Trib. Milano, sentenza 05/09/2024, n. 3857
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Testo completo
N. 6352/2024 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa E P, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa
da
(C.F. , Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , (C.F. C.F._2 Parte_3
, (C.F. ), C.F._3 Parte_4 C.F._4
(C.F. (C.F. Parte_5 C.F._5 Parte_6
), (C.F. C.F._6 Parte_7
) (C.F. ), C.F._7 Parte_8 C.F._8
(C.F. ), con l'Avv. Parte_9 C.F._9
SILVESTRI LUCA e l'Avv. CIRILLO ERNESTO MARIA, elettivamente domiciliati presso il domicilio digitale indicato in ricorso;
- RICORRENTI -
contro
(C.F. e P. IVA ) con l'Avv. MARAZZA Controparte_1 P.IVA_1
MARCO e l'Avv. DE FEO DOMENICO, parte elettivamente domiciliata in
Piazza Diaz n. 6, Milano;
- RESISTENTE -
Oggetto: superminimo
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
FATTO
1. Con ricorso depositato il 21/05/2024, , Parte_1 [...]
Pt_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...]
[...]
Parte_6
[...]
[...]
[...]
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_9 hanno convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano – Sezione
Lavoro – , per sentir accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni: “Accertare e dichiarare, per le causali di cui in premessa,
l'illegittimità della condotta aziendale e, quindi, degli assorbimenti e/o riduzioni della voce in busta paga “ individuale” operati CP_2 dalla in danno dei ricorrenti dal febbraio 2018;
in Controparte_1 conseguenza e per l'effetto, condannare in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, alla ricostituzione della predetta voce “AP/Sovraminimo individuale” nella misura in godimento a gennaio
2018, nonché al pagamento di tutte le somme indebitamente assorbite/trattenute dal febbraio 2018, la cui quantificazione sarà oggetto di separato giudizio;
2) In via subordinata, accertare e dichiarare
l'illegittimità dell'assorbimento della voce in busta paga “Sovraminimo individuale” operato dalla in danno dei ricorrenti, Controparte_1 dell'elemento Elemento Retributivo Separato a partire da luglio 2018 e, in conseguenza e per l'effetto, condannare la resistente alla ricostituzione della predetta voce nella misura corrispondente agli assorbimenti e/o riduzioni operate, con conseguente condanna al ricalcolo degli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, nessuno escluso compreso il TFR, con decorrenza dal 1° luglio 2018 e condanna al pagamento delle differenze retributive la cui quantificazione sarà oggetto di separato giudizio;
3)
Condannare la resistente al pagamento delle spese e competenze legali, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, oltre spese forfettarie,
IVA, CPA e rimborso del C.U. di €118,50 versato, come per legge.”.
1.1. I ricorrenti, premesso di essere tutti dipendenti della società resistente, allegano di aver goduto di un superminimo individuale di diverso importo e ricevuto in date diverse che, a far data dal febbraio
2018, sarebbe stato unilateralmente assorbito da Controparte_1 in occasione dell'accordo di programma per il rinnovo del CCNL di
[...] categoria del 23 novembre 2017 che, nelle more del rinnovo del CCNL di categoria del 1° febbraio 2013, ha stabilito aumenti contrattuali ai dipendenti di CP_1 Pt_10
[...]
1.2. Con l'odierno ricorso, i lavoratori lamentano l'illegittimità di tale assorbimento in quanto si sarebbe formato in Controparte_1 un uso aziendale che, in quanto fonte sociale, poteva essere modificato solo da norma di rango superiore o previo accordo con le organizzazioni sindacali. I ricorrenti, inoltre, lamentano l'illegittimo assorbimento del superminimo in occasione dell'introduzione dell'ERS (di €12,30 per il 6° livello e di €10,00 per il 5° livello) trattandosi di un elemento separato della retribuzione escluso dalla base di calcolo per il TFR e con conseguente diminuzione della retribuzione lorda mensile, con effetti negativi sul TFR e sulla contribuzione.
2. Si è costituita ritualmente in giudizio , Controparte_1 contestando l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese. La società ha eccepito, preliminarmente, l'inammissibilità della domanda relativa Parte all' stante la mancata impugnazione dell'Accordo istituivo della voce economica e alla luce della mancata riduzione del trattamento economico complessivo. Sempre in via preliminare, ha altresì CP_1 eccepito l'inammissibilità delle domande per mancato assolvimento dell'onere allegatorio e probatorio a carico dei ricorrenti, non avendo dimostrato la natura non assorbibile degli emolumenti. Nel merito, la società contesta che si sia determinata una diminuzione della retribuzione lorda complessiva e ribadisce la natura assorbibile degli emolumenti con conseguente legittimità del proprio operato.
3. Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione ritenuta la causa matura per la decisione senza lo svolgimento di attività istruttoria, il
Giudice ha invitato le parti alla discussione all'esito della quale ha pronunciato sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
I fatti rilevanti
2. Come risulta dalla documentazione in atti, i ricorrenti, tutti dipendenti della società convenuta, godevano di un superminimo individuale che, a far data dal febbraio 2018, è stato assorbito dalla
3
datrice di lavoro in occasione dell'accordo di programma per il rinnovo del CCNL del 23 novembre 2017.
3. Si riportano, di seguito, gli importi mensili del superminimo goduto da ciascun ricorrente sino a gennaio 2018 come indicati in ricorso
e non contestati:
― € 300,00;
Pt_1
― € 410,00;
Pt_2
― € 275,00;
Pt_3
― € 100,00;
Pt_4
― € 215,83;
Pt_5
― : € 56,92;
Pt_6
― : € 210,00;
Pt_7
― € 157,11;
Pt_8
― € 110,00;
CP_3
4. È pacifico in causa che “fino al rinnovo del CCNL Telecomunicazioni del 2013, ha legittimamente deciso di non