Trib. Palermo, sentenza 25/03/2024, n. 1788
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOM E DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERM O
Il Giudice nella persona del dr. Andrea Illuminati, nella causa iscritta al n. 10643 dell'anno 2022 del ruolo generale degli affari civili ha pronunciato la presente
SENTENZA tra
OS LA, rappresentato e difeso da sé medesimo ex art.
86 c.p.c.;
- opponente-
e
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante pro- tempore (avv.ti Carmelo Lo Bello e Davide Lo
Presti)
COMUNE DI PALERM O, in persona del Sindaco pro-tempore (non costituito)
-opposti-
Conclusioni: come da verbale di udienza del 24.10.23
MOTIVI della DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato, OS
TT ha interposto rituale opposizione (ex art. 615 co mma 1 c.p.c.) avverso la intimazione di pagamento n. 296.2022.9012838045 allo stesso notificata il 21/07/2022, emessa a seguito del mancato pagamento di n.
11 cartelle esattoriali, e segnatamente:
1. Cartella 29620130014589852000, notificata il 06/04/2013 (€.515,30);
2. Cartella 29620130055950487000, notificata il 04/11/2013 (€. 132,20);
3. Cartella 29620150008869207000, notificata il 15/04/2015 (€. 1.660,93);
4. Cartella 29620150008869308000
15/04/2015 (€. 627,33);
5. Cartella 29620170013756824000, notifi cata il
07/03/2017 (€.459,90);
6. Cartella 29620170029237680000, notificata il
07/11/2017 (€. 112,78);
7. Cartella 29620180001349690000, notificata il
06/03/2018 (€. 1.881,94);
8. Cartella 29620180031832464000, notificata il
18/04/2018 (€. 125,25);
9. Car tella 29620180048758161000, notificata il
15/11/2018 (€. 723,78);
10. Cartella 29620190007718254000, notificata il
1
26/03/2019 (€. 999,04);
11. Cartella 29620190050767550000, notificata il
14/10/2019 (€. 605,92), per complessivi €. 7.881,69.
Contestava la regolarità della notifica di tutte le cartelle di pagamento
e dell'intimazione di pagamento ed eccepiva altresì la prescrizione dei crediti azionati, relativi a sanzioni amministrative per altrettante violazioni del CdS, pe compiuto decorso del termine d i cui all'art. 28
L. 689/81, oltre alla decadenza della pretesa impositiva a norma del disposto di cui all'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973.
Sulla base di tali premesse, il TT chiedeva al Tribunale di
“Ritenere e dichiarare che nulla è dovuto dall'attore ai sopra elencati enti creditori (ADER e Comune di Palermo) convenuti in persona dei legali rappr.ti p.-t.”.
All'esito del giudizio - nel corso del quale si costituiva l'Agenzia delle
Entrate - Riscossione, resistendo all'avversa pretesa per le ragioni meglio indicate nella comparsa di costituzione e risposta - la causa è stata decisa all'udienza di trattazione scritta in epigrafe indicata.
***
Ciò posto, in via pregiudiziale va respinta l'eccezione de l convenuto di incompetenza per valore del Tribunale in favore dell'ufficio del GdP alla luce del valore della controversia, di €. 7.881,69 (importo pari alla sorte capitale del credito azionato con le cartelle impugnate).
Con l'atto di citazione l'opponente ha formulato sia motivi di opposizione all'esecuzione (prescrizione e decadenza della pretesa impositiva) che motivi di opposizione agli atti esecutivi (irregolarità della notifica degli atti della procedura di riscossio ne).
Se dunque la cognizione dei primi spetterebbe all'ufficio del gdp per ragioni di valore, su secondi ricorre certamente la competenza per materia del Tribunale.
Ebbene, sulla scorta del disposto di cui agli artt. 10 e 104 c.p.c., la