Trib. Siracusa, sentenza 31/10/2024, n. 976
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Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. F C P, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127-ter cpc,
in sostituzione dell'udienza del 15 ottobre 2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 225/2022
tra
, cod. fisc. rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
SPRIVERI CORRADO, giusta procura in atti
- Ricorrente -
contro
in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, cod. fisc./p. iva , P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. BRANDINO LUCA, giusta procura in atti;
- Resistente -
I
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto ed in diritto
Con ricorso depositato in data 27.1.2022, esponeva di essere stata assunta Parte_1
alle dipendenze della società cooperativa “Arcobaleno soc. coop sociale arl” con contratto
a tempo indeterminato a decorrere dal 29 gennaio 2008, inizialmente, con la qualifica di
“assistente domiciliare” e, successivamente” di “Operatrice Socio Assistenziale – OSA”;
che, a decorrere dall1.11.2013, il rapporto di lavoro alle dipendenze della cooperativa
veniva trasformato da tempo parziale a tempo pieno, con orario di lavoro “full time”, nel
limite complessivo di 38 ore settimanali, distribuite su sei giorni lavorativi. Deduceva che,
a partire dal mese di gennaio 2016, l'organo direttivo della società cooperativa CP_1
aveva esercitato una prolungata, illegittima e vessatoria condotta nei confronti della
lavoratrice, costretta a rinunciare ad una parte della retribuzione alla stessa spettante per far
fronte a presunte difficoltà economiche dell'impresa, maturando, nel periodo dal 1.1.2016
al 31.12.2016 il diritto al pagamento della somma di € 2.270,52 e nel periodo dall'1.1.2017
al 31.10.2017 il diritto al pagamento della somma di € 909,16, per le maggiori ore
lavorative prestate e non retribuite, risultanti dai fogli presenza prodotti in atti.
Aggiungeva, che, nel corso dell'attività lavorativa durata tredici anni, anche per far fronte
alla carenza organica di personale dell'impresa, che non le aveva permesso di fruire di tutte
le ferie previste dal CCNL – Cooperative sociali – aveva accumulato 117 giorni di ferie,
maturando il diritto al pagamento della relativa indennità sostitutiva pari ad € 5.921,37.
Precisava che, dall'ultima busta paga del mese di agosto 2019, risultavano maturati 85
giorni di ferie non godute né retribuite e che tale saldo non veniva poi ingiustificatamente
riportato nella busta paga del mese successivo di settembre 2019. Rappresentava che il
Presidente della cooperativa aveva posto in essere una condotta unilateralmente vessatoria,
II
ritorsiva e illegittima, consistente nel collocare la lavoratrice “coattivamente” e
“consecutivamente” in ferie, non concordate preventivamente ma arbitrariamente
assegnatele, per trenta giorni a decorrere dall'11.7.2021 sino al 14 agosto 2021 e,
successivamente, dal 16 agosto 2021, per ulteriori trenta giorni. Rilevava che, a causa della
pressione psicologica esercitata dalla governance della società cooperativa, aveva riportato
uno stato ansioso-depressivo per il quale doveva assentarsi dal lavoro a decorrere dal 1°
agosto 2021, a causo dello stato di malattia diagnosticata in seguito a visita medica
specialistica di neuropsichiatrica.
Deduceva che, sopraffatta dal comportamento vessatorio del datore di lavoro e di fronte
alla manifesta impossibilità di svolgere serenamente la propria attività lavorativa, era stata
costretta a recedere per giusta causa dal rapporto di lavoro.
Tanto premesso, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Siracusa, in funzione di
Giudice del Lavoro, la società cooperativa “Arcobaleno soc. coop. sociale arl”, al fine di
sentire condannare la società convenuta al pagamento della complessiva somma di €
9.938,17, di cui quanto ad € 3.179,68 a titolo di retribuzione maturata e non corrisposta
nell'intercorso rapporto di lavoro;
€ 4.337,29 a titolo di indennità di ferie maturate e non
godute nonché ulteriori € 5.000,00 a titolo di risarcimento del danno, liquidato in via
equitativa, per la condotta vessatoria consistente nella illegittima collocazione in ferie ed €
1.325,20, a titolo di indennità sostitutiva del preavviso