Trib. Torino, sentenza 02/01/2025, n. 19
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Testo completo
N. R.G. 16144/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE OTTAVA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico Andrea De Magistris ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16144/2023 avente ad oggetto: Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) mobiliare promossa da
BU S.S. (C.F. 07395750016), con il patrocinio dell'avv. NARDI ANDREA, elettivamente domiciliato in Via Rombo' 36 10098 Rivoli presso il difensore avv. NARDI ANDREA**
PARTE RICORRENTE contro
OR SP (C.F. 09000640012), con il patrocinio dell'avv. PAIRE ALESSANDRO elettivamente domiciliato in C.SO DUCA DEGLI ABRUZZI, 4 10128 TORINO presso il difensore avv. PAIRE
ALESSANDRO
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione con riferimento al credito e all'azione di recupero del credito, di cui al documento n. 073348S116000126084-000 del 22/06/2017 per euro
487,55;
– per l'effetto annullare, anche parzialmente, il pignoramento ex art. 72-bis DPR 602/73 impugnato rideterminando la pretesa creditoria in ragione dell'intervenuta prescrizione, per capitale, interessi di mora e spese, ed altresì dichiarare tenuta e condannare la IS PA alla restituzione a favore della LI S.S. della somma di euro 487,55, o quella veriore, maggiore o minore accertanda in corso di giudizio, oltre interessi dal pagamento al saldo;
Con vittoria di spese e compensi ex D.M.
55/2014 oltre spese forfettarie, cpa e iva anche per il giudizio cautelare ex art. 617 cpc.
Per parte convenuta Piaccia all'Ill.mo Tribunale ordinario di Torino, contrariis rejectis, così giudicare: in via preliminare: in virtù di quanto dedotto in narrativa, accertare e dichiarare il proprio difetto di giurisdizione dovendosi la controversia proporre avanti alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado;
in subordine, dichiarare l'inammissibile dell'opposizione proposta per tardività ex art. 617 c.p.c. in via subordinata, nel merito: qualora codesto Ill.mo Giudice non ritenesse fondate le eccezioni preliminari di cui sopra, previo accertamento e declaratoria di efficacia ed esecutivitàdell'atto di pignoramento n. TER2022000003930 (ed in particolare della ordinanza ingiunzione n.
S116000126084) respingere la domanda di opposizione proposta dall'opponente nella sostanza e nella forma, mandando indenne l'agente della riscossione IS S.p.A. da ogni restituzione;
in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre il rimborso delle spese generali, oltre IVA e CPA, da distrarsi in favore dello scrivente procuratore che si dichiara sin d'ora antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in data 20.2.2023, la società BU s.s. ha adito il Tribunale di Torino, Giudice dell'esecuzione, avanzando istanza di sospensione dell'esecuzione con contestuale opposizione a pignoramento ex art 72 bis DPR 603/72. A tal fine eccepiva 1) la carenza di motivazione dell'atto di pignoramento;
2) la lesione del proprio diritto di difesa;
3) l'intervenuta prescrizione del credito portato dal pignoramento.
Si è costituita, nella fase cautelare, la IS spa con comparsa di costituzione e risposta sostenendo, in via preliminare, l'intervenuto pagamento da parte del terzo pignorato Banca Intesa SanPaolo, la carenza di giurisdizione del Tribunale in favore della Corte di Giustizia Tributaria, la tardività dell'opposizione e la conseguente inammissibilità, la carenza di legittimazione passiva della IS e
l'infondatezza della eccepita prescrizione.
Con ordinanza del 12/07/2023, il G.E. rilevando l'intervenuto pagamento da parte del terzo pignorato Banca Intesa San Paolo, ha dichiarato non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione dell'esecuzione e ha assegnato alle parti termine per l'introduzione del giudizio di merito.
Con atto di citazione, notificato il 11.9.2023, la società attrice ha convenuto in giudizio il creditore
procedente chiedendo accertarsi e dichiararsi l'intervenuta prescrizione con riferimento al credito portato
dal documento n. 073348S116000126084-000 (cartella esattoriale avente ad oggetto
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE OTTAVA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico Andrea De Magistris ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16144/2023 avente ad oggetto: Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) mobiliare promossa da
BU S.S. (C.F. 07395750016), con il patrocinio dell'avv. NARDI ANDREA, elettivamente domiciliato in Via Rombo' 36 10098 Rivoli presso il difensore avv. NARDI ANDREA**
PARTE RICORRENTE contro
OR SP (C.F. 09000640012), con il patrocinio dell'avv. PAIRE ALESSANDRO elettivamente domiciliato in C.SO DUCA DEGLI ABRUZZI, 4 10128 TORINO presso il difensore avv. PAIRE
ALESSANDRO
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione con riferimento al credito e all'azione di recupero del credito, di cui al documento n. 073348S116000126084-000 del 22/06/2017 per euro
487,55;
– per l'effetto annullare, anche parzialmente, il pignoramento ex art. 72-bis DPR 602/73 impugnato rideterminando la pretesa creditoria in ragione dell'intervenuta prescrizione, per capitale, interessi di mora e spese, ed altresì dichiarare tenuta e condannare la IS PA alla restituzione a favore della LI S.S. della somma di euro 487,55, o quella veriore, maggiore o minore accertanda in corso di giudizio, oltre interessi dal pagamento al saldo;
Con vittoria di spese e compensi ex D.M.
55/2014 oltre spese forfettarie, cpa e iva anche per il giudizio cautelare ex art. 617 cpc.
Per parte convenuta Piaccia all'Ill.mo Tribunale ordinario di Torino, contrariis rejectis, così giudicare: in via preliminare: in virtù di quanto dedotto in narrativa, accertare e dichiarare il proprio difetto di giurisdizione dovendosi la controversia proporre avanti alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado;
in subordine, dichiarare l'inammissibile dell'opposizione proposta per tardività ex art. 617 c.p.c. in via subordinata, nel merito: qualora codesto Ill.mo Giudice non ritenesse fondate le eccezioni preliminari di cui sopra, previo accertamento e declaratoria di efficacia ed esecutivitàdell'atto di pignoramento n. TER2022000003930 (ed in particolare della ordinanza ingiunzione n.
S116000126084) respingere la domanda di opposizione proposta dall'opponente nella sostanza e nella forma, mandando indenne l'agente della riscossione IS S.p.A. da ogni restituzione;
in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre il rimborso delle spese generali, oltre IVA e CPA, da distrarsi in favore dello scrivente procuratore che si dichiara sin d'ora antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in data 20.2.2023, la società BU s.s. ha adito il Tribunale di Torino, Giudice dell'esecuzione, avanzando istanza di sospensione dell'esecuzione con contestuale opposizione a pignoramento ex art 72 bis DPR 603/72. A tal fine eccepiva 1) la carenza di motivazione dell'atto di pignoramento;
2) la lesione del proprio diritto di difesa;
3) l'intervenuta prescrizione del credito portato dal pignoramento.
Si è costituita, nella fase cautelare, la IS spa con comparsa di costituzione e risposta sostenendo, in via preliminare, l'intervenuto pagamento da parte del terzo pignorato Banca Intesa SanPaolo, la carenza di giurisdizione del Tribunale in favore della Corte di Giustizia Tributaria, la tardività dell'opposizione e la conseguente inammissibilità, la carenza di legittimazione passiva della IS e
l'infondatezza della eccepita prescrizione.
Con ordinanza del 12/07/2023, il G.E. rilevando l'intervenuto pagamento da parte del terzo pignorato Banca Intesa San Paolo, ha dichiarato non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione dell'esecuzione e ha assegnato alle parti termine per l'introduzione del giudizio di merito.
Con atto di citazione, notificato il 11.9.2023, la società attrice ha convenuto in giudizio il creditore
procedente chiedendo accertarsi e dichiararsi l'intervenuta prescrizione con riferimento al credito portato
dal documento n. 073348S116000126084-000 (cartella esattoriale avente ad oggetto
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