Trib. Cuneo, sentenza 17/06/2024, n. 492
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Testo completo
N. R.G. 2085/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott.ssa R B PRESIDENTE
Dott.ssa A N GIUDICE
Dott.ssa D B GIUDICE RELATORE est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2085/2023 promossa da:
(c.f. , con l'avv. SCICCHITANO MARIA Parte_1 C.F._1
ROSARIA e l'avv. AHMED JAMA FAIRUS;
RICORRENTE
contro
(c.f. ), con l'avv. DOTTORE NICOLA Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio a conclusioni congiunte
CONCLUSIONI
Con note scritte ex art. 127-ter c.p.c. le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente:
Come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente il 23/05/2024
pagina 1 di 7
Per parte resistente:
Come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente il 24/05/2024
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473 bis 12 c.p.c. depositato il 21/08/2023, depositava ricorso Parte_1 per la modifica della sentenza straniera n. 1312 del 19/10/2022 emessa dalla Corte d'Appello di
Rabat, a sua volta pronunciata in riforma della sentenza n. 752 del 15/12/2021 emessa dal Per Tribunale di Temara, adducendo come le disposizioni relative alle visite al figlio minore - nato il 26/02/2020 in costanza del matrimonio contratto in data 21/08/2014 in Marocco con
- non fossero mai state osservate dalla resistente, la quale sin dal giorno della Controparte_1 Per propria partenza per l'Italia non permetteva al ricorrente di vedere il piccolo né di sentirlo neppure al telefono, facendo perdere definitivamente le proprie tracce.
Con comparsa di risposta ex art. 473 bis 16 c.p.c. depositata in data 24/10/2023 si costituiva in giudizio , contestando il ricorso avversario e rassegnando le conclusioni ivi Controparte_1 contenute.
Le parti provvedevano al deposito delle memorie ex art. 473 bis 17 c.p.c.
All'udienza del 23/11/2023 veniva disposto un rinvio al fine di verificare i presupposti per l'attuabilità dell'accordo nelle more raggiunto alle parti.
Alla successiva udienza, con ordinanza resa fuori udienza in data 06/02/2024 il Giudice relatore adottava i provvedimenti di cui all'art. 473 bis 22 c.p.c., rigettava le prove orali dedotte dalle parti e rinviava disponendo un tentativo di conciliazione.
All'udienza del 16/05/2024 le parti, dato atto di aderire ai provvedimenti provvisori e urgenti di cui all'ordinanza del 06/02/2024, chiedevano fissarsi udienza per la rimessione della causa in decisione con rinuncia ai termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.
Con note scritte ex art. 127-ter c.p.c. le parti hanno rassegnato le conclusioni congiunte e il
Giudice relatore, pertanto, rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento delle conclusioni congiunte depositate dalle parti.
***
Preliminarmente occorre date atto che il matrimonio contratto in data 21/08/2014 in Marocco tra le parti e la sentenza straniera di divorzio di primo grado emessa dal Tribunale di Temara è attualmente trascritta dall'ufficio dello stato civile del Comune di Robilante (cfr. doc 6 ricorrente).
Non così per la sentenza straniera n. 1312 del 19/10/2022 emessa dalla Corte d'Appello di Rabat,
pagina 2 di 7
a sua volta pronunciata in riforma della sentenza n. 752 del 15/12/2021 emessa dal Tribunale di
Temara.
È principio consolidato che, ai sensi dell'art. 28 L. 218/1995 “il matrimonio è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei due coniugi al momento della celebrazione o dalla legge dello stato di comune residenza in tale momento”.
Il matrimonio celebrato all'estero dai genitori della prole minorenne, quindi, deve considerarsi valido in Italia anche se non trascritto ai sensi dell'art. 19 del DPR 3 novembre 200 n. 396 e lo stesso dicasi per la sentenza di divorzio emessa dal Tribunale straniero, che, pure non trascritta, deve ritenersi valida e automaticamente riconosciuta in Italia ai sensi dell'art. 61 L. 218/1995, sussistendo le condizioni previste da tale norma della competenza giurisdizionale del Giudice che
l'ha emessa, del rispetto del principio del contraddittorio e di difesa del convenuto, del passaggio in giudicato secondo la legge del luogo in cui è pronunciata, della non contrarietà ad altra decisione pronunciata
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott.ssa R B PRESIDENTE
Dott.ssa A N GIUDICE
Dott.ssa D B GIUDICE RELATORE est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2085/2023 promossa da:
(c.f. , con l'avv. SCICCHITANO MARIA Parte_1 C.F._1
ROSARIA e l'avv. AHMED JAMA FAIRUS;
RICORRENTE
contro
(c.f. ), con l'avv. DOTTORE NICOLA Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio a conclusioni congiunte
CONCLUSIONI
Con note scritte ex art. 127-ter c.p.c. le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente:
Come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente il 23/05/2024
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Per parte resistente:
Come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente il 24/05/2024
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473 bis 12 c.p.c. depositato il 21/08/2023, depositava ricorso Parte_1 per la modifica della sentenza straniera n. 1312 del 19/10/2022 emessa dalla Corte d'Appello di
Rabat, a sua volta pronunciata in riforma della sentenza n. 752 del 15/12/2021 emessa dal Per Tribunale di Temara, adducendo come le disposizioni relative alle visite al figlio minore - nato il 26/02/2020 in costanza del matrimonio contratto in data 21/08/2014 in Marocco con
- non fossero mai state osservate dalla resistente, la quale sin dal giorno della Controparte_1 Per propria partenza per l'Italia non permetteva al ricorrente di vedere il piccolo né di sentirlo neppure al telefono, facendo perdere definitivamente le proprie tracce.
Con comparsa di risposta ex art. 473 bis 16 c.p.c. depositata in data 24/10/2023 si costituiva in giudizio , contestando il ricorso avversario e rassegnando le conclusioni ivi Controparte_1 contenute.
Le parti provvedevano al deposito delle memorie ex art. 473 bis 17 c.p.c.
All'udienza del 23/11/2023 veniva disposto un rinvio al fine di verificare i presupposti per l'attuabilità dell'accordo nelle more raggiunto alle parti.
Alla successiva udienza, con ordinanza resa fuori udienza in data 06/02/2024 il Giudice relatore adottava i provvedimenti di cui all'art. 473 bis 22 c.p.c., rigettava le prove orali dedotte dalle parti e rinviava disponendo un tentativo di conciliazione.
All'udienza del 16/05/2024 le parti, dato atto di aderire ai provvedimenti provvisori e urgenti di cui all'ordinanza del 06/02/2024, chiedevano fissarsi udienza per la rimessione della causa in decisione con rinuncia ai termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.
Con note scritte ex art. 127-ter c.p.c. le parti hanno rassegnato le conclusioni congiunte e il
Giudice relatore, pertanto, rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento delle conclusioni congiunte depositate dalle parti.
***
Preliminarmente occorre date atto che il matrimonio contratto in data 21/08/2014 in Marocco tra le parti e la sentenza straniera di divorzio di primo grado emessa dal Tribunale di Temara è attualmente trascritta dall'ufficio dello stato civile del Comune di Robilante (cfr. doc 6 ricorrente).
Non così per la sentenza straniera n. 1312 del 19/10/2022 emessa dalla Corte d'Appello di Rabat,
pagina 2 di 7
a sua volta pronunciata in riforma della sentenza n. 752 del 15/12/2021 emessa dal Tribunale di
Temara.
È principio consolidato che, ai sensi dell'art. 28 L. 218/1995 “il matrimonio è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei due coniugi al momento della celebrazione o dalla legge dello stato di comune residenza in tale momento”.
Il matrimonio celebrato all'estero dai genitori della prole minorenne, quindi, deve considerarsi valido in Italia anche se non trascritto ai sensi dell'art. 19 del DPR 3 novembre 200 n. 396 e lo stesso dicasi per la sentenza di divorzio emessa dal Tribunale straniero, che, pure non trascritta, deve ritenersi valida e automaticamente riconosciuta in Italia ai sensi dell'art. 61 L. 218/1995, sussistendo le condizioni previste da tale norma della competenza giurisdizionale del Giudice che
l'ha emessa, del rispetto del principio del contraddittorio e di difesa del convenuto, del passaggio in giudicato secondo la legge del luogo in cui è pronunciata, della non contrarietà ad altra decisione pronunciata
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