Trib. Taranto, sentenza 02/12/2024, n. 2877

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Taranto, sentenza 02/12/2024, n. 2877
Giurisdizione : Trib. Taranto
Numero : 2877
Data del deposito : 2 dicembre 2024

Testo completo

R. G. n° 7982/2021
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 28 novembre 2024 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro promossa da:
Parte_1
con l'avv. Fabrizio DEL VECCHIO - Ricorrente - contro
(quale asserito coobbligato solidale ed erede di CP_1
, rappr. e dif. dall'avv. Vincenzo GAUDIO Persona_1
• e quali Controparte_2 Controparte_3 CP_1
eredi di (a sua volta convenuto quale Persona_2
asserito coobbligato solidale ed erede di ), Persona_1
rappr. e dif. dall'avv. Annalisa BOCCUNI - Convenuti -
OGGETTO: “PAGAMENTO RETRIBUZIONI”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 12 novembre 2021 Parte_1
assumeva di aver lavorato alle dipendenze di ed in favore Persona_1
altresì dei familiari all'epoca coabitanti e ) CP_1 Persona_2
nel periodo dal febbraio 2006 all'ottobre 2020, con mansioni di colf – collaboratrice domestica (asseritamente inquadrabili nel LIVELLO B del CCNL
“COLF E BADANTI”), osservando l'orario dalle 7:30 alle 11:00 di ogni giovedì. 1
Sentenza R.G. n° 7982/21
Avendo percepito una retribuzione insufficiente (€.150,oo mensili) - in assenza peraltro di alcuna regolarizzazione contributiva assistenziale e previdenziale - ella sarebbe rimasta ancora creditrice in relazione al suddetto rapporto di lavoro, secondo quanto stabilito dal CCNL di settore o comunque ex art. 36 Cost., della ulteriore somma complessivamente pari a €.12.012,64, importo per il quale chiedeva la condanna dei convenuti, citati quali asseriti coobbligati solidali ed eredi della defunta , oltre accessori e Persona_1
rifusione di spese.
Si sono (tardivamente) costituiti e , i CP_1 Persona_2
quali asserivano che la propria legittimazione passiva derivasse solo dalla loro qualità di eredi, ma deducevano comunque l'infondatezza del ricorso in quanto nessun rapporto di lavoro subordinato – avente ad oggetto le mansioni di collaboratrice domestica - sarebbe mai intercorso tra e/o Persona_1
loro stessi personalmente, da un lato, e dall'altro la ricorrente, poiché costei solo occasionalmente avrebbe reso qualche saltuaria prestazione, senza alcun vincolo.
A seguito del decesso – intervenuto nelle more del giudizio - del convenuto
si costituivano in suo luogo i sopra menzionati eredi, i Persona_2
quali si riportavano alle deduzioni del loro dante causa.
Escussi i testi addotti, la causa è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza
(comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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Si precisa che il presente giudizio è soggetto alle nuove regole processuali introdotte con la legge 18 giugno 2009 n° 69, quindi anche alla disciplina relativa alla motivazione dei provvedimenti giurisdizionali di cui al testo novellato dell'art. 118 disp. att. cpc. (cfr. 22 MAGGIO 2012 N° 8053 e Parte_2
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Sentenza R.G. n° 7982/21
11 FEBBRAIO 2011 N° 3367). Devono altresì intendersi integralmente Parte_2
richiamati i principî di diritto enucleati dalle SEZIONI UNITE della SUPREMA CORTE nella SENTENZA N° 642 del 16 GENNAIO 2015, sempre in tema di motivazione (con conseguente assorbimento di tutte le altre questioni, sulla base del principio della c.d. “ragione più liquida” - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - per il quale si rinvia a CASS. SS. UU. 8 MAGGIO 2014 N° 9936 ed a . 28 Controparte_4
MAGGIO 2014 N° 12002).
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Opina il TRIBUNALE che la domanda sia infondata e, quindi, debba essere rigettata in quanto, alla stregua del materiale probatorio acquisito, non risulta offerta la prova – per il periodo dedotto in giudizio - dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato e continuativo avente ad oggetto le mansioni di collaboratrice domestica, condizione espressamente presupposta ai fini dell'eventuale riconoscimento delle retribuzioni reclamate: infatti nel ricorso si deduce di aver lavorato continuativamente alle dipendenze della de cuius ed in favore altresì dei familiari all'epoca coabitanti Persona_1
e ) e si fa riferimento (eventualmente CP_1 Persona_2
per il tramite dell'art. 36 Cost., applicabile solo nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato) ai livelli retributivi previsti dal CCNL.
Dovendo ovviamente questo giudice valutare nel caso concreto la “verità processuale” così come essa è emersa in base alle attività istruttorie espletate nel presente giudizio, deve infatti rimarcarsi, in primo luogo, che nessuna idonea documentazione è stata prodotta (con riferimento agli specifici periodi in questa sede dedotti).
In ordine alle prove orali, occorre in primis rammentare i principali orientamenti giurisprudenziali in tema di valutazione della prova, secondo cui: "La capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 cod. proc. civ., dipende dalla presenza in un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la
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Sentenza R.G. n° 7982/21 seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità" (sic
CASS. SEZ. III, 30 MARZO 2010 N° 7763).
Ancora, deve richiamarsi il principio di diritto – utilizzabile anche per la valutazione delle dichiarazioni testimoniali "de relato actoris" – secondo il quale
è sostanzialmente nulla la rilevanza delle fonti di prova basate su fatti e circostanze la cui conoscenza deriva dal soggetto medesimo che ha proposto il giudizio, in quanto vertenti sulla dichiarazione di una parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell'accertamento, che costituisce il fondamento storico della pretesa (cfr. CASS. SEZ. I, 3 2007 N° 8358, cui adde CASS. CP_5
LAV. 10 GENNAIO 2011 N° 313).
Inoltre si deve rimarcare che, giusta il disposto di cui all'art. 2697 c.c.,
qualora il giudice del merito ritenga sussistere un insanabile contrasto tra le deposizioni rese dai testimoni in ordine ai fatti costitutivi della domanda, fondando siffatto convincimento non sul rapporto strettamente numerico dei testi, bensì sul dato
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