Trib. Catanzaro, sentenza 18/07/2024, n. 1484
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Testo completo
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Song
Damiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 4817 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
NE RA, rappresentato e difeso dall'avv. Gennaro Corea per procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
- ATTORE OPPONENTE –
nei confronti di
ITACAPITAL S.R.L. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Ornati e Raffaele Zurlo, per procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo;
- CONVENUTA OPPOSTA–
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 858/2022 depositato dal Tribunale di
Catanzaro il 23/09/2022;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 18.7.2024, tenutasi mediante trattazione scritta, le parti hanno discusso la causa che è stata decisa ex art. 281 sexies c.p.c..
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, NN RA ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 858/2022 del 23/09/2022 con cui il Tribunale di Catanzaro gli ha ingiunto il pagamento della somma di € 9.331,62 oltre agli interessi di mora calcolati come da
1
domanda oltre le spese della procedura monitoria, in favore della ITACAPITAL S.r.l., in qualità di cessionaria del credito originariamente vantato dalla ST S.p.A., rinveniente da un contratto di finanziamento concesso in data 7/10/2005 da rimborsare in n. 12 rate mensili dell'importo di € 349,70 ciascuna.
Parte opponente ha premesso: 1) di aver stipulato, in data 7/10/2005 con la ST S.p.A. il contratto di finanziamento n. 810418 per “pavimenti- rivestimenti e arred. Bagno” di €
4.000,00 da rimborsare in 12 rate mensili dell'importo di € 349,70;
2) che nel citato contratto è previsto un tasso di interessi nominale al 7,00%, un TAEG pari al 7,22%;
3) che la cessione del credito da ST a PI, allegata da quest'ultima al fascicolo monitorio, è stata ricevuta da persona sconosciuta e che il numero di contratto ivi indicato n. 20023855810402 è diverso da quello da lui stipulato recante n. 20023855810418.
In diritto il NN ha eccepito l'intervenuta prescrizione del credito, essendo trascorsi oltre dieci anni dalla ultima rata del contratto scaduta nel mese di ottobre 2006;
l'indeterminatezza del credito ingiunto.
Ha chiesto, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese.
Si è costituita la PI s.r.l., contestando gli assunti dell'opponente, deducendo che la prescrizione dovrebbe decorrere dall'ultimo utilizzo della carta di credito avvenuto nel 2013, trattandosi di finanziamento con apertura di credito mediante carta revolving, chiedendo il
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