Trib. L'Aquila, sentenza 06/11/2024, n. 188
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Testo completo
TRIBUNALE DI L'AQUILA
Magistratura del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, Dr.Giuseppe Marcheggiani, nella causa iscritta al n°115 /2023
R.G.
TRA
KA TA , nato/a a ALBANIA il 28/09/1976, rappresentato/ e difeso/a dagli
Avv.BRUNO LUCA e come da procura in atti
E
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, elettivamente domiciliato presso la Sede di L'Aquila, rappresentato e difeso dall'Avv.TROVATI ANTONELLA e dall'Avv.GAMBINO ARMANDO ([...]) CORSO FEDERICO
II,68 C/O AVV.RA INPS 67100 L'AQUILA;
il giorno 6 novembre 2024 ha pronunciato sentenza con il seguente
DISPOSITIVO
(art.127 ter c.p.c.)
Il Tribunale di L'Aquila, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
• rigetta il ricorso
• compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in L'Aquila in data 6 novembre 2024.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr.Giuseppe Marcheggiani
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato TA KA in epigrafe generalizzato/a, si rivolgeva a questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, esponendo che il proprio figlio minore era affetto da condizione patologica tale da giustificare
l'erogazione dell'indennità di frequenza, beneficio negato dall'INPS in considerazione del fatto che il minore nei mesi estivi riceveva in modalità domiciliare le cure necessarie.
Contestato tale presupposto come idoneo a giustificare il diniego della