Trib. Pordenone, sentenza 19/11/2024, n. 169

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Pordenone, sentenza 19/11/2024, n. 169
Giurisdizione : Trib. Pordenone
Numero : 169
Data del deposito : 19 novembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa M P C Presidente
dott. G C Giudice
dott.ssa C I R Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3213/2024
promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
LIZZI DANIELA, presso il quale ha eletto domicilio telematico;

ricorrente
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
LIZZI DANIELA, presso il quale ha eletto domicilio telematico;

ricorrente
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in San Michele al
Tagliamento (VE), in data 16/10/2004, in regime di separazione legale dei beni;

con la seguente figlia: , nata a [...] il Persona_1
02/09/2006;

e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI: come da note scritte congiunte e cioè “• I coniugi vivranno
1
separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto.
• La casa coniugale sita in San Michele al Tagliamento, di proprietà del sig.
, viene assegnata alla madre con i beni e gli arredi ivi contenuti. CP_1
• La figlia , diciassettenne, è affidata ad entrambi i genitori in maniera Per_1
condivisa con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale, residenza
anagrafica e collocazione prevalente presso la madre in San Michele al
Tagliamento e con visite paterne libere, vista l'età della ragazza, maggiorenne
fra pochi mesi.
• I coniugi volendo provvedere alla definizione di tutti i loro rapporti
patrimoniali ed economici, precisano che il qui sotto indicato accordo
patrimoniale costituisce elemento funzionale ed indispensabile al fine della
risoluzione della crisi coniugale.
• Il sig. riconosce di dover rimborsare alla sig.ra la somma di €. CP_1 Pt_1
7.500,00 a titolo di arretrati, fino ad oggi, per il mantenimento della figlia che
verranno corrisposti a rate mensili di €. 150,00 entro il 15 di ogni mese.
• Ai sensi dell'art. 19 legge n. 74/87 e della sentenza Corte Costituzionale n.
154/99 i coniugi chiedono l'esenzione di ogni imposta e tassa.
• Il sig. , verserà, un contributo per il mantenimento
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