Trib. Treviso, sentenza 16/05/2024, n. 782

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Treviso, sentenza 16/05/2024, n. 782
Giurisdizione : Trib. Treviso
Numero : 782
Data del deposito : 16 maggio 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA
Il Tribunale di Treviso – Sezione Specializzata Agraria, nella seguente composizione:
dott. Andrea Valerio Cambi presidente dott.ssa Elena Merlo giudice
dott. Carlo Baggio giudice relatore
dott. Flaviano Salvadori esperto
dott. Daniele Vaccari esperto ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 CPC la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo RG 4695/2022, iscritta in data 26/07/2022, promossa da
-OL SS (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv.
FACCHINI JACOPO e domicilio eletto presso lo studio del difensore in RIVIERA XX
SETTEMBRE n. 38 - VENEZIA MESTRE attore / ricorrente contro
FA SS (C.F. [...]) e AR SS (C.F.
[...]), con il patrocinio dell'avv. BOSCO MARTINA e domicilio eletto presso lo studio del difensore in VIA PINELLI n. 29 - TREVISO
SOCIETA AGRICOLA M&M S.R.L. (C.F. 04309290262), con il patrocinio dell'avv. MASO PAOLA e domicilio eletto presso lo studio del difensore in VICOLO BARBERIA n.

5 - TREVISO convenuti / resistenti
***
OGGETTO: azione di condanna al rilascio del fondo per altri motivi;

CONCLUSIONI: cfr. il verbale dell'udienza del 5.4.2024.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE


1. Fatto e svolgimento del processo

A seguito dell'ordinanza resa il 5.5.2022 nel procedimento RG 1979/2021, con la quale era stata dichiarata l'incompetenza funzionale dell'adito Tribunale ordinario di Treviso
per esser competente le Sezione Specializzata Agraria del medesimo Tribunale,
l'odierno ricorrente PA SI ha agito in riassunzione evocando nel presente giudizio
i fratelli TE SI e LA SI, la Società Agricola M&M S.R.L. (da ora anche solo M&M) e l'ulteriore fratello RG SI (in qualità di erede della defunta madre NA SI), allegando che:
- il medesimo ricorrente, i di lui fratelli TE e LA SI e la di loro madre
NA SI erano comproprietari del fabbricato rustico sito in Casale sul Sile
(TV), via Gardan n. 14, identificato al Catasto Fabbricati di detto Comune alla sezione Urbana C, foglio 10, particella 378 e degli adiacenti terreni agricoli, sempre siti in Casale sul Sile (TV) e identificati al Catasto Terreni al foglio 20, particelle 86, 88, 174 e 501 e al foglio 22, particelle 82, 94, 95, 96, 221, 223,
224. 516, 518 e 519;

- con contratto del 6.8.2018 gli altri comproprietari avevano concesso in affitto i predetti fondi rustici alla M&M;
nonostante il ricorrente rientrasse tra le parti denominate “comproprietari-concedenti”, egli non aveva mai prestato il proprio consenso alla stipula del citato contratto, anzi rappresentando più volte il proprio dissenso;

- a seguito del decesso di RG SI e della rinuncia all'eredità da parte dei chiamati all'eredità dello stesso (NI AT e CO SI), il sopradescritto compendio immobiliare risulta ora in comproprietà tra il ricorrente PA SI e
i resistenti TE e LA SI;

- il contratto sarebbe nullo ex art. 1108 c.c., trattandosi di atto di straordinaria amministrazione di un bene immobile in comunione stipulato non all'unanimità;

- il contratto sarebbe stato predisposto dai resistenti nel solo interesse della società agricola affittuaria, sfruttando lo stato di incapacità della comproprietaria NA
SI e in conflitto di interessi, dato che il controllo della società affittuaria sarebbe riconducibile al comproprietario TE SI;

- che il contratto sarebbe comunque invalido poiché stipulato quando la comproprietaria di maggioranza NA SI era incapace di intendere e volere.
Il ricorrente ha quindi domandato l'accertamento della nullità del contratto per violazione di norme imperative ex artt. 1418 e 1325 n. 1 c.c. ovvero l'annullamento dello stesso ex artt. 1394, 1425 c.c. ovvero, infine, l'accertamento della sua inefficacia, con conseguente condanna alla restituzione dei fondi.
I resistenti LA e TE SI si sono costituiti in giudizio rilevando anzitutto che in data 14.10.2022 era stato concluso un accordo transattivo tra essi e l'affittuaria (accordo poi comunicato anche al ricorrente), in virtù del quale, a fronte del rilascio da parte di
M&M del compendio affittatole, TE e LA SI rinunciavano a qualsiasi pretesa inerente i canoni relativi all'intercorso rapporto d'affitto agrario, mentre l'affittuaria rinunciava a qualsiasi sua pretesa, a qualunque titolo, nei confronti dei soli LA e TE SI. Ciò posto, essendo intervenuto l'effettivo rilascio dei fondi il medesimo
14.10.2022, i resistenti hanno eccepito l'intervenuta cessazione della materia del contendere. Nel merito, i resistenti hanno altresì dedotto che:
- il ricorrente sarebbe stato tempestivamente informato della sottoscrizione del
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contratto e, seppur trovandosi nelle condizioni oggettive di farlo, non avrebbe manifestato il proprio dissenso ma, al contrario, avrebbe espresso un implicito consenso, permettendo all'affittuaria di prendere possesso dei fondi oggetto di causa;

- la stipula del contratto di cui si controverte costituirebbe atto di ordinaria e non di straordinaria amministrazione;

- il contratto non può dirsi stipulato in danno dei comproprietari, essendo stato stipulato con l'assistenza delle reciproche organizzazioni di categoria competenti ed inoltre essendo foriero di vantaggi per tutti i comproprietari affittanti, recando condizioni economicamente migliorative rispetto al precedente contratto avente ad oggetto i medesimi fondi (stipulato tra i coniugi IT SI e NA SI e il loro figlio RG SI);

- allorché fu stipulato il contratto, la contraente NA SI era certamente capace di intendere e di volere, e quindi di determinarsi liberamente.
La società affittuaria M&M si è costituita in giudizio eccependo:
- la cessazione della materia del contendere per l'intervenuto rilascio dei fondi a seguito della transazione di cui già si è detto;
peraltro, l'immotivato rifiuto del ricorrente ad accettare, in sede di tentativo di conciliazione del 24.6.2022, la riconsegna del compendio affittato dovrebbe essere presa in considerazione ai fini della condanna del ricorrente all'integrale rifusione delle spese di lite, nonché della condanna dello stesso ex art. 96 co. 3 CPC;

- la mancata prova dell'incapacità di intendere e di volere dell'ex comproprietaria
NA SI nonché l'assenza di pregiudizio per le ragioni dei comproprietari, atteso che: all'atto della stipula l'ex comproprietaria NA SI era assistita dalla Confederazione Italiana Agricoltori di Treviso;
il canone di locazione pattuito tra le parti non era incongruo poiché superiore a quello di cui al precedente contratto d'affitto;
nemmeno le ulteriori pattuizioni del contratto de quo recanti obblighi per i comproprietari potrebbero considerarsi pregiudizievoli, in quanto troverebbero giustificazione nello stato di deterioramento e di pericolo del fabbricato affittato;

- l'assenza del lamentato conflitto di interessi, posto che: nella fattispecie non ricorrerebbe alcuna ipotesi di rappresentanza tra i comproprietari dei fondi;
al contrario, il contratto avrebbe recato rilevanti vantaggi per gli interessi di tutti i comproprietari, compreso il ricorrente (che infatti aveva continuato a percepire la propria quota di canone anche durante i periodi di chiusura per l'emergenza sanitaria da Covid 19);
non risponderebbe al vero che la società affittuaria sarebbe di fatto riconducibile al comproprietario TE SI per il tramite di
NI US (figlia della titolare della società resistente), avendo quest'ultima da anni interrotto qualsiasi tipo di rapporto sentimentale con
TE SI;

- l'infondatezza dell'eccezione di nullità del contratto di affitto per violazione dell'art. 1108, comma 3 c.c, per le seguenti ragioni: l'eventuale rinuncia alla facoltà di diniego di rinnovo alla prima scadenza non comporta la trasformazione del contratto in ultranovennale;
la disposizione invocata non
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potrebbe trovare applicazione al caso de quo, dovendo essere coordinata con quanto prescritto in materia di affitto di fondi rustici dall'art. 41 della L. 3 maggio 1982, n. 203;
il comproprietario non partecipante alla stipula del contratto non avrebbe mai espresso il proprio dissenso prima della sottoscrizione del contratto;
dovrebbe comunque operare il principio maggioritario stabilito dall'art. 1105 c.c., atteso che il ricorrente era ed è comproprietario di una quota di minoranza del compendio affittato.
La società resistente ha inoltre chiesto, in via riconvenzionale, la condanna del ricorrente PA SI al pagamento della somma di € 24.086,73 (pari alle spese dalla stessa sostenute per la messa in sicurezza, mediante opere di manutenzione straordinaria, del compendio immobiliare oggetto di causa), in via principale ai sensi dell'art. 7 del contratto d'affitto e degli artt. 1621 e 1577 c.c., in subordine, in caso di accertamento della nullità o inefficacia del contratto o di annullamento dello stesso, ai sensi degli artt. 1150, 1151 e 1152 c.c. ovvero, in ulteriore subordine, ai sensi dell'art. 2041 c.c.
Differita l'udienza ai sensi dell'art. 418 c.p.c., il ricorrente ha depositato in data
23.1.2023 comparsa di risposta con la quale:
- ha osservato che la cessazione della materia del contendere sarebbe solo parziale
e riguarderebbe soltanto la domanda di riconsegna dell'immobile;

- ha ribadito tutte le doglianze già svolte circa la validità del contratto
(contestando altresì di aver continuato a percepire la propria quota di canone da parte dell'affittuaria avendo, invece, sempre rifiutato ogni pagamento a tale titolo);

- ha dichiarato, nelle vesti di condebitore solidale non transigente, di voler profittare ex art. 1304 c.c. della transazione del 14.10.2022 di cui già si è detto, ivi compresa la rinuncia da parte dalla società resistente a qualsiasi pretesa inerente alla messa in sicurezza del fabbricato, non essendo a lui opponibile la clausola di cui all'art.1 della transazione (che lasciava impregiudicate tutte le domande svolte e da svolgersi nei confronti del ricorrente), in quanto nulla;

- ha chiesto il rigetto della domanda riconvenzionale della convenuta, non essendovi prova che le opere in parola fossero state effettivamente
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