilio in VIA G AVEZZANA N.1 00195 ROMA, presso lo studio del difensore;

RICORRENTE contro
(C.F. ), nato ad [...] il CP_1 C.F._2
14/09/1975, con il patrocinio dell'avv. DEFONTE ANDREA, con elezione di domicilio in VIALE SHAKESPEARE 57 00144 ROMA presso lo studio del difensore;

RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 29.05.2023 chiedeva che Parte_1
venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Rionero In Vulture (PZ) il 13.06.2016 con , precisando che CP_1 dall'unione erano nate le figlie (Roma, 13.04.2016) e (Roma, Per_1 Per_2
02.03.2018) e che in data 28.03.2022 le parti erano state autorizzate dal Presidente
a vivere separate, adducendo a fondamento della domanda la mancata riconciliazione con il marito. Chiedeva, in particolare, che venisse confermato
1


l'affidamento esclusivo delle minori alla madre con collocamento presso la medesima in Svizzera, che venissero consentiti, con riguardo alla frequentazione padre-figlie, i soli colloqui telefonici in videochiamata come già in essere, nonché che venisse disposto l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento delle minori in misura di euro 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
, nel costituirsi in giudizio, aderiva alla domanda di divorzio CP_1
formulata dalla controparte ma chiedeva di prevedere la ripresa graduale della frequentazione con le figlie. Nel dettaglio chiedeva: stabilire l'assegnazione della casa coniugale sita in Roma alla Via Cavareno m 27, con quanto in essa contenuto, al Sig. dal momento che la Sig.ra si è trasferita all'estero con CP_1 Pt_1
entrambe le bambine;
stabilire un importo per il mantenimento delle Figlie minori
e che tenga conto dell'attuale impossibilità per il padre di produrre Per_1 Per_2
reddito;
stabilire modalità e termini di frequentazione delle bambine che tengano conto della riabilitazione conseguita nel periodo di detenzione del Sig. e CP_1
ovviamente del trasferimento all'estero delle minori, oltre alla compensazione delle spese di lite.
Con sentenza non definitiva n. 7469/24 pubblicata il 02.05.2024 il Tribunale dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti e disponeva la rimessione della causa in istruttoria sulle restanti questioni.
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, stante l'assenza di istanze istruttorie, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Orbene, occorre in primo evidenziare che le parti, con dichiarazione congiuntamente depositata in data 24.03.2024, hanno formalizzato la scelta del foro italiano con riguardo alle decisioni da assumere in ordine alle figlie minori, in virtù di quanto previsto dall'art. 10 del REG. 25.6.2019 n.1111, instaurando pertanto la giurisdizione di questo giudice sul punto.
Sebbene la madre, difatti, abbia trasferito la propria residenza, unitamente alle minori, in
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