Trib. Vallo della Lucania, sentenza 14/02/2024, n. 174
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Testo completo
Tribunale di Vallo della Lucania n. 612/2018 R.G. Affari Civili Contenziosi
Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania
Verbale udienza del 14/02/2024
Nell'interesse di parte opponente, CONSAC GESTIONI IDRICHE
SPA, è presente l'Avv. Marcella Forte, anche per delega dell'avv. BIANCHINO
MICHELINO, la quale riportandosi a tutti i propri atti di causa nonché alle conclusioni già formulate in atti e richiamando la giurisprudenza prodotta, chiede che la causa possa essere decisa.
Il Giudice
- preso atto di quanto sopra;
- fatte precisare le conclusioni ai difensori, riportatisi a tutte le domande, difese e conclusioni già formulate negli atti introduttivi, nei verbali di causa e negli scritti difensivi e conclusionali depositati;
- letti gli artt. 1 e ss. Decreto Legislativo 1 settembre 2011, n. 150, nonché
l'art. 429 c.p.c.;
ordina la discussione orale della causa nella stessa udienza e si ritira in camera di consiglio. All'esito della camera di consiglio, pronuncia
l'allegata sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice dr.ssa Chiara Sangiuolo
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Tribunale di Vallo della Lucania n. 612/2018 R.G. Affari Civili Contenziosi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Chiara Sangiuolo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 612 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2018, avente ad oggetto: Opposizione all'ordinanza- ingiunzione ex artt. 22 e ss., L. n. 689/1981
TRA
CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA, in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in Vallo della Lucania alla via Valiante 30 presso la sede legale di Consac Gestioni Idriche s.p.a., rappresentata e difesa dall'Avv. Michelino Bianchino, quale direttore legale di Consac, e dall'Avv.
Marcella Forte, giusta procura in atti;
OPPONENTE
E
REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rapp.te p.t.;
OPPOSTA CONTUMACE
CONCLUSIONI: la parte costituita ha concluso come da verbale di udienza del 14.2.2024.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 22 l. 689/1981, ritualmente notificato, Consac
Gestioni Idriche Spa, in persona del legale rapp.te p.t., proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione emessa dalla Giunta
Regionale della Campania, approvata con decreto n. 8 del 28.02.2018 e notificata in data 14-15.03.2018 prot. 3547, con la quale veniva ingiunto il pagamento della somma di € 3.150,00, oltre spese di bollo e notifica quantificate in € 7,70, per non aver rispettato i limiti di cui alla Tab. 3 All.
V alla parte III del D.Lgs. 152/06 e smi, violando l'art. 101, co. 1, del
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Tribunale di Vallo della Lucania n. 612/2018 R.G. Affari Civili Contenziosi
D.Lgs. 152/2006 e smi in relazione al parametro azoto nitrico, sanzionato dall'art. 133 co. 1 del medesimo decreto, accertato con nota di contestazione Arpac n. 0053843 del 03.09.2015. Rappresentava, in particolare, la società opposta di aver avuto conoscenza dell'esito delle analisi, effettuate in data 24.06.2015, sul campione prelevato dall'ARPAC presso l'impianto di depurazione del comune di Pisciotta, fraz. Rodio, soltanto in occasione della notifica della nota rimessa dall'ARPAC
Campania il 03.09.2015 e acquisita agli atti di Consac il 04.09.2015, prot.
10401;
che la comunicazione del risultato delle analisi veniva effettuata da soggetto diverso da quello a ciò legittimato per espressa previsione di legge, ossia il dirigente del laboratorio;
evidenziava, infine, la non rappresentatività del