Trib. Sciacca, sentenza 24/01/2024, n. 32
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Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SCIACCA
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dr. A T Presidente
dr.ssa V S Giudice
dr.ssa G C Giudice
dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1451 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2019 vertente
TRA
, nata a SCIACCA, in data 02/04/1941, con gli avv.ti Parte_1
MARCHESE PASQUALE e MARCHESE FABRIZIO ;Parte_2
– parte ricorrente –
CONTRO
, nato a SCIACCA, in data 23/12/1935, con Controparte_1
l'avv. SCADUTO STEFANO ANTONIO ;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO
del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Oggetto: Separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate
Tribunale di Sciacca
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.win32.automati in sostituzione dell'udienza del 21.9.23;on.olecontainer Il Pubblico Ministero concludeva nulla opponendo all'accoglimento del
ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Deve senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione avan-
zata dalla parte ricorrente, cui la parte resistente ha di fatto aderito, co-
stituendo chiari indicatori del disfacimento del ménage, il contrasto che
traspare dalle rispettive difese, nonché il dichiarato intento di non volersi
riconciliare manifestato in sede presidenziale.
Restano da esaminare le ulteriori domande formulate dalle parti.
In ordine alla fondatezza della domanda di addebito, deve valutarsi se
sia stata raggiunta una prova rigorosa di specifici episodi che, considerati
nel loro insieme e nel quadro di valutazione globale e comparativa dei
comportamenti di ciascuno dei coniugi emergenti dal processo, consenta-
no di attribuire il fallimento del matrimonio alla violazione dei doveri posti
dall'articolo 143 c.c. da parte dell'uno o dell'altro coniuge.
In proposito deve rilevarsi che, ai fini della pronunzia dell'addebito,
non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di
condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio.
Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separa-
zione occorre, infatti, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra
i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a ca-
rico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della
convivenza.
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di ve-
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.win32.automati rificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa on.olecontainer unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa
situazione di intollerabilità della convivenza.
In altre parole si rende necessaria una accurata valutazione del fatto
se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso,
con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità
e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sen-
sibilità morale dei soggetti interessati.
A tal proposito è stato affermato dalla giurisprudenza della Suprema
Corte di Cassazione che «in tema di separazione personale dei coniugi, la
pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri
che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario
accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determi-
nazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era
già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza;pertanto,
in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento con-
trario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da
entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere
pronunciata la separazione senza addebito» (cf. Cass., 28 settembre 2001,
n. 12130, Cass., sez. I civ., 11 giugno 2005 n. 12383 e Cass., sez. I. civ.,
16 novembre 2005, n. 23071).
Ora, nel caso di specie, la ricorrente attribuisce all'odierno Pt_1
resistente la responsabilità della intollerabilità della convi- CP_1
venza come conseguenza dell'avvenuta violazione, da parte di
quest'ultimo, del dovere di assistenza morale e materiale per avere tenuto
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.win32.automati condotte aggressive e violente. Di contro il resistente sostiene che la sepa- on.olecontainer razione sia da addebitare alla ricorrente perche questa ha abbandonato la
casa familiare.
Nel corso dell'attività istruttoria, la teste , sorella della Testimone_1
ricorrente, ha raccontato che nel settembre del 2017 il resistente ha ag-
gredito la moglie verbalmente e fisicamente : “Era successo che erano sta-
ti comprati due kg di troppo di pasta e i mio cognato si era arrabbiato
perché non voleva spendere soldi e per tale motivo se l'era presa con la
moglie, spingendola verso il muro;lei si trova da tempo sulla sedia a ro-
telle e lui l'ha spinta verso il muro;io allora sono intervenuta per cercare
di calmarlo, facendo notare che si era trattato di una stupidaggine e lui se
l'è presa anche con me, stringendomi i polsi e dicendo di non tornare più
a casa sua, minacciandomi con un bastone;lui facilmente si arrabbiava,
facilmente dava qualche schiaffo alla moglie” la teste ha peraltro precisa-
to: “quel giorno il non diede uno schiaffo a mia sorella, ma le CP_1
diede una spinta non esattamente dove, ma posso dire che l'ha spinta
nella parte alta del corpo e io poi ho visto la sedia a rotelle, sulla quale era
seduta mia sorella, correre;adr: lui aveva la mania di dare schiaffi e botte alla moglie;era successo in altre occasioni a cui io ho assistito;[…] questo era solo l'ennesimo episodio a cui ho assistito”.
La circostanza è stata confermata anche dalla altra teste escussa,
[...]
, figlia delle parti. Testimone_2
Sul punto va detto che, sebbene la teste non abbia avuto dell'episodio
una conoscenza diretta, la stessa ha potuto riferire che : “quando sono
arrivata mia zia era rossa perché era stata aggredita verbalmente e presa
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.win32.automati per i polsi e costretta al muro;nei confronti di mia madre so che ha usato on.olecontainer minaccia col bastone;entrambe erano rosse e traumatizzate” e ha aggiun-
to: “Ho cercato di placare la situazione ma purtroppo quando il papà “par-
te”, non c'è niente da fare;poi si calma solo in un secondo momento”.
A dispetto di quanto sostenuto dal resistente, non vi è motivo di dubi-
tare della veridicità delle dichiarazioni rese dalle due testi, in considera-
zione della loro intrinseca congruenza, della verosimiglianza dei racconti e
della sostanziale non contraddittorietà anche in rapporto l'uno con l'altro.
Del resto, è utile specificare, che la teste non ha assistito CP_1
personalmente all'episodio di violenza del settembre 2017, rispetto al qua-
le può evidentemente avere reso informazioni imprecise, ma ha riferito in
merito alle usuali condotte del padre ( “Ho cercato di placare la situazione
ma purtroppo quando il papà “parte”, non c'è niente da fare;poi si calma
solo in un secondo momento”) e alla condizione della madre, subito dopo i
fatti (“entrambe erano rosse e traumatizzate”)
Emerge quindi dalle testimonianze rese il racconto relativo all'episodio
del settembre 2017 ma anche e soprattutto che il fosse solito CP_1
avere una condotta violenta nei confronti della moglie.
Del resto, non si condivide la tesi del resistente secondo cui le testimo-
ni non sarebbero attendibili in quanto le stesse negano che all'epoca dei
fatti il fosse già completamente cieco (come invece, secondo il CP_1
resistente, emergerebbe dalla documentazione medica in atti).
In realtà non vi sono in atti certificati medici che attestano che già a
quella data il resistente avesse perso l'uso della vista (solo in data
26.11.2018, il sig. è stato riconosciuto cieco con residuo visi- CP_1
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R.G. n. documento in com.jniwrapper
.win32.automati vo non superiore ad 1/20 in entrambi gli occhi con eventuale correzione, on.olecontainer con decorrenza dalla data della domanda del 30.04.2018 come attesta il
Verbale della Commissione Medica per l'accertamento dell'invalidità civile,
delle condizioni visive e della sordità).
Né può dirsi dirimente il fatto che la ricorrente non abbia denunciato
le violenze subite o che “la narrazione sia del presunto episodio di violen-
za del settembre 2017, che dei presunti episodi precedenti è avvenuta per
la prima volta nella lettera di , tramite legale, del 5.12.2018, Parte_1
a distanza di un anno e tre mesi dopo il presunto episodio del settembre
2017” (come sottolinea il resistente nella propria comparsa), potendo tali
circostanze essere dettate da molteplici ragioni e non potendo certo as-
surgere a motivo di inattendibilità dei testi.
Né ancora può aver rilievo a sconfessare le dichiarazioni rese in rela-
[... zione alle condotte violente del la circostanza che la teste CP_1
abbia riferito che la madre percepiva, alla da- Tes_3 Testimone_4
ta dell'udienza del 5.12.22 la sola indennità di accompagnamento omet-
tendo, invece, di riferire della percezione dell'ulteriore somma corrisposta
Org_ dall' a titolo di assegno sociale.
Nulla invero può escludere che la teste non ne fosse a conoscenza, es-
sendo peraltro una entrata percepita dalla madre da soli due mesi.
In definitiva, gli esiti dell'istruttoria impongono di ritenere come accer-
tati gli episodi di violenza del settembre 2017 oltrechè la circostanza che
anche in precedenza il resistente era stato violento nei confronti della mo-
glie..
Quanto alla condotta addebitata alla ricorrente, accusata di avere ab-
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.win32.automati bandonato il tetto familiare proprio dopo l'episodio del settembre 2017, on.olecontainer mai potrebbe essere qualificata come causa scatenante della fine del rap-
porto, essendo al contrario conseguenza delle violenze subite.
Va peraltro rilevato che “Le violenze fisiche costituiscono violazioni
talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fon-
dare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di
percosse –, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto
cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichia-
razione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del
merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative
pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, re-
stando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al
manifestarsi della crisi coniugale” (Cassazione civile sez. VI, 22/03/2017,
n.7388).
Ed ancora, “Comportamenti reattivi del coniuge che sfociavano in
azioni violente e lesive dell'incolumità fisica dell'altro coniuge, rappresen-
tano, in un giudizio di comparazione al fine di determinare l'addebito del-
la separazione, causa determinante dell'intollerabilità della convivenza,
nonostante la conflittualità fosse risalente nel tempo ed il fatto che l'altro
coniuge contribuisse ad esasperare la relazione” (Cass. 6997/2018).
Ne consegue che deve accogliersi la domanda di addebito formulata
dalla ricorrente, per avere il marito violato gli obblighi nascenti dal ma-
trimonio.
Venendo all'esame delle ulteriori domande di contenuto economico,
deve rigettarsi la domanda di mantenimento avanzata dalla ricorrente per
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.win32.automati carenza di allegazione e prova. on.olecontainer In punto di diritto, deve darsi atto che la separazione personale, a dif-
ferenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio,
presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i redditi adeguati
cui va rapportato, ai sensi dell' art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a
favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono
quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di ma-
trimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale.
Al coniuge cui non sia addebitabile la separazione, quindi spetta, ai
sensi dell' art. 156 c.c., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurar-
gli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione,
sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simi-
le condizione, che sussista una differenza di reddito tra i coniugi e che ri-
sulti, altresì, la capacità del coniuge onerato di far fronte con le proprie
sostanze al relativo esborso.
Nel caso di specie, la ricorrente, pur essendone onerata, non ha allega-
to quali fossero le condizioni economiche in cui la famiglia viveva durante
il matrimonio né ha dato prova di una sproporzione dei redditi tra le due
parti e della capacità del resistente di sostenere il peso economico
dell'assegno di mantenimento.
Al contrario risulta:
che il percepisce, a titolo di pensione ed assegno per la ce- CP_1
cità, la somma di € 1.117,00 mensili, di cui l'importo di € 1.000,00 è uti-
lizzato per il pagamento della retta mensile corrisposta alla Org_2
che attualmente lo ospita;
[...]
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.win32.automati che la ricorrente è beneficiaria di emolumenti per un importo mensile on.olecontainer complessivo pari ad euro 1.188,98 (661,82 a titolo di assegno sociale
+527,16 a titolo di indennità di accompagnamento).
Deve quindi escludersi che vi sia uno squilibrio nelle condizioni eco-
nomiche delle parti, tenuto conto che il resistente, al netto della retta per
la casa di riposo, percepisce solo 117,00 euro al mese.
A ciò deve aggiungersi che da quanto sopra emerge con evidenza la
impossibilità per il resistente di versare un assegno di mantenimento e,
non da ultimo, la assenza di allegazione e prova in merito al tenore di vita
durante il matrimonio.
Ebbene, in questo quadro probatorio e alla luce del generale principio
dell'onere della prova, va rigettata la domanda di assegno di mantenimen-
to della ricorrente.
Va infine rigettata la domanda di condanna della ricorrente alla resti-
tuzione in favore del sig. delle somme già erogate alla Controparte_1
stessa a titolo di assegno di mantenimento, sulla base dell'ordinanza pre-
sidenziale del 10.09.2020. Tali somme invero sono state correttamente
erogate, in adempimento di un provvedimento giudiziale.
In considerazione della soccombenza reciproca, sussistono motivi per
compensare le spese di lite.