Trib. Bologna, sentenza 26/04/2024

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bologna, sentenza 26/04/2024
Giurisdizione : Trib. Bologna
Numero :
Data del deposito : 26 aprile 2024

Testo completo

N.R.G. 10531/2022

TRIBUNALE DI BOLOGNA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. 10531 /2022 promossa da:
IA EDNIR RICORRENTI
IA OF
IA RN
IA ER EG (Difesi dall'avv. Sammarco Pieremilio)
Contro MINISTERO DELL' INTERNO, MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
RESISTENTE CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO INTERVENIENTE NECESSARIO
La Giudice dott. Alessandra Villecco,
a scioglimento della riserva assunta in data 06/12/2024, dichiarando la contumacia di parte resistente, ha emesso la seguente
ORDINANZA
1.
I ricorrenti IA EDNIR, nato il [...] a [...], Stato di San Paolo (BRA);

IA OF, nata il [...] a [...], Stato di San Paolo (BRA);

IA RN, nato il [...] a [...], Stato di San Paolo (BRA);

IA ER EG, nata il [...] a [...], Stato di San Paolo
(BRA);
hanno dedotto d'essere discendente in linea diretta di: del cittadino italiano IA GIUSEPPE, nato il [...] a [...],
Provincia di Modena.
2.
1
I ricorrenti medesimi hanno richiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana essendo la stessa stata trasmessa iure sanguinis e conseguentemente la ricorrente IA
ER EG ha richiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana per iure matrimonii ( o iuris communicatione), avendo sposato il ricorrente EDNIR PALLICCIARI a
Jundiai, Stato di San Paolo il 20/11/1992, rilevando d'avere adito preliminarmente l'amministrazione convenuta, presentando formale richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana presso il CO Generale d'Italia a San Paolo, come provato dalla ricevuta della comunicazione telematica dei ricorrenti del 01/12/2021 (doc. 20 ricorso), nonché depositando copia della pagina estratta dal sito web del suddetto CO (doc. 21 ricorso) comprovante un tempo di attesa per i richiedenti non inferiore a dodici anni. All'udienza del 25/01/2023, il Giudice rinviava all'udienza del 14 marzo 2024, stante la pendenza nella Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale e
Libera circolazione cittadini UE e sul presente ruolo di centinaia di cause pendenti iscritte nel 2019 e nel 2020;
con provvedimento del 06/11/2023, l'udienza veniva anticipata all'udienza del 06/12/2023 e sostituita con trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., per l'esigenza di definire tali cause con priorità assoluta e, attesa la regolarità e tempestività della notifica, è stata dichiarata la contumacia della resistente e la causa è stata posta in decisione.
3. Sono pacifiche la competenza territoriale del Tribunale adito (cfr. l'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n. 206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»), ne segue, in applicazione dell'art. 25, che il Foro competente per territorio va altresì individuato ai sensi dell'art. 25 c.p.c. nel distretto ove ha sede l'Avvocatura dello Stato e pertanto risulta competente il Tribunale di Bologna;
nonché la natura monocratica della controversia ai sensi dell'art. 25 (cfr. l'art. 3 comma 4 d decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»). La procura alle liti è regolare, così com'è regolare e tempestiva la notifica, sicché è stata dichiarata la contumacia della resistente.
4.
Quanto alla disciplina sull'acquisto della cittadinanza, va tenuto in considerazione quanto esposto dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, che individuano uno schema ben preciso di acquisto della cittadinanza per diritto di sangue, per cui La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi