Trib. Lecce, sentenza 20/08/2024, n. 2766

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Lecce, sentenza 20/08/2024, n. 2766
Giurisdizione : Trib. Lecce
Numero : 2766
Data del deposito : 20 agosto 2024

Testo completo


R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione seconda Civile - composto dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente est.
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3029 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021,
T R A
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Maria Parte_1 C.F._1
Luigi Vetere, come da mandato in atti;



- RICORRENTE -


E
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Giusi Renna, come CP_1 C.F._2 da mandato in atti;

- RESISTENTE -
OGGETTO: divorzio contenzioso – cessazione effetti civili.
All'udienza del 17 aprile 2024 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto. Il P.M., a cui gli atti sono stati ritualmente trasmessi per le sue conclusioni, nulla ha opposto.
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RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 2.4.2021, ha esposto: di aver contratto Parte_1 matrimonio secondo il rito concordatario con il 13.8.1998 in Galatina (LE), in regime CP_1
Per_ economico di separazione dei beni;
che dalla loro unione erano nati tre figli e, cioè, il 2.5.2000, il 26.2.2007 e il 10.7.2009;
che con decreto del Tribunale di Lecce del 25.3.2020, all'esito Per_2 Per_3 dell'udienza di comparizione del 3.3.2020, era stata omologata la separazione personale, alle condizioni specificate in atti;
che le condizioni della separazione erano state concordate nell'ottica del superiore interesse dei figli minori ma che, successivamente, erano sorti insanabili contrasti tra i figli ed il padre proprio in relazione agli accordi raggiunti in sede di separazione, come più ampiamente descritto in ricorso;
che la ricorrente aveva fatto ricorso, nel luglio 2020, all'aiuto dei servizi sociali del Comune di
Galatina, oltre che dell'Asl, per tentare di normalizzare i rapporti tra padre e figli, senza, tuttavia, ottenere alcun risultato, per esclusiva responsabilità del convenuto;
che il aveva intrapreso una nuova CP_1 relazione affettiva e si era stabilito nel monolocale sovrastante la casa coniugale, ma aveva lasciato che tutte le utenze fossero a carico della ricorrente, la quale era disoccupata, in quanto durante gli anni di matrimonio si era sempre occupata della gestione del ménage familiare, permettendo al marito, viceversa, di occuparsi a tempo pieno della sua attività come agente di commercio. Tanto premesso, ha chiesto che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio suindicato, con la previsione di un assegno divorzile per sé pari ad euro 300,00 mensili, oltre che di un assegno mensile a carico del convenuto a titolo di mantenimento per ciascuno dei figli pari ad euro 400,00, e con le ulteriori condizioni indicate in ricorso.
costituendosi con comparsa depositata il 19.10.2021, ha aderito alla richiesta di CP_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio ma ha contestato fermamente le avverse deduzioni e richieste
e ha aggiunto: che la sua nuova relazione affettiva si era interrotta e che la ricorrente si era resa destinataria di una querela per atti persecutori da parte della nuova compagna del marito;
che, successivamente, gli episodi descritti in memoria, oltre alla rigidità della moglie, lo avevano costretto a locare un altro appartamento, sostenendo ulteriori costi;
che l'aumento delle spese poste a suo carico imponevano una riduzione dell'importo dell'assegno di mantenimento;
che le accuse mosse dalla ricorrente al CP_1 avevano coinvolto anche i figli della coppia, tanto che questi avevano rifiutato di intrattenere rapporti con il padre;
che pendeva, quindi, un procedimento innanzi al Tribunale per i Minorenni ai sensi degli artt. 333 e 336 c.p., a seguito delle numerose richieste di aiuto rivolte dal a Carabinieri, Polizia e CP_1
Assistenti sociali per tutti gli episodi descritti in memoria;
che era necessario disporre una Consulenza tecnica al fine di accertare la capacità genitoriale della , la quale perseverava nel dirigere la Parte_1 vita dei figli escludendo la figura paterna, come più ampiamente descritto in atti;
che non vi erano i presupposti per un aumento del contributo a titolo di mantenimento in favore della moglie;
che non era riuscito ad ottenere la restituzione dei suoi beni personali in seguito alla separazione. Ha chiesto, pertanto, la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni indicate in memoria.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti del 27.10.2021, nel corso della quale il difensore di parte ricorrente ha depositato il decreto del Tribunale per i minorenni di Lecce del 7.10.2021, nell'ambito del procedimento n. 162/2021 V.G. ivi instaurato, con cui si disponeva l'affidamento dei minori e ai S.S. e al C.F. territorialmente competenti, la Presidente Delegata, con Per_2 Per_3
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