Trib. Roma, sentenza 11/10/2024, n. 15437

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 11/10/2024, n. 15437
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 15437
Data del deposito : 11 ottobre 2024

Testo completo

N. 1103/2021 Ruolo Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVII civile
in persona del giudice Laura Centofanti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1103 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate all'udienza del 16 maggio 2024
TRA
Thai Airways International Public Company Limited (P.IVA 00919391003), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Enrico Scialoja ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Roma, Corso Vittorio Emanuele II 187,
- appellante
E

Rimborso al Volo s.r.l. (P.IVA 12202531005), in persona del legale rappresentante pro tempore, che ha agito in nome e per conto di AL TE (C.F. [...]), rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Longo Bifano ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Roma, Via Chiusi n. 68;

- appellata
nella quale le parti presentavano le conclusioni: come da verbale dell'udienza del 16 maggio 2024, riportate in motivazione.
1


MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, Thai Airways International, convenendo in giudizio la
Rimborso al Volo s.r.l., nella qualità di rappresentante di AL TE, dinanzi al Tribunale di
Roma, proponeva appello avverso la sentenza n. 5624/2020 del Giudice di Pace di Roma pubblicata il 25 febbraio 2020, al fine di sentir “Accogliere per i motivi dedotti il proposto appello e per
l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respingere le domande proposte in primo grado dalla società Rimborso Al Volo S.r.l. in nome e per conto del Sig. AL TE;
per l'effetto condannare alla restituzione di quanto pagato dalla Thai Airways International Public Company

Limited in forza della sentenza impugnata;
con vittoria di onorari e spese del doppio grado di giudizio come per legge
.”.
Premetteva l'appellante che la società Rimborso al Volo s.r.l. aveva agito nei suoi confronti dinanzi al Giudice di Pace di Roma, in nome e per conto di AL TE, per l'accertamento del suo diritto al ristoro del pregiudizio subito in conseguenza del ritardo maturato dal volo TG466
(Melbourne – Bangkok) del giorno 21 giugno 2019 della compagnia Thai Airways, che aveva causato al passeggero la successiva perdita della coincidenza con i voli Lufthansa LH773 e LH9520 diretti rispettivamente a Francoforte e a Torino;
che a sostegno della domanda la Rimborso al Volo aveva dedotto che il TE era stato riprotetto dalla Compagnia su altri voli Lufthansa con scalo a
Monaco di Baviera, per poi giungere a Torino (destinazione finale), con il volo LG9472, il medesimo giorno con oltre tre ore di ritardo
L'odierna appellante si era costituita nel giudizio chiedendo il rigetto delle domande formulate nei suoi confronti.
Con la pronuncia impugnata, il Giudice di Pace di Roma, pur premettendo che la Thailandia, Paese di nazionalità del vettore, non avesse aderito alla Convenzione di Montreal del 1999, aveva comunque motivato per l'applicabilità di essa in via analogica ed aveva accolto la domanda risarcitoria formulata dalla parte attrice, ritenendo che quest'ultima avesse assolto all'onere probatorio sulla medesima incombente. Quanto alla liquidazione del danno aveva ritenuto
l'applicabilità in via analogica del criterio previsto dal Regolamento CE n. 261/04, liquidando lo stesso nella misura di euro 600,00;
aveva
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi