Trib. Messina, sentenza 14/08/2024, n. 1937

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Messina, sentenza 14/08/2024, n. 1937
Giurisdizione : Trib. Messina
Numero : 1937
Data del deposito : 14 agosto 2024

Testo completo

TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona, del giudice Dott. Elena
Ramatelli ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1426 del registro generale 2024 promossa dai sigg.ri:
1)OS AN, (cognome materno ZA ), nato a [...], Perù, il 23 gennaio
1946
2. AL AN ER ON (cognome materno AN) nata a [...],
Canada, il 14 aprile 1995
3. SC AN ER ON (cognome materno AN) nato a [...],
Canada, il 31 marzo 2002
4. IS NN AN (cognome materno ALVA) nata a [...],
Lima, Perù, il 15 febbraio 1993
5. RA ON AN (cognome materno ALVA) nata a [...],
Lima, Perù, il 19 giugno 1996
rappresentati e difesi, giuste procure speciali autenticate dal Notaio Sandro Mas
Cardenas, legalizzate e apostillate del 4.10.2023 - 09.01./04.03.2024 dall'avv. prof.
Vincenzo Zeno -Zencovich, e presso il suo studio in Roma, Vicolo Orbitelli 31 elettivamente domiciliati
ricorrenti
CONTRO
MINISTERO DELL'INTERNO, C.F. 80007890835, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Messina C.F. ADS80003660836, presso i cui uffici in Via dei Mille is. 221, è ope legis domiciliato (ads.me@mailcert.avvocaturastato.it-fax 090674168)
NONCHE' NEI CONFRONTI DI
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI, in persona del Ministro pro tempore domiciliato per legge presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Messina
COMUNE DI SANTA MARIA DI SALINA in persona del Sindaco pro-tempore domiciliato presso la sede del Comune, via Risorgimento e domicilio digitale presso la
PEC comune@pec.comune.santa-marina-di Salina.me.it
Resistenti
P.M. in persona del Procuratore della Repubblica
Interventore ex lege –
Avente ad oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, OS AN,
AL AN ER ON, SC AN ER ON, IS NN AN
e RA ON AN, come sopra rappresentati e difesi, formulavano domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis. A fondamento della domanda deducevano: che il loro avo era EP UF, nato in [...]
(Messina) il 9 marzo 1853 e, trasferitosi a Genova dopo l'Unità, ivi aveva conosciuto
MA GE AT Lagomarsino, contraendo matrimonio con la stessa il 6 novembre 1879;
che,emigrati in Perù, il 28 febbraio 1888 era nata a [...], la loro figlia
AN IA UF;
che EP UF non aveva in alcun modo rinunciato alla cittadinanza italiana;
che essendo il sig. EP UF cittadino italiano (o, come usava dire all'epoca, “regnicolo”) egli trasmetteva lo stato di cittadinanza alla figlia
AN IA UF;
che AN IA UF perdeva tuttavia la cittadinanza italiana sposando il 14 febbraio 1906 AR RR, nato a [...], Perù il 17 ottobre 1883, cittadino peruviano;
che da tale matrimonio in data 3 ottobre 1920 nasceva in Barranco,
Lima, Perù OS IQ RR (cognome materno UF);
che in data 3 gennaio
1945 a Miraflores, Lima, Perù contraevano matrimonio il sopra indicato OS
IQ RRe AR LI FI Zavala;
che, dalla unione di OS IQ
RR (cognome materno Zavala) con CA VA ER ON sono nati due figli,
i ricorrenti AL AR RR (cognome materno VA ER ON) nata a [...] éal,
Canada il 14 aprile 1995;
e SC NA RR (cognome materno VA ER
ON) nato a [...], Canada il 31 marzo 2002;
che in data 17 ottobre 1992 in
Santa Eulalia, Huarochiri, Perù, DU RA ME EA (cognome materno Zavala) contraeva matrimonio con CA ZA VA;
che da tale unione venivano alla luce due figlie, le ricorrenti, IS NN RR(cognome materno
VA) nata a [...], Lima, Perà, il 15 febbraio 1993, e RA ON RR
(cognome materno VA) nata a [...], Lima, Perù, il 19 giugno 1996
Instaurato il contraddittorio, il Ministero dell'Interno si costituiva senza contestare nel merito l'istanza dei ricorrenti, ferma restando la preliminare verifica dell'effettivo superamento dell'onere della prova circa la continuità genealogica con cui lo status era stato asseritamente trasmesso jure sanguinis ai discendenti/ricorrenti, dovendosi, in tal caso, ritenere la domanda pienamente legittima.
Gli atti di causa venivano comunicati al P.M.
Con provvedimento reso in data in esito all'udienza cartolare a trattazione scritta ex art. 127 ter a causa veniva assunta in decisione.ai sensi dell'art. 281-sexies, u.c.,
c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, richiamata la complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia di cittadinanza.
Principiando dal consolidato principio di diritto internazionale e giurisprudenziale secondo cui: "spetta a ciascuno Stato determinare con la propria legislazione quali sono i suoi cittadini", ne consegue che, "ogni questione relativa al possesso, da parte di un individuo, della cittadinanza di un determinato Stato deve essere risolta in conformità della legge di tale Stato" (artt. 1 e 2 della Convenzione internazionale dell'Aja, 12 aprile 1930, relativa ai conflitti di legge sulla cittadinanza -
Cass. 27/04/2011 n. 9377 CGUE, 2 marzo 2010 Rottmann, C-135/08). Ciò con il limite di natura negativa, nel senso che, pur potendo ciascuno Stato attribuire a un soggetto
la propria cittadinanza, non potrà mai privare un cittadino straniero della cittadinanza validamente acquisita in base alla legislazione di altro Stato. (Cass. 27/04/2011 n.
9377). Sicché l'effettività designa il confine della libertà degli Stati di accordare
l'acquisto della cittadinanza a chi non presenti alcun vero punto di collegamento con
l'insieme di rapporti nei quali si esprime la cittadinanza effettiva (o sostanziale) e non può, quindi, risolversi in una fictio. Cass. civ., SS.UU., 24 agosto 2022, n. 25317 e n.
25318)
. Ogni Stato sceglie quindi a quale dei criteri ispirare la propria legislazione in materia, secondo quelle che sono le sue esigenze e gli obiettivi che intende perseguire, con il limite dell'esistenza di un collegamento effettivo. Schematicamente, può dirsi che i criteri di collegamento rispondono a tre possibili condizioni dell'individuo: se la persona discende da coloro che sono cittadini (ius sanguinis) se la persona è nata sul territorio dello Stato (ius soli) se la persona ha manifestato la volontà di entrare a fare parte della società statuale.
In Italia la disciplina sulla cittadinanza è stabilita dalla legge n. 91 del 5/02/1992, che detta i criteri volti all'acquisizione o alla perdita dello status civitatis. Per la normativa ordinaria, alla cittadinanza ha diritto il figlio di padre o madre cittadini o di genitori ignoti, se nasce sul
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