Trib. Roma, sentenza 04/07/2024, n. 7888
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma - II sezione Lavoro
In composizione monocratica, in persona del Giudice del Tribunale, dr.ssa G
P, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, nella causa di lavoro iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 4349 dell'anno 2024 , vertente
TRA
rappresentata e difesa, dall'Avv. Rachiglio Parte_1
G per procura allegata in atti;
RICORRENTE
Contro
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
rappresentato e difeso ex art. 417 bis cpc dal funzionario Avv.to C A;
RESISTENTE
Motivi in fatto e diritto
Con ricorso depositato il 01/02/2024 e ritualmente notificato, la parte ricorrente in epigrafe indicata, sulla premessa di aver lavorato con contratti a tempo determinato fino al21 giugno 2021 per l'anno scolastico 2020/2021 e fino al 30 giugno per gli altri anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 negli istituti scolastici indicati in ricorso, con mansioni identiche a quelle di docenti assunti a tempo indeterminato, di non aver tuttavia ricevuto, diversamente dai docenti di ruolo, la carta elettronica finalizzata all'aggiornamento ed alla formazione professionale, ha chiesto al Tribunale sez. Lavoro, previa disapplicazione del D.P.C.M. del 28.10.2016, attuativo dell'art. 1 comma 122 Legge 2015/107, nella parte
in cui esclude i precari nell'area personale docente;di accertare il diritto all'attribuzione della Carta Elettronica di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, dell'importo nominale di euro 500,00 per ciascun anno scolastico, e così per complessivi euro 1500.
Ha, allegato al riguardo che, con Legge numero 107 del 13 luglio 2015, all'articolo 1 comma 121, era stata prevista l'introduzione di una carta elettronica per l'aggiornamento
e la formazione dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche e che l'articolo 2 del
DPCM del 23 Febbraio 2015, nel disciplinare le modalità di assegnazione ed utilizzo della carta elettronica ha così disposto” I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una carta che
è nominativa personale e non trasferibile” ;l'articolo 3 comma 1 del successivo DPCM
28 novembre 2016 nel sostituire il precedente, ha previsto che : “ la carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle istituzioni scolastiche statali sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova,
i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 Aprile numero 297 e successive modifiche, i docenti in posizioni di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
Ha altresì richiamato le motivazioni contenute nella sentenza del Consiglio di Stato n.
1842/2022 che aveva ritenuto che “l'aggiornamento e la formazione costituiscono un diritto di tutti i docenti di ruolo e non, poiché per gli strumenti, le risorse e le opportunità che garantiscono la formazione in servizio, non vi può essere una disparità di trattamento tra il personale di ruolo e non di ruolo”. In particolare il Consiglio di Stato con la predetta pronuncia aveva precisato che tale sistema formativo appare collidere con i precedenti costituzionali degli articoli 3, 35 e 97, sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo, sia, ancora di più, per la lesione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, evidenziando che “ la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che, sia tutto il personale docente a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione
affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti...” mentre “ un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente, continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente la quale, tuttavia, resta programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirsi” .
La parte ricorrente ha inoltre richiamato gli articoli 63 e 64 del CCNL di categoria, che detta regole che pongono a carico dell'amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e docenti
e tempo determinato, strumenti e risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio, così come l'articolo 282 comma 1 del decreto legislativo 207/94 che prevede:
“l'aggiornamento è un diritto dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari, come l'approfondimento della preparazione didattica, come partecipazione alla ricerca e all' innovazione didattico pedagogica”.
Ha pertanto concluso deducendo che, in ragione della discriminazione contenuta nel comma 121 della legge 107/2015, lo stesso doveva disapplicarsi e intrepretarsi, nel rispetto dei citati parametri costituzionali, come attributiva del diritto alla Carta di aggiornamento per gli anni dedotti anche a proprio favore.
Parte resistente si è tempestivamente costituita ed ha chiesto il rigetto delle domande, eccependo che la formazione è erogata anche al personale assunto con contratti a termine ai sensi degli artt. 63 e 64 CCNL applicato. Ha inoltre richiamato la legge n. 103 del 10 agosto 2023 di conversione del D.L. n. 69 del 13 giugno 2023, il quale all'art. 15 stabilisce che: “La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile".
Ha eccepito da un canto, che solo per i docenti supplenti titolari di contratti a termine annuali, la legge aveva previsto l'erogazione del beneficio e che non sono tali i contratti conclusi fino al termine delle attività didattiche conclusi dalla ricorrente, non potendosi ravvisare discriminazione per diversità di compiti svolti da tale categoria di docenti rispetto a quelli assunti con contratto a tempo indeterminato.
Ha inoltre evidenziato che per l'anno 2020/2021, comunque parte ricorrente non aveva diritto alla carta di aggiornamento richiesta, tenuto conto che aveva svolto servizio dal
23/11/2020 al 21/06/2021.
*
All'esito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter, la controversia è decisa con sentenza depositata in via telematica.
Al fine di decidere la presente causa, si premette che il principio di non discriminazione contenuto nella Carta sociale europea, sottoscritta a Strasburgo il 13 maggio 1996, all' articolo 10, prevede che “per assicurare l'effettivo esercizio del diritto alla formazione professionale le parti si impegnano ad assicurare e favorire la formazione tecnica e professionale di tutte le persone.. “ ... ad “adottare a favorire i provvedimenti adeguati ed agevolmente accessibili per la formazione professionale dei lavoratori adulti” ;al contempo si osserva che la clausola numero 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18 Marzo 1999, trasfuso nella direttiva 1999/70 CE del 28 giugno 1999, in relazione alle “ condizioni di impiego “ dei lavoratori a tempo determinato stabilisce che i lavoratori a tempo determinato, non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive.
Orbene poiché la formazione rientra tra le condizioni di impiego anche per i lavoratori a tempo determinato, deve agli stessi essere riconosciuto il bonus per l'aggiornamento e la formazione professionale dell'importo di euro 500 l'anno al fine appunto di consentire loro la formazione continua.
Parte resistente eccepisce che per l'a.s. 2020/2021 parte ricorrente abbia svolto servizio dal 23/11/2020 al 21/06/2021. Tuttavia, è in atti e documentato che parte ricorrente abbia lavorato, per l'a.s. 2020/2021 dal 07.10.2020 al 19.11.2020, e nuovamente dal
23.11.2020 al 21.06.2021, pertanto per un periodo superiore a 180 giorni e così per un periodo di tempo sufficientemente lungo e tale da poter assimilare lo svolgimento dei compiti lavorativi da parte della ricorrente, al personale docente assunto con contratto a tempo indeterminato per l'ampiezza della durata.
Ad avviso della scrivente pertanto la domanda di accertamento del diritto all'accredito della somma pari ad euro 500 per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, merita di essere accolta.
Con recente pronuncia, invero, la Corte di Cassazione, adita con rinvio pregiudiziale dal
Tribunale di Taranto, ha ricostruito compiutamente la fattispecie e, tenuto conto che il legislatore ha utilizzato quale parametro di riferimento l'“anno scolastico”, ha ritenuto che proprio le ragioni obiettive perseguite, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, impediscano di sottrarre il beneficio formativo ai docenti precari incaricati con supplenze annuali o supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, destinate, in entrambi i casi, a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, pervenendo ad affermare il principio che: “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121,
L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n.
124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ” (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 29961/2023 del CP_1
27/10/2023).
In definitiva, pertanto, deve disapplicarsi l'articolo 1, commi 121 e ss., della Legge n.
107/2015 (i D.P.C.M. del 23/9/2015 e del 28/11/2016, applicativi di tal disposizione, sono stati nelle more della decisione della CGUE annullati dal Consiglio di Stato, con
l'ordinanza citata) nella parte in cui non riconosce l'assegnazione della Carta elettronica del docente anche al personale docente assunto con contratto a tempo determinato,
incaricato con supplenze annuali o supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche.
In relazione alle spese di lite si osserva che in ragione della novità delle questioni esaminate, oggetto delle pronunce della Corte di Giustizia e del giudice amministrativo, nonché della recentissima sentenza della Corte di Cassazione ex art. 363 bis c.p.c., ricorrono gravi ed eccezionali ragioni per compensale integralmente tra le parti, in linea con l'indirizzo più recente espresso in argomento da questa sezione di Tribunale.