Trib. Forli, sentenza 06/05/2024, n. 398
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Testo completo
N. R.G. 2149/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabio Santoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2149/2020 promossa da:
F.LLI PINNA INDUSTRIA CASEARIA S.P.A. (C.F. 00061150900), con il patrocinio dell'avv. MARCO ACCOSSANO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. MARCO
ACCOSSANO
ATTRICE contro
CRE CONSORZIO PER LE RISORSE ENERGETICHE S.C.P.A. (ANCHE
CRE S.C.P.A.) (C.F. 03104940402), con il patrocinio dell'avv. PAOLA DESIDERI
ZANARDELLI e dell'avv. PAOLO PIERI, elettivamente domiciliato presso il difensore avv.
PAOLA DESIDERI ZANARDELLI
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, ai sensi dell'art.702 ter, quinto comma,
c.p.c., con ordinanza provvisoriamente esecutiva vo-glia:
- accertare e dichiarare che la ricorrente F.LI NN Industria Casearia S.p.A. ha pagato indebitamente addizionali provinciali sull'energia elettrica per complessivi € 57.061,03 al
pagina 1 di 12 forni-tore di energia elettrica Consorzio per le Risorse Energetiche S.C.p.A. (già Romagna
Energia S.C.p.A.);
- condannare il Consorzio per le Risorse Energetiche S.C.p.A. a restituire alla F.LI NN Indu-stria Casearia S.p.A. € 57.061,03 oltre interessi legali da ogni singolo pagamento al saldo, ovvero dall'11.2.2020 o, subordinatamente, dalla data di deposito del presente ricorso al saldo effettivo;
- condannare la resistente Consorzio per le Risorse Energetiche S.C.p.A. a rifondere alla ri- corrente F.LI NN Industria Casearia S.p.A. le spese del presente procedimento, delle quali si chiede la liquidazione secondo i valori medi delle tabelle allegate al D.M. 55/2014, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, oneri previdenziali e fiscali, ed ol-tre al rimborso degli esposti non imponibili sostenuti per € 406,50 (di cui € 379,50 per con-tributo unificato ed € 27,00 bollo per marca ex art.30 DPR 115/2012)”.
Per parte convenuta:
““Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito contrariis reiectis, previi gli incombenti di legge, rigettare nel merito l'avversa domanda perché infondata in fatto ed in diritto o comunque ridurre la somma, escludendo la voce rappresentata eventualmente dall'IVA;
in via condizionata subordinata, nel caso in cui la domanda della resistente venisse accolta anche solo parzialmente, condannare la Presidenza del Consiglio dei ministri a sentir riconosciuto alla resistente, in ragione dell'inadempimento contrattuale in premessa, il diritto alla restituzione degli interessi riconosciuti all'utente finale nonché queLI maturati sulle somme anticipate a titolo di sorte dal versamento all'utente e sino alla restituzione che sarà stabilita dalla sentenza definitiva di condanna rappresentante tutti i danni patiti e patendi, calcolata anche in via equitativa nonché le somme eventualmente dovute a titolo di spese legali dell'intero giudizio,
a tal fine, questa difesa
CHIEDE
‐ in applicazione all'art. 702bis comma 5° c.p.c., la chiamata in causa del terzo e la posticipazione, della prima udienza di comparizione, affinché porre in essere la chiamata in causa nel rispetto dei termini a comparire della Presidenza del Consiglio dei ministri in persona del presidente pro tempore avv. Giuseppe Conte, con sede legale in Palazzo Chigi in
Roma, Piazza Colonna 270;
pagina 2 di 12 ‐ con condanna del terzo al pagamento di spese e compensi oltre voci di legge del presente giudizio in capo al ricorrente nonché la compensazione tra il ricorrente e il resistente per le ragioni di cui in premessa”.
In ogni caso, si ritiene di dover evidenziare come la materia relativa alla presente controversa
è stata oggetto di due rinvii alla Corte Costituzionale -ad oggi pendenti - e relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 comma 4 D. Lgs. 26 ottobre 1995 n. 504 (TU accise) (già in atti) e alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lett. C, e 2, del DL n. 511/1988, “per contrasto con l'art. 117, comma primo, Cost. e l'art. 1, par. 2, direttiva 2008/118/CE del Consiglio dell'U.E.” Si evidenzia altresì che il Tribunale di Como, a seguito dei due rinvii alla Corte Costituzionale, ha emesso ordinanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (doc. n. 2) al fine di dirimere la questione su quale dei due principi (effetto diretto solo verticale delle direttive, da una parte, e principio di effettività, dall'altra) debba prevalere laddove l'uno non possa essere rispettato senza il sacrificio dell'altro.
Per i motivi esposti, dunque, si chiede che l'Ill.mo Giudice adito valuti l'opportunità di disporre un rinvio della presente controversia nell'attesa che si pronuncino le Corti”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. ritualmente notificato, F.LI NN Industria Casearia
s.p.a. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Forlì, CRE Consorzio per le Risorse
Energetiche s.c.p.a., al fine di ottenere, per le ragioni di seguito riportate, l'accoglimento dell'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo proposta e, per l'effetto, la condanna di parte resistente al rimborso della somma di € 57.061,03, oltre interessi legali da ogni singolo pagamento al saldo, ovvero dall'11.02.2020 o, subordinatamente, dalla data di deposito del ricorso al saldo effettivo, con vittoria di spese di lite.
In particolare, parte ricorrente deduceva:
a) di aver pagato al fornitore di energia elettrica Romagna Energia S.C.p.A., ora CON-
SORZIO PER LE RISORSE ENERGETICHE S.C.P.A. (c.f. 03104940402), con sede in
Cesena (FC), Via Leopoldo Lucchi 135, le fatture allegate al ricorso, suddivise per ciascun
POD (codice identificativo della fornitura) comprensive dell'addizionale provinciale
pagina 3 di 12
sull'energia elettrica come indicata nella voce Imposte, per un importo complessivo di €
57.061,03 (nel periodo compreso tra gennaio 2010 e dicembre 2011);
b) che, in forza della contrarietà al diritto eurounitario delle predette addizionali provinciali come riconosciuto dalla direttiva 2008/118/CE entrata in vigore in data 15.01.2009 e attuata in
Italia con d.lgs. n. 48/2010, lo Stato Italiano aveva abrogato tali imposte indirette a decorrere dal 01.01.2012 e che sussisteva l'illegittimità delle addizionali provinciali sull'energia elettrica pagate anche nel biennio 2010-2011;
c) che, stante la plurima giurisprudenza di legittimità e di merito sul punto, l'utente finale ha diritto di agire in sede civile nel termine di prescrizione decennale direttamente nei confronti del fornitore al fine di ottenere la ripetizione dell'indebito versato;
d) che CRE è legittimato passivo dell'azione di ripetizione dell'indebito, potendo poi agire per il rimborso nei confronti dell'Erario, tenuto conto del meccanismo di rivalsa previsto dal testo unico sul pagamento delle accise e delle addizionali territoriali sull'energia elettrica.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 03.10.2020, si costituiva CRE Consorzio per le Risorse Energetiche s.c.p.a., contestando il contenuto del ricorso avversario e chiedendone l'integrale rigetto, in quanto infondato in fatto e in diritto;
chiedeva altresì che venisse accertato il difetto di titolarità ad causam della resistente CRE;
in via condizionata subordinata, in caso di accoglimento della domanda avversaria, chiedeva
l'autorizzazione alla chiamata in causa in manleva della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
In particolare, la resistente ricostruiva l'evoluzione normativa della questione giuridica controversa e, da un lato, deduceva l'inefficacia orizzontale della direttiva comunitaria
2008/118/CE nell'ambito di un giudizio civile tra
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabio Santoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2149/2020 promossa da:
F.LLI PINNA INDUSTRIA CASEARIA S.P.A. (C.F. 00061150900), con il patrocinio dell'avv. MARCO ACCOSSANO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. MARCO
ACCOSSANO
ATTRICE contro
CRE CONSORZIO PER LE RISORSE ENERGETICHE S.C.P.A. (ANCHE
CRE S.C.P.A.) (C.F. 03104940402), con il patrocinio dell'avv. PAOLA DESIDERI
ZANARDELLI e dell'avv. PAOLO PIERI, elettivamente domiciliato presso il difensore avv.
PAOLA DESIDERI ZANARDELLI
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, ai sensi dell'art.702 ter, quinto comma,
c.p.c., con ordinanza provvisoriamente esecutiva vo-glia:
- accertare e dichiarare che la ricorrente F.LI NN Industria Casearia S.p.A. ha pagato indebitamente addizionali provinciali sull'energia elettrica per complessivi € 57.061,03 al
pagina 1 di 12 forni-tore di energia elettrica Consorzio per le Risorse Energetiche S.C.p.A. (già Romagna
Energia S.C.p.A.);
- condannare il Consorzio per le Risorse Energetiche S.C.p.A. a restituire alla F.LI NN Indu-stria Casearia S.p.A. € 57.061,03 oltre interessi legali da ogni singolo pagamento al saldo, ovvero dall'11.2.2020 o, subordinatamente, dalla data di deposito del presente ricorso al saldo effettivo;
- condannare la resistente Consorzio per le Risorse Energetiche S.C.p.A. a rifondere alla ri- corrente F.LI NN Industria Casearia S.p.A. le spese del presente procedimento, delle quali si chiede la liquidazione secondo i valori medi delle tabelle allegate al D.M. 55/2014, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, oneri previdenziali e fiscali, ed ol-tre al rimborso degli esposti non imponibili sostenuti per € 406,50 (di cui € 379,50 per con-tributo unificato ed € 27,00 bollo per marca ex art.30 DPR 115/2012)”.
Per parte convenuta:
““Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito contrariis reiectis, previi gli incombenti di legge, rigettare nel merito l'avversa domanda perché infondata in fatto ed in diritto o comunque ridurre la somma, escludendo la voce rappresentata eventualmente dall'IVA;
in via condizionata subordinata, nel caso in cui la domanda della resistente venisse accolta anche solo parzialmente, condannare la Presidenza del Consiglio dei ministri a sentir riconosciuto alla resistente, in ragione dell'inadempimento contrattuale in premessa, il diritto alla restituzione degli interessi riconosciuti all'utente finale nonché queLI maturati sulle somme anticipate a titolo di sorte dal versamento all'utente e sino alla restituzione che sarà stabilita dalla sentenza definitiva di condanna rappresentante tutti i danni patiti e patendi, calcolata anche in via equitativa nonché le somme eventualmente dovute a titolo di spese legali dell'intero giudizio,
a tal fine, questa difesa
CHIEDE
‐ in applicazione all'art. 702bis comma 5° c.p.c., la chiamata in causa del terzo e la posticipazione, della prima udienza di comparizione, affinché porre in essere la chiamata in causa nel rispetto dei termini a comparire della Presidenza del Consiglio dei ministri in persona del presidente pro tempore avv. Giuseppe Conte, con sede legale in Palazzo Chigi in
Roma, Piazza Colonna 270;
pagina 2 di 12 ‐ con condanna del terzo al pagamento di spese e compensi oltre voci di legge del presente giudizio in capo al ricorrente nonché la compensazione tra il ricorrente e il resistente per le ragioni di cui in premessa”.
In ogni caso, si ritiene di dover evidenziare come la materia relativa alla presente controversa
è stata oggetto di due rinvii alla Corte Costituzionale -ad oggi pendenti - e relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 comma 4 D. Lgs. 26 ottobre 1995 n. 504 (TU accise) (già in atti) e alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lett. C, e 2, del DL n. 511/1988, “per contrasto con l'art. 117, comma primo, Cost. e l'art. 1, par. 2, direttiva 2008/118/CE del Consiglio dell'U.E.” Si evidenzia altresì che il Tribunale di Como, a seguito dei due rinvii alla Corte Costituzionale, ha emesso ordinanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (doc. n. 2) al fine di dirimere la questione su quale dei due principi (effetto diretto solo verticale delle direttive, da una parte, e principio di effettività, dall'altra) debba prevalere laddove l'uno non possa essere rispettato senza il sacrificio dell'altro.
Per i motivi esposti, dunque, si chiede che l'Ill.mo Giudice adito valuti l'opportunità di disporre un rinvio della presente controversia nell'attesa che si pronuncino le Corti”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. ritualmente notificato, F.LI NN Industria Casearia
s.p.a. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Forlì, CRE Consorzio per le Risorse
Energetiche s.c.p.a., al fine di ottenere, per le ragioni di seguito riportate, l'accoglimento dell'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo proposta e, per l'effetto, la condanna di parte resistente al rimborso della somma di € 57.061,03, oltre interessi legali da ogni singolo pagamento al saldo, ovvero dall'11.02.2020 o, subordinatamente, dalla data di deposito del ricorso al saldo effettivo, con vittoria di spese di lite.
In particolare, parte ricorrente deduceva:
a) di aver pagato al fornitore di energia elettrica Romagna Energia S.C.p.A., ora CON-
SORZIO PER LE RISORSE ENERGETICHE S.C.P.A. (c.f. 03104940402), con sede in
Cesena (FC), Via Leopoldo Lucchi 135, le fatture allegate al ricorso, suddivise per ciascun
POD (codice identificativo della fornitura) comprensive dell'addizionale provinciale
pagina 3 di 12
sull'energia elettrica come indicata nella voce Imposte, per un importo complessivo di €
57.061,03 (nel periodo compreso tra gennaio 2010 e dicembre 2011);
b) che, in forza della contrarietà al diritto eurounitario delle predette addizionali provinciali come riconosciuto dalla direttiva 2008/118/CE entrata in vigore in data 15.01.2009 e attuata in
Italia con d.lgs. n. 48/2010, lo Stato Italiano aveva abrogato tali imposte indirette a decorrere dal 01.01.2012 e che sussisteva l'illegittimità delle addizionali provinciali sull'energia elettrica pagate anche nel biennio 2010-2011;
c) che, stante la plurima giurisprudenza di legittimità e di merito sul punto, l'utente finale ha diritto di agire in sede civile nel termine di prescrizione decennale direttamente nei confronti del fornitore al fine di ottenere la ripetizione dell'indebito versato;
d) che CRE è legittimato passivo dell'azione di ripetizione dell'indebito, potendo poi agire per il rimborso nei confronti dell'Erario, tenuto conto del meccanismo di rivalsa previsto dal testo unico sul pagamento delle accise e delle addizionali territoriali sull'energia elettrica.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 03.10.2020, si costituiva CRE Consorzio per le Risorse Energetiche s.c.p.a., contestando il contenuto del ricorso avversario e chiedendone l'integrale rigetto, in quanto infondato in fatto e in diritto;
chiedeva altresì che venisse accertato il difetto di titolarità ad causam della resistente CRE;
in via condizionata subordinata, in caso di accoglimento della domanda avversaria, chiedeva
l'autorizzazione alla chiamata in causa in manleva della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
In particolare, la resistente ricostruiva l'evoluzione normativa della questione giuridica controversa e, da un lato, deduceva l'inefficacia orizzontale della direttiva comunitaria
2008/118/CE nell'ambito di un giudizio civile tra
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