Trib. Roma, sentenza 02/12/2024, n. 18322

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 02/12/2024, n. 18322
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 18322
Data del deposito : 2 dicembre 2024

Testo completo

N. R.G. 17102/2024
RE PU BBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona di dott. Francesco Crisafulli Presidente
dott. Francesco Frettoni Giudice
dott.ssa Damiana Colla Giudice relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES C.P.C.
nel procedimento iscritto al n. R.G. 17102/2024 promosso da
Parte 1 nato in [...] il [...] (CUI C.F. 1 ), rappresentato e difeso dall'avv.
Iacopo Maria Pitorri, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, via Pietro Mascagni, n. 186

- ricorrente -

contro
in persona del Ministro pro tempore, Controparte 1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato, presso la cui sede è ope legis domiciliato in
Roma, via dei Portoghesi, n. 12 resistente -
Con ricorso depositato il 22.04.2024, il ricorrente, cittadino nigeriano, ha impugnato il provvedimento del
18.03.2024, notificato il 18.04.2024, con il quale il Questore di Latina ha rigettato la sua domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, comma 1.2 del d.lgs. 286/1998, avanzata in data 02.02.2023. Il Questore ha assunto tale decisione sulla base del parere sfavorevole del
24.07.2023 della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di
Roma, la quale ha ritenuto non sussistenti nel caso di specie i presupposti di cui all'art. 19 del d.lgs. n.
286/1998
.
L'Amministrazione resistente si è costituita in giudizio in data 04.10.2024, sostenendo la legittimità del proprio agere alla luce del parere della Commissione Territoriale, ritenuto vincolante, e pertanto chiedendo il rigetto dell'avverso ricorso.
Il Giudice delegato, non ravvisando le gravi e circostanziate ragioni per disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, ha rigettato la relativa istanza e ha fissato udienza


per il giorno 16.10.2024, disponendone la sostituzione con note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. introdotto con d.lgs. 149/2022. All'esito, la causa deve intendersi rimessa al Collegio per la decisione.
***
Deve confermarsi preliminarmente che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. d) del d.l. 13/2017, convertito con modificazioni con legge 46/2017, la presente domanda rientra nella competenza della sezione specializzata in materia di immigrazione, la quale deve applicare il rito semplificato di cognizione collegiale previsto dall'art. 19 ter del d.lgs. 150/2011. Tale norma prevede, a pena di inammissibilità, che la domanda sia presentata entro il termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento, termine che, nella specie, appare rispettato (il ricorso è stato depositato il 22.04.2024, a fronte di una notifica del provvedimento di diniego impugnato effettuata il 18.04.2024).
Ciò posto, nel merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Quanto al quadro normativo, deve premettersi che trova applicazione nel caso di specie il d.l. n.
130/2020, convertito con legge n. 173/2020, il quale ha ampliato, tipizzato e definito il perimetro delle forme di protezione complementare, apportando modifiche al Testo Unico sull'Immigrazione (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286) e in particolare, per quanto rileva in questa sede, da un lato all'art. 5, c. 6 e, dall'altro lato, all'art. 19 del citato decreto (quest'ultimo nuovamente e recentemente modificato con decreto-legge
n. 20 del 10.03.2023, entrato in vigore l'11.03.2023, convertito con modificazioni con legge n. 50 del
5.5.2023, nel senso dell'abrogazione del terzo e del quarto periodo dell'articolo 19, c.

1.1 del d.lgs.
286/1998, modifica tuttavia non applicabile al
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