Trib. Verona, sentenza 05/03/2024, n. 557

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Verona, sentenza 05/03/2024, n. 557
Giurisdizione : Trib. Verona
Numero : 557
Data del deposito : 5 marzo 2024

Testo completo

TRIBUNALE DI VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 05/03/2024 nel procedimento iscritto al n. R.G. 5408 /2023 promosso da CO AR e ZZ EN;
nei confronti di EL MD AB
Successivamente oggi 05/03/2024 alle ore 11.15 è comparso l'avv. PAOLA
VALENTINI per parte attrice il quale dimette l'atto integrativo del presente giudizio nuovamente notificato in uno all'ordinanza del 1.8.23 di mutamento del rito, all'intimato EL MD AB , ex art. 138 c.p.c. in data 14.9.23 da parte dell'ufficiale giudiziario (cfr deposito effettuato in data odierna) ed insiste in domanda e precisa come la morosità oggi ammonti ad € 9600 pari a 24 mensilità;

Il Giudice,
dott. Chiavegatti Francesco dato atto di quanto sopra, dato atto della regolare instaurazione del contraddittorio nei confronti del convenuto e ritenuta la causa matura per la decisione;

P.Q.M

.
Dichiara la contumacia del convenuto EL MD AB , e invita parte attrice alla precisazione delle conclusioni e alla discussione della causa;

La stessa si riporta agli atti ed in particolare all'atto di intimazione di sfratto e alla memoria integrativa depositata in data 1-12-23;

Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio per la decisione;
dando atto che la parta allontanandosi rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza;

Il Giudice dott. F. Chiavegatti
TRIBUNALE DI VERONA N. 5408/23 R.G. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. F.
Chiavegatti: ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. 5408/ 2023 r.g. promossa da,
CO AR (C.F. [...]),
EN AT (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv.
VALENTINI PAOLA ([...]);

ATTORI
Contro
EL MD AB (C.F. [...]),
CONVENUTO contumace
In punto a Intimazione di sfratto per morosita' (uso abitativo)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi della novella L. 69/2009, in vigore dal 4.7.2009, applicabile ai procedimenti in corso relativamente al nuovo disposto dell'art. 118 disp. att., ci si limita a richiamare gli atti di causa.
Le parti hanno concluso e discusso oralmente la causa come da verbale in data odierna in questa sede da intendersi richiamato per relationem:
TRIBUNALE DI VERONA N. 5408/23 R.G.
della sentenza non viene data contestuale lettura in udienza avendovi le parti rinunciato e disponendosene pertanto la comunicazione a cura della cancelleria;
da parte del giudice rientrato dalla camera di consiglio;

MOTIVI DELLA DECISIONE
(art. 118 disp. Att. C.p.c. rif. L. 69/2009)
- osservato che il novellato art. 132 c.p.c esonera oramai dall'esposizione del tradizionale “svolgimento del processo”, essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo della decisione, “la concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione”;

- ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta
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