Trib. Fermo, sentenza 28/11/2024, n. 214
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Testo completo
R.G. n. 3887 /2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO VOLONTARIA GIURISDIZIONE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice rel. dott.ssa Lucia Rocchi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento, iscritto al n. r.g. 3887 /2024, su ricorso congiunto ex art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 07.10.2024 da:
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( , con il patrocinio dell'avv. IRENE MASSACCESI, elettivamente C.F._2 domiciliati in Petritoli (FM), C.da Sant'Antonio n. 149, presso lo studio del difensore, giusta delega in atti;
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto, depositato il
07.10.2024, e contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri
a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio nato, a Fermo, in data 05/11/2013, Per_1 regolarmente riconosciuto da entrambi i genitori, alle seguenti condizioni:
“A)affido del figlio minore ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con Per_1
1
collocamento e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione della madre. Per l'effetto di quanto sopra, i genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il minore relativamente Per_1 all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione, quando avrà il figlio minore con sé.
La Sig.ra avrà la facoltà - ove lo ritenga opportuno - di trasferire altrove la propria residenza Parte_1
e quella del figlio purché ciò non limiti il diritto di visita del padre. In caso di trasferimento della Per_1 residenza la Sig.ra sarà tenuta a darne notizia al Sig. con congruo preavviso. Parte_1 Parte_2
B) per quanto concerne le modalità di permanenza, visita ed incontro del minore con il