Trib. Rovigo, sentenza 13/12/2024, n. 857

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Il provvedimento emesso dal Tribunale Ordinario di Rovigo, presieduto dalla dott.ssa Paola Di Francesco e con relatore il dott. Nicola Del Vecchio, riguarda una controversia di separazione personale tra coniugi. Le parti hanno richiesto la dichiarazione di separazione e, successivamente, lo scioglimento del matrimonio, evidenziando di essere economicamente autosufficienti e di non avere figli. La parte ricorrente ha sottolineato la crisi irreversibile del rapporto coniugale, mentre la parte resistente, pur contestando alcuni aspetti, ha sostanzialmente aderito alle richieste.

Il giudice ha accolto la domanda di separazione, ritenendo che le evidenze processuali dimostrassero una crisi coniugale tale da escludere ogni possibilità di riconciliazione. Ha argomentato che la cessazione dell'interesse reciproco tra i coniugi ha reso intollerabile la convivenza. Tuttavia, ha disposto il prosieguo del processo per la domanda di scioglimento del matrimonio, rinviando la decisione sulle spese processuali a un momento successivo. La sentenza è stata quindi trasmessa all'Ufficiale dello Stato Civile per le necessarie annotazioni.

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Rovigo, sentenza 13/12/2024, n. 857
Giurisdizione : Trib. Rovigo
Numero : 857
Data del deposito : 13 dicembre 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott.ssa Paola Di Francesco Presidente dott.ssa Federica Abiuso Giudice dott. Nicola Del Vecchio Giudice rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 1236/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, vertente
TRA
C.F. nata a Kavaje (ALBANIA) in [...] Parte_1 C.F._1
5.12.1974, rappresentata e difesa dall'avv. CAPPELLARI MARCO, elettivamente domiciliata come in atti
- RICORRENTE–
E
C.F. nato a [...] in data [...], CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. VANZELLA PIETRO, elettivamente domiciliati come in atti
- RESISTENTE –
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Rovigo
- INTERVENTORE EX LEGE–
CONCLUSIONI
Per le parti: “dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati;
le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti;
all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, dichiarare lo scioglimento del matrimonio;
le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE


1. I fatti di
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