Trib. Cosenza, sentenza 07/06/2024, n. 1213
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa F C, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 3618/2021 del RGL introdotta da
(C.F. ) nato a Lagos (WAN) Nigeria il 24.06.1984 e Parte_1 C.F._1 residente a Cosenza alla Via Panebianco n. 49, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv. Oreste Via (C.F. ) del Foro di Cosenza, ed elettivamente domiciliato C.F._2 presso il suo studio sito in Cosenza, alla Via F. Fiore n. 5/A
-RICORRENTE-
Nei confronti di
, C.F. Controparte_1
, in persona del Legale Rappresentante pro tempore sig. [C.F. P.IVA_1 Controparte_2
], corrente in Reggio Calabria – 89133 alla Via Pio XI Trav. Putortì n. 18, C.F._3 rappresentato e difeso dall'avv.to A P [C.F. – P.E.C. C.F._4
, giusta procura speciale del 31.3.2022 Email_1
- RESISTENTE –
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso del 21.9.2021, ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe, premesso il rapporto di lavoro alle dipendenze della parte convenuta dal 01/09/2011 e sino al 21.10.2019, esponeva che nel primo periodo compreso tra il Settembre 2011 e l'Aprile 2013, lavorava in assenza di alcuna formalizzazione contrattuale del rapporto instauratosi in via di fatto, svolgendo mansioni di magazziniere (riconducibili, ai fini dell'inquadramento, al 6° livello retributivo del CCNL di settore) e lavorando da Lunedì a Venerdì dalle ore 08:30 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 18:30 e nel giorno di
Sabato dalle 08:30 alle 13:00 (per un ammontare complessivo di 47 ore settimanali);
che il rapporto di
lavoro veniva regolarizzato mediante assunzione con contratto di lavoro part-time a tempo indeterminato del 07.06.2013 (vd. All. 2), con la mansione di “operaio magazziniere”, presso la sede operativa di Cosenza, con inquadramento al 6° livello retributivo del C.C.N.L. del settore Istituzioni
Socio- Assistenziali;
che se pure l'orario di lavoro contrattualmente previsto era di n. 18 ore settimanali, da eseguirsi da Lunedì a Sabato dalle ore 9:30 alle 12:30, egli però, così come per il periodo precedente all'assunzione, lavorava da Lunedì a Venerdì dalle ore 08:30 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 18:30, con poco più di un'ora di pausa pranzo, mentre nel giorno di Sabato dalle 08:30 alle
13:00, effettuando, pertanto, molte più ore lavorative di quelle contrattualmente previste e giammai retribuite;
che successivamente, in data 01.11.2017, il datore di lavoro gli inoltrava una missiva (vd.
All. 3) per il tramite della quale comunicava al lavoratore il mutamento del proprio inquadramento contrattuale da “operaio magazziniere” a “ operatore di accoglienza o mediatore culturale” pur sempre corrispondente al 6° livello del CCNL di settore e che nel periodo subito successivo, in ossequio a quanto sopra, svolgeva le nuove mansioni attribuitegli;
che l'anno successivo, tuttavia, ovvero il CP_ 30.10.2018, il ricorrente riceveva altra comunicazione (vd. All. 4) con la quale l' resistente riferiva che, a causa di sopraggiunte esigenze progettuali, si vedeva costretto a riportare l'inquadramento del lavoratore a quello precedente, ovvero “ magazziniere con funzione di carico e scarico”, mantenendo lo stesso livello retributivo (6°), nonché, le stesse ore lavorative, a far data dal 1.11.2018;
all'interno dello stesso era, altresì, riportato che, nell'ipotesi in cui il lavoratore non avesse accettato le predette condizioni, la resistente avrebbe ridotto le ore lavorative a n. 4 ore settimanali, mantenendo le mansioni di “operatore di accoglienza e mediatore culturale”;
di contra, il ricorrente in data 08.11.2018, per il tramite dello – impugnava Controparte_4 Org_1 Controparte_5 formalmente il documento di cui sopra, contestandone interamente il contenuto e contestualmente proponeva, al datore di lavoro, di fissare un incontro al fine di ricercare una soluzione che potesse essere vantaggiosa per entrambi (vd. All. 5);
per tutta risposta, la , in data 19.11.2018, CP_1 inoltrava al ricorrente un ordine di servizio (vd. All. 6), comunicando, senza tenere in nessuna considerazione le richieste del lavoratore, la riduzione dell'orario di lavoro a sole 4 ore settimanali, da svolgersi presso il Comune di Marzi (CS) e riferiva, altresì, che l'orario lavorativo settimanale sarebbe stato comunicato il Lunedì di ogni settimana, per il tramite di SMS o e-mail;
che egli non ha giammai accettato la variazione di orario sostanzialmente impostagli, manifestando a più riprese la propria volontà di essere adibito nuovamente alla prestazione di lavoro secondo gli orari previsti dalla contrattazione iniziale (vd. All.ti 7 – 8 – 9 - 10).
Esponeva ulteriormente che la prosecuzione del rapporto di lavoro, inoltre, era diventata alquanto difficile, a causa principalmente dell'assenza di una precisa calendarizzazione della prestazione richiesta al Ricorrente, situazione, anch'essa a più riprese lamentata dal medesimo (vd. All.ti 7 – 8 – 9 -
10). Infine, parte datoriale comunicava in data 21.10.2019, la risoluzione immediata del rapporto di lavoro con il Sig. essendone, a Suo dire, venuta meno ogni possibilità di utilizzo da parte Pt_1 dell'Organizzazione;
contestualmente alla lettera di licenziamento veniva allegata l'ultima busta paga relativa al mese di ottobre 2019 (vd. All. 11.1), dove il datore di lavoro calcolava, a Suo modo, tutte le spettanze retributive dovute al lavoratore, per un totale di € 2.264,03;
che durante il periodo di vigenza del rapporto di lavoro descritto finora, il Ricorrente ha percepito, le somme indicate nel conteggio allegato (Settembre 2011 – Maggio 2013);
successivamente all'assunzione ed alla prima
trasformazione di inquadramento, dal Giugno 2013 e fino al Novembre 2018, una retribuzione pari ad
€ 537,15 lordi mensili (invero commisurata al monte ore contrattualmente pattuito);
nell'ultimo periodo, infine, in seguito alla diminuzione di orario il Ricorrente ha percepito una retribuzione, pari in media ad € 150 mensili, considerevolmente inferiore rispetto a quanto corrisposto in precedenza in quanto commisurata alle sole 4 ore di lavoro imposte dal datore di lavoro, e tanto pur non avendo giammai prestato consenso alla suddetta modifica contrattuale. Parametrando, però, la retribuzione percepita, con il monte orario effettivamente lavorato nel periodo di prestato lavoro, si è dato corso all'elaborazione del conteggio di differenze retributive accreditate dal ricorrente, così risultanti e pari a
€ 79.957,15 comprensivi delle ore svolte a titolo di lavoro supplementare, nonché, straordinario feriale diurno, cui dovranno essere aggiunti gli interessi e la rivalutazione di legge, dalla maturazione dei singoli crediti e sino al soddisfo.
Tanto premesso, rassegnava le seguenti conclusioni: Accertare e dichiarare che il Ricorrente ha svolto attività lavorativa alle dipendenze della Controparte_6
– dal 01/09/2011 e sino al 21/10/2019, inquadrato nel CCNL del settore “Istituzioni
[...]
Socio-Assistenziali” , al 6° livello retributivo dapprima con la mansione di “operaio magazziniere” e, successivamente, dal mese di Novembre 2017 e sino alla cessazione del rapporto di lavoro, avvenuta a seguito di licenziamento, con quella di “operatore di accoglienza o mediatore culturale”. •
Riconoscere e dichiarare che il ricorrente ha effettivamente svolto lavoro supplementare, nonché, straordinario nelle modalità e quantità dedotte in narrativa, maturando conseguentemente il diritto alla relativa retribuzione;
• Riconoscere e dichiarare l'illegittimità della variazione di orario imposta in ragione dell'ordine di servizio del 19/11/2018, per i motivi dedotti in narrativa, con conseguente diritto del Ricorrente a percepire una retribuzione commisurata alla prestazione lavorativa originariamente dedotta in contratto;
• Per l'effetto, condannare l'odierna resistente – - al CP_7 pagamento delle differenze retributive spettanti al ricorrente in esecuzione dell'obbligo della resistente alla corresponsione di una retribuzione globale commisurata all'effettiva qualità e quantità di lavoro svolto, e consistenti, in ragione del conteggio offerto in produzione, nel complessivo importo di €
79.957,15, ovvero altra e diversa somma che si riterrà di giustizia;
il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria;
• Riconoscere e dichiarare l'illegittimità del medesimo ordine di servizio del 19/11/2018, stante la mancata indicazione dell'orario di lavoro • con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva Controparte_1
contestando diffusamente la fondatezza del ricorso ed
[...] instando per il suo rigetto. In particolare, parte resistente rappresentava che nel 2011 il ricorrente veniva presentato al Mo.C.I. dalla (già Destinataria di aiuti e sostegni assieme all'intera Org_2
Famiglia da parte del ), perché si trovava in grossissime difficoltà in quanto licenziato in Parte_2 quel di Padova;
che fin da subito, sia il Responsabile Amministrativo della Sede Bruzia del Mo.C.I. - il sig. – che gli altri Volontari presenti rendevano edotto il sig. Parte_3 Pt_1 sulla piena disponibilità ad accoglierlo come Volontario, così come con tutti gli Altri già presenti, escludendo categoricamente la prospettiva di avere un contratto di lavoro;
che nonostante le continue sollecitazioni ad adoperarsi per la ricerca di un lavoro, il sig. continuava a ritrovarsi con altri Pt_1
Migranti presso la Sede i Cosenza, ove è stato sempre aiutato in ogni modo (prestiti in denaro, CP_1 alimenti, mobilia …) e, di tanto in tanto, coinvolto nel recupero di mobilia e suppellettili usati;
nel 2013 avendo deciso di dare stabilità al “Mercatino dell'usato solidale”, viste le insistenti e continue richieste del sig. ad ottenere un
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa F C, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 3618/2021 del RGL introdotta da
(C.F. ) nato a Lagos (WAN) Nigeria il 24.06.1984 e Parte_1 C.F._1 residente a Cosenza alla Via Panebianco n. 49, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv. Oreste Via (C.F. ) del Foro di Cosenza, ed elettivamente domiciliato C.F._2 presso il suo studio sito in Cosenza, alla Via F. Fiore n. 5/A
-RICORRENTE-
Nei confronti di
, C.F. Controparte_1
, in persona del Legale Rappresentante pro tempore sig. [C.F. P.IVA_1 Controparte_2
], corrente in Reggio Calabria – 89133 alla Via Pio XI Trav. Putortì n. 18, C.F._3 rappresentato e difeso dall'avv.to A P [C.F. – P.E.C. C.F._4
, giusta procura speciale del 31.3.2022 Email_1
- RESISTENTE –
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso del 21.9.2021, ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe, premesso il rapporto di lavoro alle dipendenze della parte convenuta dal 01/09/2011 e sino al 21.10.2019, esponeva che nel primo periodo compreso tra il Settembre 2011 e l'Aprile 2013, lavorava in assenza di alcuna formalizzazione contrattuale del rapporto instauratosi in via di fatto, svolgendo mansioni di magazziniere (riconducibili, ai fini dell'inquadramento, al 6° livello retributivo del CCNL di settore) e lavorando da Lunedì a Venerdì dalle ore 08:30 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 18:30 e nel giorno di
Sabato dalle 08:30 alle 13:00 (per un ammontare complessivo di 47 ore settimanali);
che il rapporto di
lavoro veniva regolarizzato mediante assunzione con contratto di lavoro part-time a tempo indeterminato del 07.06.2013 (vd. All. 2), con la mansione di “operaio magazziniere”, presso la sede operativa di Cosenza, con inquadramento al 6° livello retributivo del C.C.N.L. del settore Istituzioni
Socio- Assistenziali;
che se pure l'orario di lavoro contrattualmente previsto era di n. 18 ore settimanali, da eseguirsi da Lunedì a Sabato dalle ore 9:30 alle 12:30, egli però, così come per il periodo precedente all'assunzione, lavorava da Lunedì a Venerdì dalle ore 08:30 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 18:30, con poco più di un'ora di pausa pranzo, mentre nel giorno di Sabato dalle 08:30 alle
13:00, effettuando, pertanto, molte più ore lavorative di quelle contrattualmente previste e giammai retribuite;
che successivamente, in data 01.11.2017, il datore di lavoro gli inoltrava una missiva (vd.
All. 3) per il tramite della quale comunicava al lavoratore il mutamento del proprio inquadramento contrattuale da “operaio magazziniere” a “ operatore di accoglienza o mediatore culturale” pur sempre corrispondente al 6° livello del CCNL di settore e che nel periodo subito successivo, in ossequio a quanto sopra, svolgeva le nuove mansioni attribuitegli;
che l'anno successivo, tuttavia, ovvero il CP_ 30.10.2018, il ricorrente riceveva altra comunicazione (vd. All. 4) con la quale l' resistente riferiva che, a causa di sopraggiunte esigenze progettuali, si vedeva costretto a riportare l'inquadramento del lavoratore a quello precedente, ovvero “ magazziniere con funzione di carico e scarico”, mantenendo lo stesso livello retributivo (6°), nonché, le stesse ore lavorative, a far data dal 1.11.2018;
all'interno dello stesso era, altresì, riportato che, nell'ipotesi in cui il lavoratore non avesse accettato le predette condizioni, la resistente avrebbe ridotto le ore lavorative a n. 4 ore settimanali, mantenendo le mansioni di “operatore di accoglienza e mediatore culturale”;
di contra, il ricorrente in data 08.11.2018, per il tramite dello – impugnava Controparte_4 Org_1 Controparte_5 formalmente il documento di cui sopra, contestandone interamente il contenuto e contestualmente proponeva, al datore di lavoro, di fissare un incontro al fine di ricercare una soluzione che potesse essere vantaggiosa per entrambi (vd. All. 5);
per tutta risposta, la , in data 19.11.2018, CP_1 inoltrava al ricorrente un ordine di servizio (vd. All. 6), comunicando, senza tenere in nessuna considerazione le richieste del lavoratore, la riduzione dell'orario di lavoro a sole 4 ore settimanali, da svolgersi presso il Comune di Marzi (CS) e riferiva, altresì, che l'orario lavorativo settimanale sarebbe stato comunicato il Lunedì di ogni settimana, per il tramite di SMS o e-mail;
che egli non ha giammai accettato la variazione di orario sostanzialmente impostagli, manifestando a più riprese la propria volontà di essere adibito nuovamente alla prestazione di lavoro secondo gli orari previsti dalla contrattazione iniziale (vd. All.ti 7 – 8 – 9 - 10).
Esponeva ulteriormente che la prosecuzione del rapporto di lavoro, inoltre, era diventata alquanto difficile, a causa principalmente dell'assenza di una precisa calendarizzazione della prestazione richiesta al Ricorrente, situazione, anch'essa a più riprese lamentata dal medesimo (vd. All.ti 7 – 8 – 9 -
10). Infine, parte datoriale comunicava in data 21.10.2019, la risoluzione immediata del rapporto di lavoro con il Sig. essendone, a Suo dire, venuta meno ogni possibilità di utilizzo da parte Pt_1 dell'Organizzazione;
contestualmente alla lettera di licenziamento veniva allegata l'ultima busta paga relativa al mese di ottobre 2019 (vd. All. 11.1), dove il datore di lavoro calcolava, a Suo modo, tutte le spettanze retributive dovute al lavoratore, per un totale di € 2.264,03;
che durante il periodo di vigenza del rapporto di lavoro descritto finora, il Ricorrente ha percepito, le somme indicate nel conteggio allegato (Settembre 2011 – Maggio 2013);
successivamente all'assunzione ed alla prima
trasformazione di inquadramento, dal Giugno 2013 e fino al Novembre 2018, una retribuzione pari ad
€ 537,15 lordi mensili (invero commisurata al monte ore contrattualmente pattuito);
nell'ultimo periodo, infine, in seguito alla diminuzione di orario il Ricorrente ha percepito una retribuzione, pari in media ad € 150 mensili, considerevolmente inferiore rispetto a quanto corrisposto in precedenza in quanto commisurata alle sole 4 ore di lavoro imposte dal datore di lavoro, e tanto pur non avendo giammai prestato consenso alla suddetta modifica contrattuale. Parametrando, però, la retribuzione percepita, con il monte orario effettivamente lavorato nel periodo di prestato lavoro, si è dato corso all'elaborazione del conteggio di differenze retributive accreditate dal ricorrente, così risultanti e pari a
€ 79.957,15 comprensivi delle ore svolte a titolo di lavoro supplementare, nonché, straordinario feriale diurno, cui dovranno essere aggiunti gli interessi e la rivalutazione di legge, dalla maturazione dei singoli crediti e sino al soddisfo.
Tanto premesso, rassegnava le seguenti conclusioni: Accertare e dichiarare che il Ricorrente ha svolto attività lavorativa alle dipendenze della Controparte_6
– dal 01/09/2011 e sino al 21/10/2019, inquadrato nel CCNL del settore “Istituzioni
[...]
Socio-Assistenziali” , al 6° livello retributivo dapprima con la mansione di “operaio magazziniere” e, successivamente, dal mese di Novembre 2017 e sino alla cessazione del rapporto di lavoro, avvenuta a seguito di licenziamento, con quella di “operatore di accoglienza o mediatore culturale”. •
Riconoscere e dichiarare che il ricorrente ha effettivamente svolto lavoro supplementare, nonché, straordinario nelle modalità e quantità dedotte in narrativa, maturando conseguentemente il diritto alla relativa retribuzione;
• Riconoscere e dichiarare l'illegittimità della variazione di orario imposta in ragione dell'ordine di servizio del 19/11/2018, per i motivi dedotti in narrativa, con conseguente diritto del Ricorrente a percepire una retribuzione commisurata alla prestazione lavorativa originariamente dedotta in contratto;
• Per l'effetto, condannare l'odierna resistente – - al CP_7 pagamento delle differenze retributive spettanti al ricorrente in esecuzione dell'obbligo della resistente alla corresponsione di una retribuzione globale commisurata all'effettiva qualità e quantità di lavoro svolto, e consistenti, in ragione del conteggio offerto in produzione, nel complessivo importo di €
79.957,15, ovvero altra e diversa somma che si riterrà di giustizia;
il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria;
• Riconoscere e dichiarare l'illegittimità del medesimo ordine di servizio del 19/11/2018, stante la mancata indicazione dell'orario di lavoro • con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva Controparte_1
contestando diffusamente la fondatezza del ricorso ed
[...] instando per il suo rigetto. In particolare, parte resistente rappresentava che nel 2011 il ricorrente veniva presentato al Mo.C.I. dalla (già Destinataria di aiuti e sostegni assieme all'intera Org_2
Famiglia da parte del ), perché si trovava in grossissime difficoltà in quanto licenziato in Parte_2 quel di Padova;
che fin da subito, sia il Responsabile Amministrativo della Sede Bruzia del Mo.C.I. - il sig. – che gli altri Volontari presenti rendevano edotto il sig. Parte_3 Pt_1 sulla piena disponibilità ad accoglierlo come Volontario, così come con tutti gli Altri già presenti, escludendo categoricamente la prospettiva di avere un contratto di lavoro;
che nonostante le continue sollecitazioni ad adoperarsi per la ricerca di un lavoro, il sig. continuava a ritrovarsi con altri Pt_1
Migranti presso la Sede i Cosenza, ove è stato sempre aiutato in ogni modo (prestiti in denaro, CP_1 alimenti, mobilia …) e, di tanto in tanto, coinvolto nel recupero di mobilia e suppellettili usati;
nel 2013 avendo deciso di dare stabilità al “Mercatino dell'usato solidale”, viste le insistenti e continue richieste del sig. ad ottenere un
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