Trib. Prato, sentenza 11/11/2024, n. 852
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Testo completo
R.G. 2533/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Prato
Sezione Civile il collegio nella seguente composizione: dott. M S Presidente dott. Costanza Comunale Giudice dott. G S Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2533/2023 r.g. tra le parti:
, in qualità di amministratore di sostegno di Parte_1 Parte_2
c.f. , rappresentato e difeso dagli avv.ti M G T e C.F._1
A N presso il cui studio in Firenze, via Nazario Sauro n.17 ha eletto domicilio;
RICORRENTE
e
c.f. rappresentata e difesa dall'avv. V Controparte_1 C.F._2
I S, presso il cui studio in Prato, via Valentini n. 13 ha eletto domicilio;
CONVENUTA
con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Divorzio contenzioso - cessazione degli effetti civili.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte convenuta congiuntamente: nelle note di udienza del
23.09.2024 «Rinuncia da parte di all'assegno divorzile e alla quota del TFR Controparte_1 spettante a riduzione dell'assegno per il mantenimento per il figlio Parte_2 pagina 1 di 5
all'udienza del 28.10.2024 «cessazione degli effetti civili del patrimonio;
obbligo del sig. di corrispondere alla sig.ra per il Pt_2 CP_1 mantenimento de figlio € 300,00 al mese, importo annualmente rivalutabile in base agli indici
Istat, con decorrenza dal deposito del ricorso, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di Prato;
spese processuali compensate».
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22.11.2023 parte ricorrente ha adito il Tribunale di Prato per sentir dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con in data 24.07.1993 in Prato (PO), trascritto nei Registri di Stato Civile del Controparte_1 predetto Comune, nel Registro atti di matrimonio dell'Anno 1993, parte II, Serie A, Atto n.
240.
A sostegno del ricorso, il ricorrente ha dedotto: (1) che dal matrimonio è nato il figlio
, in data 28.2.1995 , attualmente maggiorenne, economicamente autosufficiente e Per_1
convivente con la madre;
(2) di aver ottenuto la separazione personale dalla coniuge con provvedimento del Tribunale di Monza a conclusione del procedimento iscritto al n.
1349/1997;
(3) che il provvedimento ha disposto l'obbligo del marito di versare alla moglie un assegno mensile di mantenimento per il figlio di £ 500.000, pari a € 258,23, rivalutato a circa € 418,13;
(4) che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non è più ripresa;
(5) che parte convenuta dal momento della separazione non ha più dato notizie di sé e del figlio per venticinque anni;
(6) che negli ultimi anni la sig.ra ha notificato al sig. CP_1 Pt_2
decreti ingiuntivi e precetti volti al recupero delle somme non versate a titolo di assegno di mantenimento per il figlio;
(7) che parte ricorrente ha regolarizzato la propria posizione debitoria;
(8) che il Giudice Tutelare, dopo aver sentito personalmente il sig. ha Pt_2
autorizzato l'ADS a depositare il presente ricorso al fine di sentir dichiarare Parte_1
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, nonché la revoca dell'assegno di mantenimento in favore del figlio per