Trib. Termini Imerese, sentenza 03/04/2024, n. 336
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Testo completo
Tribunale Ordinario di Termini Imerese
Sezione Lavoro
N.R.G. 3735/2019
Il Giudice Giorgia Marcatajo, all'udienza del 03/04/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3735/2019 R.G. controversie di lavoro promossa da
DI PIAZZA GIANPIERO, nella qualità di titolare dell'impresa omonima, rappresentato e difeso dall'Avv.to Gaspare Sollena ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Partinico in Via Principe Umberto n°
48, giusta procura in atti;
- ricorrente -
c o n t r o
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del legale rappresentante pro-tempore
-resistente contumace-
Oggetto: impugnazione avviso di addebito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 02.12.2019, la parte ricorrente in epigrafe
conveniva in giudizio l'I.N.P.S., proponendo opposizione avverso l'avviso
d'addebito n. 596-2019-00051644-82-000, notificato in data 30.10.2019, per un importo complessivo di €. 38.631,97 (facente seguito a verbale unico di accertamento e notificazione del 14.01.2019), e deduceva che - a seguito di ispezione disposta dalla Direzione Provinciale di Palermo - gli era stata contestata la mancata contribuzione virtuale ex art. 29 del D.L.
244/95, ore di CIG esposte nei LUL e non richieste all'Istituto, nonché differenze di retribuzione non erogate e recupero della contribuzione dovuta alle festività non corrisposte.
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduceva l'insussistenza delle violazioni contestate, nonché l'erronea applicazione delle norme di legge per quanto riguarda la constatata evasione della contribuzione virtuale ex art. 116, comma 8, lett b) l. 388/2000 potendo al più la fattispecie essere assunta sotto la diversa ipotesi di cui alla lettera a) (mancato pagamento) con applicazione del trattamento sanzionatorio più mite. Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'avviso di addebito e del presupposto avviso di accertamento.
Instaurato il
Sezione Lavoro
N.R.G. 3735/2019
Il Giudice Giorgia Marcatajo, all'udienza del 03/04/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3735/2019 R.G. controversie di lavoro promossa da
DI PIAZZA GIANPIERO, nella qualità di titolare dell'impresa omonima, rappresentato e difeso dall'Avv.to Gaspare Sollena ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Partinico in Via Principe Umberto n°
48, giusta procura in atti;
- ricorrente -
c o n t r o
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del legale rappresentante pro-tempore
-resistente contumace-
Oggetto: impugnazione avviso di addebito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 02.12.2019, la parte ricorrente in epigrafe
conveniva in giudizio l'I.N.P.S., proponendo opposizione avverso l'avviso
d'addebito n. 596-2019-00051644-82-000, notificato in data 30.10.2019, per un importo complessivo di €. 38.631,97 (facente seguito a verbale unico di accertamento e notificazione del 14.01.2019), e deduceva che - a seguito di ispezione disposta dalla Direzione Provinciale di Palermo - gli era stata contestata la mancata contribuzione virtuale ex art. 29 del D.L.
244/95, ore di CIG esposte nei LUL e non richieste all'Istituto, nonché differenze di retribuzione non erogate e recupero della contribuzione dovuta alle festività non corrisposte.
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduceva l'insussistenza delle violazioni contestate, nonché l'erronea applicazione delle norme di legge per quanto riguarda la constatata evasione della contribuzione virtuale ex art. 116, comma 8, lett b) l. 388/2000 potendo al più la fattispecie essere assunta sotto la diversa ipotesi di cui alla lettera a) (mancato pagamento) con applicazione del trattamento sanzionatorio più mite. Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'avviso di addebito e del presupposto avviso di accertamento.
Instaurato il
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