Trib. Torre Annunziata, sentenza 14/01/2025, n. 96
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Testo completo
R.G. 638/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORRE ANNUNZIATA
Terza civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Anna Laura
Magliulo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in grado di appello al n. r.g. 638/2022 promossa da:
OS IN nata a [...] il [...], (CF: [...]), rapp. ta e difesa, in virtù di procura allegata al fascicolo del primo grado di giudizio, dall'Avv.
Fabrizio Antonino Conte, (CF: [...]), e con cui elett.te domicilia presso il suo studio in Castellammare di Stabia (NA) alla via Errico Alvino nr. 12;
PEC: fabrizio.a.conte@forotorre.it
APPELLANTE
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE ex lege -successore n. 225/2016 a titolo universale della Equitalia Servizi di Riscossione spa, con sede in Roma alla Via Giuseppe Grezar n.
14, P.Iva n. 13756881002, in persona del suo Procuratore - Sig. Antonio Cristofaro, – in virtù di Atto notarile Rep. 175858 del 1/10/2021 Racc. n. 11458, rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Mariacristina Cafarelli, C.F.
[...]ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli (NA) alla Via del
Parco R. Margherita nr. 10;
PEC: mariacristinacafarelli@avvocatinapoli.legalmail.it
-APPELLATA
1 PREFETTURA DI NAPOLI, CF ADS80030620639, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli ed elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Diaz nr. 11;
PEC: napoli@mailcert.avvocaturastato.it
- APPELLATO
Oggetto: sentenza n. 3300/2021 emessa dal Giudice di Pace di Torre Annunziata;
opposizione ex art. 615 c.p.c.
Conclusioni: in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato la Sig.ra CA AR ha proposto opposizione dinanzi al Giudice di Pace di Torre Annunziata avverso l'estratto di ruolo per la cartella di pagamento n.
07120130126468781000 (ruolo n. 11859/2013 per contravvenzioni al Codice della Strada relative all'anno 2012), al fine di ottenerne l'annullamento per intervenuta prescrizione del credito. Si costituiva in giudizio ADER eccependo: inammissibilità della domanda, attesa la non autonoma impugnazione avverso l'estratto di ruolo;
nel merito, infondatezza dell'eccezione di prescrizione, attesa la regolarità della notifica della cartella di pagamento nonché l'applicazione, al caso in esame, del termine prescrizionale decennale. Il Giudice di Pace rigettava la domanda, così provvedendo in dispositivo: “il G.d.P. di Torre Annunziata, dott.ssa Maria Rosaria Pollio, definitivamente pronunciando: -dichiara la domanda inammissibile;
compensa le spese di lite tra le parti.
Avverso detta sentenza proponeva appello CA AR per i seguenti motivi: 1) errata pronuncia sulla ammissibilità della domanda spiegata;
2) violazione dell'art. 112 cpc per assenza di pronuncia sulla eccepita prescrizione del credito;
3) violazione dell'art. 115 e 116 cpc per errata valutazione delle prove;
4) difetto di motivazione della sentenza;
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento del proposto appello, attesa la prescrizione del credito sotteso alla cartella di pagamento nr.
07120130126468781000. Chiedeva, altresì, la condanna dell'ADER, in solido con la Prefettura di
Napoli, al pagamento delle spese di lite e competenze.
Si costituiva, altresì, l'ADER deducendo a sua volta i seguenti motivi: 1) inammissibilità della domanda proposta, attesa la non autonoma impugnazione avverso l'estratto di ruolo. 2) mancata prescrizione del credito, attesa la regolarità non solo dell'intimazione di pagamento ma anche del preavviso di fermo;
3) corretta valutazione, ad opera del Giudice di prime cure, della documentazione
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prodotta. Decorso del termine prescrizionale della cartella esattoriale. Chiedeva pertanto la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva, altresì, la Prefettura di Napoli eccependo, in primo luogo, la correttezza della sentenza di primo grado e, in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, la nullità della notifica dell'atto introduttivo del primo grado di giudizio. Chiedeva, pertanto, il rigetto del proposto appello con vittoria di spese di lite.
L'appello proposto da CA AR contro la sentenza del Giudice di pace di Torre Annunziata nr. 3300/2021 del 12.4.2021, depositata il 27.7.2021, è infondato, per le ragioni che seguono. In via preliminare, si rileva che l'eccezione sollevata dall'ADER in sede di comparsa di costituzione e risposta relativa alla inammissibilità dell'impugnazione avverso l'estratto di ruolo esattoriale è fondata e, pertanto, va accolta.
L'appello non merita accoglimento stante l'infondatezza del motivo di doglianza concernente
l'ammissibilità dell'opposizione ad estratto di ruolo per sussistenza dell'interesse ad agire ex art. 100
c.p.c.
Giova premettere che l'azione esperita dalla CA andava e va più correttamente qualificata in termini di accertamento negativo del credito, stante l'assenza di qualsivoglia iniziativa pre – esecutiva ovvero esecutiva da parte del concessionario per la riscossione in suo danno: in forza della detta
(diversa) qualificazione si imponeva e si impone, anche alla luce dei recenti arresti giurisprudenziali
(il riferimento è a Cass. civ. S.U. n. 26283 del 6.9.22), la necessità di verificare se l'azione originaria fosse supportata (e sia oggi supportata, posta la rilevanza dell'interesse quale condizione dell'azione
e tenuto conto della specifico motivo di gravame della CA sul punto) di un idoneo interesse ex art.
100 c.p.c., anche alla luce della novella legislativa di cui al comma 4-bis dell'art. 12 del DPR
602/1973, introdotta dal DL 21.10.2021, n. 146, sulla non impugnabilità dell'estratto di ruolo, fatti salvi taluni casi ex lege previsti.
Vale, in primis, riepilogare il quadro interpretativo di riferimento in cui si va ad innestare la citata pronuncia della Suprema Corte. In particolare, i principi ricavabili dai precedenti in tema di impugnativa dell'estratto di ruolo ed ai quali questo Giudice si è uniformato in numerosi precedenti erano i seguenti:
1) laddove le cartelle esattoriali siano state regolarmente notificate, e il contribuente intenda eccepire la prescrizione maturata precedentemente alla notifica della cartella (ossia la decorrenza del termine tra la notifica del verbale e quella della cartella stessa), la stessa non può essere fatta valere in via di azione per il tramite dell'estratto ruolo quando manchi un atto di esercizio della pretesa impositiva.
Ricorre, in tal caso, un evidente difetto di una condizione dell'azione, ovvero dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., non potendosi, in mancanza di un'iniziativa esecutiva in atto o anche solo
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