Trib. Tivoli, sentenza 26/11/2024, n. 1746

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Tivoli, sentenza 26/11/2024, n. 1746
Giurisdizione : Trib. Tivoli
Numero : 1746
Data del deposito : 26 novembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice Sibilla Ottoni
SENTENZA

pronunciata all'udienza del 26/11/2024
a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 3306/2022 r.g. tra
NA BARBANTI, con il patrocinio dall' Avv.to CLAUDIA MALANDRINO
ricorrente e
INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. BRUNO E.
PONTECORVO resistente
Le domande delle parti
La parte ricorrente ha chiesto “Voglia l'On.le Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: a) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, TI AR, al Congedo parentale per astensione facoltativa per maternità per il periodo dal 31.3.2021 al 30.6.2021, ovvero quello diverso considerato di giustizia;
b) accertare e dichiarare, pertanto, il diritto della ricorrente alla correlativa indennità per il periodo di congedo suddetto, dal 31.3.2021 al 30.6.2021, o quanto meno, dal 2.4.2021 (data di presentazione della prima domanda) al 30.6.2021, ovvero per il diverso periodo che verrà considerato di giustizia;
c) per l'effetto, condannare l'I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento diretto a favore della ricorrente della suddetta indennità nella misura e con decorrenza di legge, oltre gli accessori di legge . Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.

La parte resistente “Voglia l'Ill.mo Giudice adito dichiarare cessata la materia del contendere e, dato atto che è stata disposta la liquidazione degli importi richiesti nonché tenendo conto del contegno processuale delle parti, statuire sulle spese di lite del presente giudizio secondo equità e giustizia.”
Le ragioni della decisione
Con ricorso depositato in data 6.7.2022, la ricorrente, premesso di essere stata dipendente dal
14.6.2019 al 8.11.2021 con qualifica di addetta alla manicure 3 livello del CCNL di settore con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, che il rapporto di lavoro è cessato stante la constatata insolvenza della società, che nel corso del suddetto rapporto di lavoro rimaneva in stato di gravidanza e richiedeva
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