Trib. Bari, sentenza 13/02/2025, n. 528

TRIB Bari
Sentenza
13 febbraio 2025
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TRIB Bari
Sentenza
13 febbraio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bari, sentenza 13/02/2025, n. 528
Giurisdizione : Trib. Bari
Numero : 528
Data del deposito : 13 febbraio 2025

Testo completo

n. 10590/2018 R.G.
RE PUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del dott. Luca Sforza, in funzione di Giudice Unico d'appello, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 10590/2018 R.G., avente ad oggetto: lesione personale/appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Bari n. 1086/2018 depositata il 29.05.2018, e notificata il 28.06.2018, vertente tra
AP AS, elettivamente domiciliato in Bari, alla via Magna Grecia n. 81/p, presso lo studio dell'Avv. Marco Milillo, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello dell'11.07.2018,
- APPELLANTE - contro
ER CO, elettivamente domiciliato in Bari, alla via V. Roppo n. 2/c, presso lo studio dell'Avv. Filippo Moschetti, dal quale è rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, all'Avv.
Giancarlo UE, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta in appello del 4.11.2018,
- APPELLATO -
- CONCLUSIONI DELLE PARTI -
All'esito delle note scritte depositate telematicamente dalle parti per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 24.10.2024, celebrata mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come da precedente provvedimento ritualmente comunicato, le parti hanno concluso riportandosi ai propri scritti difensivi, e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex lege di 60 giorni per il deposito di comparse conclusionali e di successivi 20 giorni per il deposito di brevi memorie di replica ex artt. 352 e 190, comma 1,
c.p.c.
.
- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
Con atto di citazione del 26.10.2015, ritualmente notificato in data 6-12.11.2015, AP AS conveniva innanzi al Giudice di Pace di Bari (n. R.G. 607/2016) ER NC, chiedendo la condanna dello stesso al pagamento della somma di €. 3.253,29 a titolo di risarcimento dei danni subiti per le lesioni sofferte in occasione dell'aggressione dallo stesso subita in data 27.04.2025, alle ore 10:15, allorquando mentre percorreva la Via Casamassima nel centro abitato di AP, veniva prima aggredito verbalmente e poi fisicamente da UE NC il quale, dopo averlo insultato, lo percuoteva con schiaffi e pugni, a causa dei quali l'attore cadeva a terra sbattendo la testa contro un masso di pietra ivi esistente.
In seguito della predetta aggressione AP AS riportava lesioni personali diagnosticate presso il
Pronto Soccorso dell'Ospedale Di Venere di Bari ove lo stesso veniva accompagnato da alcune persone
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Dott. Luca Sforza n. 10590/2018 R.G. presenti al momento dei fatti, in “trauma della mandibola sx con frattura del III molare sx, trauma emicostato sx e del rachide lombosacrale”; per i fatti suesposti, l'attore sporgeva rituale atto di denuncia – querela presso la Caserma dei Carabinieri di Bari Picone.
Con comparsa di costituzione e risposta del 25.01.2016, si costituiva nel giudizio di primo grado
ER NC il quale eccepiva, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda per mancato espletamento dell'invito alla stipulazione della negoziazione assistita, e nel merito, instava per il rigetto della domanda di parte attrice, in quanto infondata, in fatto e in diritto, con vittoria delle spese di lite.
Constatato l'esito negativo della negoziazione assistita, la causa veniva istruita mediante produzione documentale, espletamento degli interrogatori formali e assunzione della prova testimoniale con l'unico testimone di parte attrice, nonché a mezzo di CTU medico – legale a firma del dott. Emilio Nuzzolese, sicché all'esito di detta attività istruttoria, il giudice di pace, con la sentenza depositata il 29.05.2018, n. 1086,
rigettava la domanda attorea, in quanto non provata”, compensando per intero le spese del giudizio.
Avverso detta sentenza proponeva appello AP AS con atto di citazione del 17.07.2018, ritualmente notificato in data 23.07.2018, chiedendone la riforma, per una asserita errata e contraddittoria valutazione delle risultanze istruttorie in cui sarebbe incorso il giudice di prime cure, in quanto lo stesso non avrebbe valutato correttamente le risultanze della prova testimoniale assunta, degli interrogatori formali e della stessa CTU medico-legale, chiedendo dunque l'accoglimento della domanda attorea, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta del 4.11.2018, depositata in data 9.11.2018, si costituiva nel presente grado di giudizio ER NC il quale eccepiva, preliminarmente, l'inammissibilità del proposto gravame ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. in ragione della manifesta infondatezza dell'impugnazione; nel merito, instava per il rigetto dell'appello, in quanto infondato, in fatto e diritto, sostenendo le argomentazioni assunte dal primo giudice nella sentenza impugnata, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
La causa è stata istruita esclusivamente mediante l'acquisizione del fascicolo di primo grado e, dopo una serie di rinvii disposti anche in ragione del gravoso carico del ruolo, è stata successivamente introita in decisione da questo Giudice, nelle more designato per la trattazione del presente procedimento, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 24.10.2024, celebrata mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., come da precedente provvedimento, ritualmente comunicato, non essendo stata chiesta la trattazione nelle forme ordinarie in presenza in aula di udienza, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note scritte depositate telematicamente, e con la concessione dei termini ex lege di 60 giorni per il deposito di comparse conclusionali e di successivi 20 giorni per il deposito di brevi memorie di replica ex artt. 352 e 190, comma 1 c.p.c..
Preliminarmente e in rito, va disattesa l'eccezione sollevata dall'appellato in merito all'asserita inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c.. La norma de qua, infatti, è uno strumento deflattivo del contenzioso, rimesso alla discrezionalità del Giudice e basato sulla ragionevole infondatezza dell'impugnazione e va letta in combinato disposto con l'art. 342 c.p.c., in forza del quale non va dichiarata l'inammissibilità del gravame quando, come nella specie, dalla lettura complessiva dell'atto sia possibile evincere con chiarezza quali siano le contestazioni mosse alla sentenza di primo grado e quali le modifiche
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Dott. Luca Sforza n. 10590/2018 R.G. richieste dall'appellante, attraverso un'adeguata illustrazione argomentativa volta a contrastare in fatto o in diritto le ragioni espresse dal primo giudice.
In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “L'art. 348 bis c.p.c., quando allude all'ipotesi in cui l'appello non ha ragionevole probabilità di essere accolto intende comprendervi sia il caso in cui esso sia tale per manifesta infondatezza nel merito, sia il caso in cui esso sia manifestamente infondato per una qualsiasi ragione in rito, ivi comprese cause di inammissibilità o improcedibilità espressamente previste dalla legge aliunde. L'inciso fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l'inammissibilità
o l'improcedibilità dell'appello, infatti, allude all'ipotesi in cui il giudice dell'appello abbia dato corso alla trattazione dell'appello in via normale e non abbia rilevato la mancanza di ragionevole probabilità dell'appello di essere accolto in limine litis all'udienza di cui all'art.350 c.p.c., come gli impone l'art. 348 ter
c.p.c. In tal caso detto inciso impone al giudice dell'appello di decidere con il procedimento di decisione normale e, dunque, con le garanzie connesse alla pronuncia della sentenza, impendendo una regressione del procedimento all'ipotesi degli art. 348 bis e 248 ter c.p.c.” (cfr., ex multis, Cass. civ., n. 8940/2014).
Sulla base di quanto illustrato, dunque, l'appello proposto non appare inammissibile, in quanto non risulta carente della parte argomentativa, volta a contrastare quanto affermato nella sentenza di primo grado;
parte appellante, infatti, ha riproposto la propria tesi difensiva, contestando la sentenza nella sua interezza.
Ciò posto, nel merito, l'appello è comunque infondato e va rigettato per le ragioni di seguito indicate.
Ed invero, l'odierno appellante, con il primo motivo di impugnazione, ha sostanzialmente denunciato un'asserita omessa, errata e contraddittoria motivazione in merito all'an debeatur in cui sarebbe incorso il giudice di pace di Bari, in quanto lo stesso non avrebbe valutato correttamente le risultanze istruttorie.
Tuttavia la doglianza è priva di pregio giuridico.
Nel corso del giudizio di primo grado, infatti, sono state raccolte le seguenti fonti di prova:
- interrogatorio formale reciproco;

- prova testimoniale;

- consulenza medico-legale.
Ebbene,
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