Trib. Lecce, sentenza 08/01/2025, n. 22

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Lecce, sentenza 08/01/2025, n. 22
Giurisdizione : Trib. Lecce
Numero : 22
Data del deposito : 8 gennaio 2025

Testo completo


TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 2094/2022 R.G.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria I.
Gustapane, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa discussa all' udienza del 13/12/2024 - udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art 127 ter c.p.c e previa verifica del deposito delle note nel termine perentorio stabilito -, promossa da:
NE Luca, nato a [...] l'[...] e residente a [...], rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'Avvocato Francesco Foresio
Ricorrente
C O N T R O
-I.N.P.S., rappresentato e difeso dall'Avvocato Salvatore Graziuso
Resistente
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. per il riconoscimento del diritto ad assegno ordinario di invalidità
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ai sensi dell'art. 445-bis comma 6 c.p.c., depositato in data 21/2/2022, il ricorrente in epigrafe chiede il riconoscimento del proprio diritto all'assegno ordinario di invalidità ex L.222/84 e la condanna dell'INPS al pagamento delle relative prestazioni, contestando le conclusioni raggiunte dal consulente tecnico in fase di accertamento tecnico preventivo, già introdotto ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c.
In particolare, parte ricorrente ha contestato l'elaborato peritale deducendo che, contrariamente a quanto rilevato dal CTU, il medesimo, sin dal momento dell'avanzamento della domanda amministrativa, presenterebbe un quadro patologico tale da giustificare il riconoscimento del diritto alla prestazione richiesta.
Si è costituito in giudizio l'INPS, contestando in fatto e diritto gli avversi assunti e concludendo per il rigetto del ricorso.
Tali risultando le richieste delle parti, occorre preliminarmente ricordare che l'art. 445- bis c.p.c., intitolato “Accertamento tecnico preventivo obbligatorio, dispone che: “1.Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno
1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
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